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Denuncia art. 640 ??
Buongiorno. Espongo il mio problema....
Nel lontano 2010, mio figlio prese l'auto di cui ero proprietario (che non era assicurata) e si reco dalla sua fidanzata. Fu fermato a un blocco stradale e prese una multa di 720 euro + sequestro del veicolo con affidamento in custodia. (Premetto che i documenti del veicolo erano in mio possesso ). Entro i 60 gg la multa fu pagata e null'altro fu fatto in quanto ero convinto che il dissequestro fosse contestuale al pagamento della multa. Nel gennaio 2015, l'auto e' stata posta in vendita. Ma prima di venderla, mi sono recato presso un amico autodemolitore e abbiamo simulato una demolizione della stessa per verificarne lo stato presso il PRA. Tutto pulito... il veicolo era pulito da ipoteche e fermi amministrativi vari. Infatti al momento della vendita stessa cosa presso l'agenzia per cui il veicolo e' stato tranquillamente venduto. Maggio 2015.... mi vedo arrivare una denuncia per truffa dall'acquirente dell'auto, che era stato fermato dai carabinieri, che hanno accertato che il veicolo era ancora sotto sequestro. ....Mi conviene affrontare il percorso della causa e sperare in un giudice che, vedendo la multa pagata e la situazione del veicolo presso il PRA possa esprimersi favorevolmente, oppure mi conviene prendermi le mie responsabilita' e pagare la multa presa dall'acquirente (2004,00 euro per guida di veicolo posto sotto sequestro) convincendolo a ritirare la denuncia???. Vi ringrazio anticipatamente per la coretese risposta al quesito
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Conviene andare al più presto da due legali:
1 specializzato nelle questioni amministrative: la pg non ha ovviamente informato con atto rintracciabile, il proprietario, dichiarandone il sequestro, coin tutti i crismi che non sto ad elencare.2 specializzato nel penale, per improntare la difesa e procedere per calunnia.
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Chiedo scusa, chiarisco qualche punto :
All'epoca, il verbale di sequestro fu regolarmente redatto dai Carabinieri che contestarono il verbale a mio figlio. Quello che a parer mio non e' stato fatto, e' la trasmissione d'ufficio di tale atto al PRA.
Per quanto riguarda il procedimento per calunnia, verso chi dovrei farlo? verso l'acquirente?
Al riguardo, mi hanno insegnato fin da piccolo che "la legge non ammette ignoranza" ..... Praticamente potrebbe uscire fuori che il PRA non e' tenuto a evidenziare tali atti sul CdP del veicolo, per cui potrei essere io l'unico responsabile in quanto custode del veicolo.... Praticamente io vorrei individuare una soluzione che salvi capra e cavoli mettendo me al riparo da conseguenze penali e l'acquirente che comunque ha subito un danno dovuto a una eventuale "disattenzione" degli uffici competenti....
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Mio figlio è persona diversa dal genitore. E sottolineo il figlio Non è un ufficiale giudiziario.
La notifica andava eseguita nelle mani proprie del proprietario.
La legge non ammette ignoranza da parte del cittadino se poi la pg sbaglia e si viene calpestati, se non si dice niente, acconsentendo, si potrebbe finire anche in carcere.Se non vi sono stati errori, tra cui Notifiche in primis. Si perderà il processo con tutti i rischi che ne conseguono.
Ho già trattato questo argomento, si faccia una ricerca sul forum.Tanto per la cronaca, dubito fortemente che la pg abbia corrisposto il pagamento per il lavoro del custode, che se il veicolo non trova proprietario immediatamente (visto che lo hanno posto in vendita) avrebbero dovuto pagare "l'affitto" del luogo di custodia.
[h=4]Modalità di esecuzione del sequestro. Delle operazioni di sequestro bisogna redigere apposito verbale. In questo verbale bisogna indicare: - la data, l’ora ed il luogo di redazione del verbale; la data, l’ora ed il luogo di esecuzione del sequestro; il nominativo dell’ufficiale e/o agente di P.G. che ha eseguito il sequestro e che redige il verbale; - i fatti di reato di reato per cui si procede e che, rispetto a tali fatti, la cosa sequestrata si ritiene che costituisca corpo del reato ovvero cosa pertinente al reato; - la ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro; - l’oggetto del sequestro. Cioè bisogna indicare specificamente le cose e/o i luoghi che vengono sottoposti a sequestro. Delle cose e/o luoghi sequestrati si deve redigere un elenco (cfr. art. 81 disp. att.). L’elenco si redige attribuendo a ciascuna cosa e/o luogo sequestrati un numero d’ordine, ma se si tratta di più cose della stessa specie queste possono essere raggruppate sotto un unico numero (cfr. art. 10 reg. esec. c.p.p.). Se oggetto del sequestro sono delle carte, queste devono essere numerate e firmate da chi procede al sequestro; se tale operazione non risulta possibile, le carte vanno chiuse in pacchi, che, a loro volta, devono essere numerati, sigillati e timbrati (art. 81 disp. att.); - le cautele adottate per conservare le cose sequestrate e cioè la specie ed il numero dei sigilli apposti; - di avere ottemperato alle garanzie difensive previste dall’art. 365 c.p.p., in forza del quale all’indagato, qualora presente, deve essere chiesto se è assistito da un difensore di fiducia ed in caso negativo bisogna nominare un difensore di ufficio. [h=4]Atti aggiuntivi al verbale di sequestro. Il verbale di sequestro se riporta i requisiti di cui ai precedenti capoversi