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    Ripropongo .. Merce in conto lavorazione non transitante da magazzino

    Buongiorno

    In base al dpr 441 del 1997 il fisco presume come ceduta la merce no rinvenuta nei locali dove l' azienda svolge la propria attività.

    l' azienda può giustificare la mancanza dimostrando, tra le varie motivazione, il trasferimento a titolo non traslativo o di aver utilizzato la merce per la produzione.

    Nel caso l' azienda A acquista le materie prime da vari fornitori italiani e esteri facendole recapitare presso i vari produttori b( terzisti ) i quali producono mischiando le sostanze i prodotti che poi l' azienda immette sul mercato a marchio proprio fatturando la loro prestazione e inviando i medesimi all' azienda
    Tali materie prime vengono stoccate dai vari terzisti e utilizzate mana mano che l' azienda richiede le proprie produzioni dei vari prodotti ove esse vengono impiegate magari in 3-6 mesi o 1 anno e più.

    Non si tratta del classico caso in cui escono da un magazzino 10 tubi e rientrano gli stessi 10 tubi verniciati oppure 100 paia di scarpe che poi rientrano cucite. la compilazione di un registro con carico e scarico è praticamente impossibile .

    Si tratta di decine di materie prime che vengono inserite in centinaia di prodotti diversi e in quantità diversa in tempi diversi.
    ol ddt viene emesso dall' azienda venditrice di materie prime all' azienda in oggetto ( CAUSALE VENDITA ) con destinazione al terzista . Le materie prime non entrano fisicamente nel magazzino dell' azienda DESTINATARIA DEI PRODOTTI FINITI ( BARATTOLI + ETICHETTA + TAPPO + DECINE DI INGREDIENTI)

    Ogni produzione ha una scheda propria dove vengono indicati il cliente, la quantità, il n di lotto ed è reperibile in ogni momento ( dal quale si può ricavare il ddt di ingresso ) e la tipologia delle varie materie prime.

    Secondo Voi è chiaro che non si tratta di una cessione ?

    E' Chiaro che i terzisti ricevono la merce per produrre i prodotti dell' AZIENDA A e che non c' è trasferimento di proprietà ma il tutto viene regolato con una fattura che il terzista emette successivamente per la lavorazione ( anche se in questo caso si tratta di una produzione vera e propria dell' articoli che poi l' azienda venderà con il suo marchio, praticamente è contratto d' opera o appalto ) ?

    Tra le varie prove che si possono utilizzare c' anche " LA DIMOSTRAZIONE CHE LE MERCI SI SIANO UTILIZZATE PER LA PRODUZIONE NEL PROPRIO CICLO ECONOMICO AZIENDALE. " . L' AZIENDA NON PRODUCE INTERNAMENTE MA FA PRODURRE DAI TERZISTI il prodotto che va sul mercato. Non si ratta di una semplice lavorazione ma di una vera e propria produzione del prodotto.

    Ovviamente il terzista emette la fattura per la prestazione all' azienda . Inoltre il terzista ha conservato tutte le schede di produzione con le quali può dimostrare che gli ingredienti ricevuti dall' azienda sono stati impegnati nella produzione di prodotti riconsegnati all' azienda stessa.

    L' azienda a sua volta ha tutti i ddt dei fornitori relative alla merce inviata al terzista ( senza essere passata dai suoi magazzini ) e può esibire la copia della scheda di produzione in cui sono stati inseriti gli ingredienti. Sono prove valide ? Ora ci sono delle cartellette contenenti tutti i ddt con la merce inviata direttamente al terzisti ( ogni terzista la sua cartelletta ) con allegate tutte le schede di produzione . L' azienda dispone inoltre di tabulati con numero ddt , destinatario e motivo del' invio merce ( cioè la lavorazione) con la merce inviata ai vari terzisti ( dai fornitori dell' azienda ) la quale ritorna sotto forma di prodotto finito con il nome commerciale del prodotto ( ripeto non escono 100 pezzi da verniciare che poi ritornano verniciati, si tratta di una miriade di ingredienti poi utilizzati un una miriadi di prodotti diversi all' occorrenza ). Vi ringrazio