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Data certa
Avrei bisogno di chiarire un dubbio in merito all'opponibilità al fisco di scrittura privata non autenticata.
Al fine di essere opponibile al fisco la scrittura privata non autenticata deve avere data certa ottenuta esclusivamente tramite registrazione oppure basta che abbia data certa attribuitagli anche con altri metodi, ad esempio marca temporale, pec, spedizione per raccomandata o comunque acquisita con fatti che ne facciano desumere la certezza della data come descritto nell'art 2704 cc?
Grazie anticipatamente.
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La posta elettronica certificata conferisce ai documenti telematici scambiati la natura di scritture private, ma non attribuisce la certezza della data ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, che invece dà per presupposto l'intervento di un pubblico ufficiale, come il notaio ecc. ecc.
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Salve e grazie per l'intervento, ammetto che i dubbi mi rimangono e anzi aumentano :-), dunque... spiego il mio dubbio, riporto qui sotto l'art 2704.
La parte finale dice chiaramente che non è necessaria la registrazione, la quale è uno dei metodi per dare data certa, l'articolo dice che basta che ci siano dei fatti accaduti che dimostrano che la scrittura esisteva ad una certa data e la data diventa così certa.
In questa ottica uno scambio di email di posta certificata oppure l'apposizione della marca temporale o ancora ad esempio l'invio del documento per raccomandata rendono la data certa e quindi opponibile, non so se sono riuscito a spiegarmi, d'altronde una marca temporale se non conferisse data certa a cosa servirebbe?
Per quanto riguarda la pec vedo in diversi siti in rete anche attendibili che viene citata normalmente come metodo per dare data certa.*****Art. 2704 *(Data della scrittura privata nei confronti dei terzi)***************La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l?hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l?anteriorità della formazione del documento.
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Grazie del tuo intervento, infatti io interpreto la norma come te, i fatti che attribuiscono data certa possono essere innumerevoli e quindi diversi dalla sola registrazione.
Per la raccomandata cartacea io intendevo spedita in plico senza busta, cioè il contenuto è piegato in tre parti e pinzato con puntine o nastro adesivo, in questo modo c'è anche certezza del contenuto.
Nel link che hai postato fa poi differenza tra valore legale della pec e quello dei documenti allegati, infatti se si vuole che abbiano valore legale devono essere all'interno della posta non come allegati, in caso contrario necessitano di firma digitale.
A questo punto rimane in sospeso il quesito iniziale, è opponibile al fisco la data certa di una scrittura privata non autenticata attribuita con modalità diverse dalla registrazione?
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Certo
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Anche io ho trovato orientamenti in questo senso, che sembrano maggioritari. Non andrei tuttavia per il sottile nei riguardi del fisco, attenzione.
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Ciao grazie per il tuo nuovo intervento, infatti lo scopo di informarsi è proprio quello di essere sicuri delle normative, anche io facendo altre ricerche ho rilevato che per le scritture private non autenticate il fisco è sostanzialmente considerato "terzo" come da art. 2704 cc, quindi l'opponibilità della scrittura privata non autenticata non può essere fatta secondo la data riportata sulla scrittura ma solo con una data certa, la registrazione è chiaramente un metodo ma l'art. 2704 ammette che anche fatti e circostanze, insomma accadimenti diano automaticamente data certa alle scritture private non autenticate quando l'esistenza di questa possa essere desunta con certezza dai fatti accaduti.
D'altronde se così non fosse le scritture private rimarrebbero inopponibili per un tempo arbitrario, indefinito e potenzialmente infinito, cosa che a quanto ne so per legge non può essere, la legge presuppone tempi definiti per perseguire un diritto o punire un reato.
Queste sono le conclusioni che sono riuscito a trarre, ho chiesto anche altri pareri e sono in attesa, ma finora sembra la strada più veritiera, benvengano considerazioni in merito, grazie a tutti!