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    termini prescrizione omissione quadrro rw in dichiarazzione dei redditi

    salve, in merito vi è molta confusione e vorrei avere un parere su come procedere per capire se sia necessario regolarizzare tale situazione con la volontary disclosure ..... essendo attaulemnte lo stato di san marino diventato white list il 2014 con decreto del ministero delle finanze dove per normativa decade il raddoppio dei termini trovando applicazione anche la regola tributaria sul principio del favor rei rendendo retroattiva la normativa più conveniente al contribuente sotto esame ,nello specifico avendo avuto un conto corrente aperto dal 2007,2008 sino a marzo 2009 presso una banca di san marino frutto di regolare vendita di immobile in italia poi i proventi traferiti in banca san marino senza dichiarare nel quadro rw tale conto corrente in dichiarazione dei redditi , successivamente alla chiusura del conto marzo 2009 trasferito tutto con regolari assegni circolari su conto italiano , contribuente in oggetto dipendente con regolare busta paga (mai avuta partita iva) e dichirazione dei redditi sempre regolarmente inviata all'ade, unica pecca nella sua vita di onesto contribuente omettere il quadro rw per 2007 2008 -2009 è corretto ritenere prescritti i termini di accertamento per tali periodi al 31/12/2014 ai fini di un possibile accertamento fiscale e di conseguenza non prendere in considerazione la volontary disclosure per sanare quel periodo 2007 2008 -2009 annualità in cui risultava acceso il conto estero a san marino ritenendo quel periodo definitivamente prescritto alla data attuale.
    Se il fisco scopre il possesso all’estero di capitali non dichiarati nel quadro RW relativi ad annualità chiuse e prescritte in termine ordinario dei 5 anni non può riaprire i termini per rettificare la dichiarazione dei redditi. I giudici della Ctr Lombardia, con la sentenza n. 26/24/13, hanno dichiarato decaduto l’ufficio dal potere di rettifica della dichiarazione presentata dal contribuente nell’anno oggetto di accertamento. non è applicabile il comma 2-bis del dl 78/2009 che disciplina il raddoppio dei termini per l’accertamento dei redditi presunti. I giudici sottolineano la sua inapplicabilità ai periodi di imposta per i quali il termine di accertamento stabilito è già decorso.anche nella peggiore delle ipotesi dove applicano il penale per raddoppiare furbamente e inappropriatamente i termini, in pratica se non contestano un fatto penale entro il termine di prescrizione ordinario dei 5 anni lo stesso intero procedimento decade in prescrizione entro il termine ordinario..... anche lo stesso governo con la nuova riforma fiscale e nello specifico il decreto n. 163-bis delega fiscale n. 23/2014ha chiarito con una normativa che il raddoppio non si applica se non prima accertato la sussistenza del reato penale che deve essere sempre inviato al contribuente entro il termine ordinario pena la non procedibilità per avvenuta prescrizione ordinaria dei 5 anni
    ps...si trovano sul web tantissime informazioni a riguardo che confermano la prescrizione avvenuta entro i termini ordinari ,ma vorrei avere anche una opinione un merito di un professionista ,tante grazie