• Veicoli trentennali, Stato e Regioni

    Lo stato Italiano con legge 342 del 21 novembre 2000 Art. 63 ha stabilito che:

    I veicoli ultra trentennali ad uso non professionale siano esentati dal pagamento della tassa di possesso, istituendo una tassa di circolazione ridotta solo nel caso siano posti su strada.

    La regione Piemonte, UNICA TRA TUTTE, ha invece stabilito con sua legge regionale che questo valga solamente per le autovetture (nota bene ... autovetture e non come nella legge nazionale autoveicoli) e i motocicli escludendo di fatto i veicoli ricreazionali (Camper e veicoli attrezzati ad uso abitativo)

    Domanda:
    Nel caso particolare, nulla avendo da ridire (ANCHE SE IN VERITA' MOLTO CI SAREBBE DA RIDIRE) sulla possibilità ed il diritto a legiferare regionalmente sull'entità delle cifre da pagare per tassa di possesso e di circolazione, é legittimo il comportamento regionale? ovvero ha diritto una regione di stravolgere una legge dello stato cambiando i destinatari della stessa e discriminando in tal modo i possessori di un veicolo?

    Nota bene: Il discorso non verte sul lato finanziario dato che si tratta di risparmiare sui 20 euro all'anno ma su una questione di principio giuridico.