• User Attivo

    Efficacia rendita presunta ICI

    Nel 2003 su un su un fabbricato vengono eseguiti dei lavori. Il geometra presenta con procedura Doc.fa. l'atto di variazione catastale che modifica la rendita dell'immobile. A distanza di 5 mesi l'ufficio del territorio attribuisce un rendita definitiva più alta di quella proposta precedentemente dal geometra. L'ICI versata è quella sulla rendita presunta fino all'accatastamento definitivo e successivamente sulla rendita attribuita dall'Ufficio. Nel 2006 viene notificato un avviso di liquidazione da parte del comune che chiede la differenza per i mesi precedenti basati sui valori della rendita definitiva. Per tutta risposta è stato presentata una istanza di rettifica motivando il minor versamento con il riferimento normativo contenuto nell?articolo 74 della Legge n.342/2000 secondo cui "gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell?ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita".
    Il comune sostiene che questa norma non si applica nel caso di procedura Doc.fa e che avrei diritto a chiedere la non applicazione degli interessi e sanzioni, ma non la differenza d'imposta. Io continuo a non condividere la posizione del comune. Penso che sia in torto il comune. Qualcuno sa darmi una risposta che mi faccia credere il contrario?


  • User

    La circolare del M.F. n.4/FL del 13 marzo 2001, prot. n. FC 3923/2001 al punto 1), richiamando la circolare n. 207/E del 16/11/2000, ha stabilito che l'art.74, comma 1, non si applica agli atti impositivi riferiti alle rendite proposte dai soggetti passivi dell'ICI secondo la procedura DOC.FA, in quanto ,essendo dichiarazioni di parte, sono conosciute dal dichiarante e quindi non necessitano di notificazione.
    Ovviamente, se l'Ufficio del Territorio provvede (entro il termine di 12 mesi, così come stabilito dal decreto del Ministero delle Finanze n. 701 del 19/4/94) alla modifica e quindi all'attribuzione della rendita definitiva, la nuova rendita dovrà essere notificata e diventerà efficace dalla data della sua notificazione.
    Ti consiglio, comunque, di leggere la circolare da me indicata (molto chiara sul punto).
    Spero di esserti stato di aiuto....
    ciao


  • User Attivo

    Grazie mille per la risposta
    L'ufficio del territorio ha modificato la rendita notificandola al contribuente esattamente come hai scritto. Quindi convieni con me che la giustificazione del minor versamento esposta nell'istanza di rettifica è corretta?


  • User

    Alla luce della citata circolare, presumo che l'avviso di liquidazione sia corretto..


  • User Attivo

    io leggo in modo diverso questa non applicazione dell'art. 74 per le variazioni con procedura DOC.FA. La non applicazione riguarda il fatto che non è necessario da parte dell'ufficio notificare una rendita definitiva al contribuente, il cui atto di variazione ha efficacia immediata.
    Resta inteso che se l'ufficio modifica la rendita entro 12 mesi dalla presentazione del Doc.Fa., la stessa dovrà essere notificata e sarà efficace solo a partire dalla data di notificazione