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Non crederai veramente di ricevere risposte fuori dallo studio legale!!??
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In che senso? non ho capito...
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Non c'è alcun bisogno di rivolgersi preventivamente a un legale, che non potrà far altro che dirti di aspettare le comunicazioni della polizia giudiziaria per un'eventuale (e improbabile) elezione di domicilio in seguito alla querela sporta o dalla persona che si è relazionata con te sotto false spoglie o della persona della cui identità ti sei impossessato.
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Giusto per la cronaca... L'articolo 494 del Codice Penale interpretato estensivamente può ben annoverare la fattispecie di cui sopra al reato di sostituzione di persona, motivo per cui la puntualizzazione è superflua. Non essendo l'unico a pensarla in questo senso, ma avendo dalla mia parte una sentenza della Cassazione del 2013 a cui rinvio, http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/-/2386-creazione_di_un_falso___profilo_utente___sulla_rete_e_delitto_di_sostituzione_di_persona/ consiglio un'attenta lettura della giurisprudenza più recente prima di fare delle valutazioni giuridiche in merito a fattispecie concrete.
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xpx te lo scrivo anche qui, di che albo sei?
Articolo che citi, letto come dichiari, non esiste: se il nome è di fantasia e non riconducibile a nessuno, se fornito al privato non è reato. la Cassazione sezioni unite ha dichiarato la non imputabilità.
Qui il, nostro amico non ha bisogno di ciò che hai detto, ma di informazioni di autotutela in consulenza specialistica, per i reati che potrebbero esistere si farebbe più di 5 anni.
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Mi farebbe piacere trovare giurisprudenza contraria, consiglio una lettura di questa pagina ove, fra l'altro viene riportato l'orientamento della Cassazione, secondo cui:
"Il reato di sostituzione di persona ricorre non solo quando si sostituisce illegittimamente la propria all?altrui persona, ma anche quando «si attribuisce ad altri un falso nome, un falso stato ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi intendere per ?nome? non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni d?identità», ricomprendendovi, tra essi, anche i cosiddetti ?nicknames?."
E' pieno fra l'altro di orientamenti giurisprudenziali in questo senso, e, confesso, non sono a conoscenza della Cassazione a Sezioni Unite citata, mi farebbe piacere leggerla per prendere atto di un orientamento tanto autorevole quanto da valutare con prudenza.
Tu di che albo sei? Come ti chiami? Che rilevanza ha nell'ambito di tale discussione?
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xpn non te lo ripeterò a lungo non dare informazioni false per discreditare il forum.
Se non conosci il diritto, Compri, ogni anno, i Libri che ogni avvocato compra, e li studi!!!!!!!
I siti internet NON sono attendibili e chi scrive può trascrivere ciò che vuole, alterando il contenuto delle sentenze (senza incorrere in reato alcuno.)
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Posso avere gli estremi della sentenza da te citata, per cortesia? Ti ho messo a disposizione estremi di più sentenze, ma tu sostieni le massime siano state alterate dagli autori dei siti? Puoi spiegarti meglio?
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Si: vieni in studio paghi la consulenza ed avrai tutte le informazioni di cui hai necessità!
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Mah...