• User Newbie

    Imputato in un processo per molestie con mezzo del telefono

    Buonasera,

    come da titolo mi ritrovo imputato in un processo per molestie col mezzo del telefono e a breve ci sarà la prima udienza.

    Ora, mi chiedevo due cose:

    1. sarebbe possibile richiedere la depenalizzazione del reato anche se non esplicitamente previsto dal recente decreto?
      Il reato di molestie col mezzo del telefono infatti non é esplicitamente contemplato tra i reati depenalizzati, tuttavia risponde ad alcuni dei criteri previsti e inoltre ho trovato una sentenza di assoluzione per il suddetto reato che si rifà proprio al decreto di depenalizzazione.
      Sulla base della vostra esperienza/competenza cosa ne pensate? È fattibile?

    2. Qui la questione é un po' complicata.
      Premesso che si tratta di una denuncia e non di una querela, premesso che ormai sono già stato rinviato a giudizio e premesso, sopratutto, che sono schifosamente colpevole, mi chiedevo, se trovassi il favore o almeno la disponibilità della presunta vittima ci sarebbe un modo di "risolvere" la cosa?
      Considerando che si è trattato di uno scherzo, molto pesante ma pur sempre uno scherzo, considerando che con la vittima c'è incredibilmente un buon rapporto e considerando che si tratta pur sempre di un reato lieve, c'e un qualche cavillo, sentenza o articolo di codice che mi permetterebbe di chiudere la questione nell'immediato?
      Più o meno come se si rimettesse una querela.
      Sarebbe possibile trovare un accordo col pubblico ministero, anche magari producendo prove a mio favore?
      Dimostrando che, in fin dei conti, si è trattato di uno scherzo fatto in un clima di tensione e di reciprocità di azioni p ersecutorie.
      Spero di non essere stato troppo contorto.

    Grazie per l'attenzione.


  • Moderatore
    1. Se sussiste la "particolare tenuità del fatto" è applicabile l'articolo 131bis del codice penale, e il giudice può pronunciare la correlativa assoluzione.
    2. Il reato se trattasi dell'articolo 660 c.p. è oblazionabile.
    3. Si tratta di un reato procedibile a querela di parte, quindi è possibile la remissione di querela.

  • User Newbie

    Grazie per la risposta.

    Tuttavia alcune cose non mi sono chiare:

    che io sappia non è un reato procedibile a querela altrimenti, ti posso giurare, che mi sarei già adoperato per la remissione.
    L' oblazione si può richiedere prima della fase dibattimentale, onde evitarla?
    Cioè aggiungo un po' di cose: il tribunale competente è molto lontano da dove vivo, quindi organizzare logisticamente una valida difesa non è semplice ed in più alla prima udienza, quella preliminare, mancano 20 giorni.
    Ciò che voglio evitare è una condanna e la fase dibattimentale, pagare sanzioni e multe non è un problema.
    Da un punto di vista procedurale come ritieni sia più opportuno muovermi?
    Richiedere la particolare tenuità del fatto oppure l' oblazione?
    Inoltre, qualora richiedessi la particolare tenuità del fatto ai sensi dell' art. 131 bis del c.p., che tempi ci sarebbero??


  • Moderatore

    Dipende se il reato sia o meno assorbibile in altri reati (ad esempio ingiurie o minacce). Ci sono alcune pronunce della Cassazione sul punto. Per quanto attiene all'oblazione e al 131-bis, l'oblazione ex 162-bis del codice penale può essere richiesta prima del dibattimento, mentre l'applicazione dell'articolo 131-bis sulla particolare tenuità del fatto non deve essere necessariamente richiesta, ma può pronunciarla il giudice come forma di assoluzione.