di per sé è già completo e perfetto. Tuttavia, detto verbale può, facoltativamente, contenere altri tre diversi atti di P.G., che qui di seguito si riportano: - la nomina del custode giudiziale; - * l’identificazione dell’indagato*, nel caso in cui il sequestro costituisca il primo atto di indagine cui è presente l’indagato, ovvero quando siano stati già compiuti altri atti di indagini e tuttavia non si è ancora proceduto all’identificazione dell’indagato che, ora, è presente al sequestro; - la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’indagato, nel caso in cui il sequestro costituisca il primo atto di indagine cui è presente l’indagato, ovvero quando siano stati già compiuti altri atti di indagini e tuttavia non si è ancora proceduto all’identificazione dell’indagato che, ora, è presente al sequestro. Queste tre atti, a scelta della P.G., possono essere contenuti nello stesso verbale di sequestro ovvero in separato verbale. [h=4] Nomina del custode giudiziale (artt. **** 259 c.p.p.; art. 81 disp. att. )****. In via principale, le cose sequestrate devono essere custodite presso la segreteria o la cancelleria dell’A.G. procedente. Qualora questa forma di custodia non sia possibile ovvero opportuna, l’art. 81 disp. att. stabilisce che la stessa autorità che ha effettuato il sequestro (cioè nel nostro caso la P.G.) dispone che la custodia delle cose sequestrate avvenga in un luogo diverso dalla segreteria del P.M. o dalla cancelleria del Giudice. Pertanto, seguendo il disposto dell’art. 81 disp. att., la P.G., quale Autorità che ha disposto il sequestro: - provvede alla nomina di un custode giudiziale, che deve essere una persona idonea ai sensi dell’art. 120. c.p.p.; - indica il luogo in cui deve effettuarsi la custodia; - indica, le modalità della custodia; - impartisce al custode nominato due avvisi (art. 259 c.p.p.), con i quali: a) lo avverte che ha l’obbligo di conservare le cose sequestrate e di esibirle ad ogni richiesta dell’A.G.; b) lo ammonisce circa le conseguenze penali cui va incontro nel caso in cui viola gli obblighi di custodia (artt. 328, 334, 335, 349 e 366 c.p.). Di quanto effettuato per la nomina del custode e degli avvisi ed indicazioni dati allo stesso custode bisogna darne contezza nel verbale. Il custode deve dichiarare di assumere gli obblighi di custodia e deve firmare il verbale . Il mancato adempimento di tali formalità non esime il custode, che abbia assunto l’incarico, dai suoi doveri e responsabilità (art. 81 disp. att.). Qualora la nomina di custode giudiziale sia effettuata dall’Autorità Giudiziaria, il custode non può esimersi dall’incarico ricevuto, a pena di incorrere nel reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti previsto e punito dall’art. 366 c.p. . Tale figura criminosa sarà integrata in due casi: a) quando la nomina del custode è stata effettuata direttamente dall’A.G.; b) quando la nomina è stata effettuata dalla P.G. nel suo verbale di sequestro, purché ovviamente tale nomina venga convalidata dall’A.G. con il proprio decreto di convalida del sequestro. Infatti, in caso di convalida (del verbale di sequestro e con esso della nomina del custode), si verificherà che la nomina del custode giudiziale non proverrà più dalla P.G. ma dall’Autorità giudiziaria e pertanto verrà integrato il disposto previsto dall’art. 366 c.p.p. secondo il quale tale fattispecie penale ricorre solo se la nomina del custode sia stata effettuata dall’A.G. .. [h=4] Identificazione dell’indagato (art. 66 c.p.p.; art. 21 disp. att.). [h=4] Dichiarazione ed elezione di domicilio (art. 161 c.p.p.).[h=4]C****hiusura e consegna del verbale di sequestro. Il verbale di sequestro, completo di tutti gli atti e le formalità sopra specificate, viene chiuso mediante la firma dei verbalizzanti (la mancanza delle loro firme rende nullo il verbale in forza di quanto previsto dall’art. 142 c.p.p.), del custode giudiziale e della persona cui le cose sono state sequestrate (la firma di quest’ultima non è indispensabile). Se il custode ovvero la persona cui le cose sono sequestrate si rifiutano di firmare, se fa menzione nel verbale . Copia del verbale viene consegnata alla persona cui le cose sono sequestrate (art. 355 c.p.p.).
Copia del verbale viene consegnata al custode giudiziale. Si fa rilevare che se, in capo allo stesso soggetto, vi è coincidenza tra la figura della persona cui le cose sono sequestrate e la figura del custode giudiziale, bisognerà consegnare due copie del verbale di sequestro alla stessa persona,*** facendo rilevare dal verbale ovvero dalla relazione di notificazione che una copia viene consegnata nella qualità di custode giudiziale e che l’altra copia viene rilasciata nella qualità di persona cui vengono sequestrate le cose.***
Copia del verbale viene custodita presso l’ufficio della P.G. operante (art. 115 disp. att.); Un originale del verbale viene trasmesso al P.M. del luogo dove il sequestro è stato eseguito, senza ritardo e comunque entro il termine perentorio di 48 ore. Il P.M., se ritiene che ricorrano i presupposti del sequestro, entro il successivo termine di 48 ore, ne chiede al G.I. P. la convalida. Il sequestro effettuato su iniziativa della P.G. perde efficacia se non sono rispettati i predetti termini (48 ore per la trasmissione al P.M. da parte della P.G. e per la richiesta di convalida che il P.M. deve inoltrare al G.I.P.) ovvero se il G.I.P. non emette l’ordinanza di convalida entro il termine di 10 giorni.