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Assegno di mantenimento
Salve a tutti, vi illustro la situazione: mio fratello deve alla ex moglie oltre 30 mila euro di mantenimenti arretrati; ora l'avvocato della ex moglie ha scritto una lettera nella quale dichiara l'intenzione della sua assistita di voler chiedere un contributo economico ai nonni. Volevo sapere se c'è una possibilità per far sì che mio padre (mia madre è scomparsa alcuni mesi fa) non debba versare nulla alla ex nuora, malgrado la negligenza di mio fratello. Aggiungo che io, mio padre e mio fratello abitiamo in casa di proprietà (tutti nella medesima); la pensione mensile di mio padre (al netto di una cessione del quinto in atto) è di circa 930 Euro, e io al momento sono disoccupato, lavoro saltuariamente ma in pratica ho reddito molto minimo (se va bene 100 euro al mese tra un lavoretto e l'altro). Aggiungo inoltre che la ex nuora non ha mai voluto che il nonno (mio padre, nda) prendesse in braccio i nipoti e ora però si fa avanti con questa pretesa che trovo ingiusta nei confronti di mio padre (penso che quando uno si sposa debba prendersi le proprie responsabilità, quindi che mio fratello paghi in ogni senso e non mio padre). Aggiungo che i nipoti hanno 15 e 12 anni, che la ex di mio fratello lavora e guadagna circa 700 euro al mese (lavora da Mc Donalds) e convive col nuovo compagno (anch'esso diviso e con un figlio) che ha un lavoro. Mio padre ha 77 anni ed è analfabeta.
Grazie per le risposte...
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[h=2]Dispositivo dell'art. 433 Codice Civile Fonti → Codice Civile → LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia → Titolo XIII - Degli alimenti (artt. 433-448)
All'obbligo di prestare gli alimenti (1) sono tenuti, nell'ordine (2):- il coniuge [51, 156] (3);
- i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi] anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi[, anche naturali] (4);
- i genitori [279] e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimo, anche naturali; gli adottanti (5);
- i generi e le nuore [434];
- il suocero e la suocera (6);
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [439] (7).
[h=3]Note (1) Gli alimenti legali sono prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico (così Bianca). Essi trovano la loro fonte, anche costituzionale, nel dovere di solidarietà (art. 2 Cost.).
Il diritto che ne consegue è un diritto personalissimo, intrasmissibile, irrinunciabile ed imprescrittibile (secondo il dettato dell'art. 2934 del c.c., co. II), inalienabile ed impignorabile; viene qualificato come obbligazione di durata.
(2) Deve precisarsi come l'obbligo gravi in primis in capo al donatario (art. 437 del c.c., art. 769 del c.c.), ed anche - nel solo caso di adozione di persone maggiori d'età - in capo all'adottante ex art. 436 del c.c..
L'elencazione tassativa non vige imperativamente per l'alimentando, il quale potrà ben rivolgersi a chi - tra gli obbligati - gli offra maggiori garanzie di adempimento.
(3) L'obbligo alimentare perdura finché vi è il matrimonio (quindi anche in caso di separazione); in caso di divorzio esso viene a cessare, ma potrà essere sostituito dall'assegno divorzile.
(4) Sono inclusi tutti gli adottivi: tanto gli adottati dopo la maggiore età, quanto i minori adottati in casi particolari. Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014, ha totalmente parificato i figli naturali a quelli legittimi.
(5) L'obbligo alimentare dei genitori è sussidiario, almeno temporalmente e limitatamente all'ampiezza degli effetti, rispetto all'obbligo di mantenimento (che sussisterà finchè i figli non siano in grado di provvedere a se stessi, soddisfacendo ogni esigenza di vita, mentre gli alimenti dipendono dal bisogno e sono finalizzati al soddisfacimento di esigenze più elementari).
(6) L'affinità deriva solo da matrimonio e non da adozione.
(7) Stante la totale equiparazione tra fratelli (di cui alla legge n. 219 del 10 dicembre 2012), sono inclusi i figli nati fuori dal matrimonio e quelli il cui rapporto derivi da adozione piena (cd. legittimante).
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I nonni sono tenuti agli alimenti secondo quanto stabilito dall'articolo 433 del codice civile, ma ai sensi dell'articolo 443 del codice civile, gli obbligati hanno facoltà di accogliere e mantenere nella propria casa il beneficiario del diritto agli alimenti.