• User Newbie

    stage lussemburgo

    buonasera a tutti,

    sono una studentessa italiana che ha ottenuto uno stage curriculare di sei mesi presso Amazon Luxembourg.

    i commercialisti che ho consultato hanno opinioni contrastanti in merito alla necessità di dichiarare il reddito percepito in lussemburgo in italia. in particolare, mi è stato detto che potrei evitare la tassazione in italia iscrivendomi all'aire, ma che questo non funzionerebbe nel mio caso perchè continuerei a essere iscritta all'università in italia e ad avere quindi il mio centro di interessi principali in italia.

    sarei grata a chiunque possa esprimere un parere sulla questione.

    cordiali saluti
    giulia cazzulo


  • User Attivo

    ciao giulia
    -fiscalmente i redditi derivanti da borse di studio sono redditi assimilati al lavoro dipendente imponibili Irpef
    Quanto allo Stato estero io farei un distinguo:
    Se come nel tuo caso dimori in Italia per meno di 1 83 gg (esattamente 180 gg)sei consiederata non fisicamente residente in Italia,
    In questo caso puoi scegliere tra:
    -chiedere di usufruire della eventuale "convenzione contro le doppie imposizioni" stipulata tra la nazione di residenza e l'Italia, non pagando imposta in Italia bensì nel paese di residenza;
    -chiedere l'applicazione dell'imposta in Italia, esaurendo così ogni obbligo fiscale.
    resto a disposizione
    saluti
    mich


  • User Attivo

    @mich78 said:

    ciao giulia
    -fiscalmente i redditi derivanti da borse di studio sono redditi assimilati al lavoro dipendente imponibili Irpef
    Quanto allo Stato estero io farei un distinguo:
    Se come nel tuo caso dimori in Italia per meno di 1 83 gg (esattamente 180 gg)sei consiederata non fisicamente residente in Italia,
    In questo caso puoi scegliere tra:
    -chiedere di usufruire della eventuale "convenzione contro le doppie imposizioni" stipulata tra la nazione di residenza e l'Italia, non pagando imposta in Italia bensì nel paese di residenza;
    -chiedere l'applicazione dell'imposta in Italia, esaurendo così ogni obbligo fiscale.
    resto a disposizione
    saluti
    mich

    Aggiungo
    l'art 21 della convenzione contro le doppie imposizioni Italia lussemburgo recita cosi
    Articolo 21 - Studenti -Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o ora immediatamente prima di recarsi inuno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al soloscopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione, riceve per sopperire allespese di mantenimento, di istruzione o di formazione, non sono imponibili in questo Stato acondizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.
    Ti chiedo il datore di lavoro del tirocinio ha sede in Lussemburgo anche se l'Universita é in Italia giusto?


  • User Attivo

    se si in quest' ultimo caso lo stato estero di soggiorno ndr Lussemburgo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero ex art 165 TUIR