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Domanda veloce su querela
Salve, è stata fatta una querela contro me ed un mio amico..Lui lo hanno avvisato ieri ed è dovuto andare in caserma. A me niente, abitiamo nello stesso paese..leggendo il verbale(?) hanno sbagliato la mia data di nascita, potrebbe essere dovuto a quello? Visto che hanno sbagliato la mia data non sono più perseguibile?
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Art 110 e 660..in ppoche parole si lamenta che da epoca imprecisata a fine agosto 2014 gli abbiamo suonato il campanello..noi non abbiamo fatto niente e siamo stati solo visti passare da la..in relazione alla mia domanda del primo post sa darmi qualche risposta? Grazie mille in anticipo
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Sono andato a vedere la lista e non risulta tra quelli depenalizzati..
Comunque io non mi riferisco alla possibilità di andare in carcere o meno..ma visto che la mia data di nascita è sbagliata, quella persona quindi effettivamente non esiste e l'uomo che mi ha querelato non può più sporgere querela perché sono passati 90 giorni a me non dovrebbero chiamare ne niente giusto?
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Perfavore, lo so che è sbagliato uppare e siamo in un forum gratuito ma la questione è abbastanza urgente..
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In che senso bisogna avere pazienza? A cosa ti riferisci?
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Decisamente..
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L'accusa è ridicola, l'errore nell'indicare il trasgressore potrebbe portare ad una situazione di non punibilità, per questo invece di andare in caserma, invitate le PG a presentarsi con il legale tecnico che saprà benissimo come comportarsi in situazioni simili.
Inoltre è bene sapere questo:[CENTER]La prova del reato[/CENTER]Una circostanza sulla quale, preliminarmente,bisogna effettuare una riflessione è data dal fatto che spesso questa tipologia di reato è analizzato sulla base della denuncia della vittima, la quale rappresenta l’unica testimonianza su cui il Giudice si trova a basare le motivazioni di una sentenza (di condanna o di assoluzione).Sul punto, va tenuta in considerazione quella giurisprudenza, ormai consolidata, della Suprema Corte di Cassazione in ragione della quale viene ritenuto che la testimonianza della persona offesa, pur non soggiacendo ai canoni ermeneutici di cui all’art. 192.3 c.p.p., debba essere oggetto di un particolare vaglio critico, poiché proveniente da soggetto portatore di interessi antagonisti con quelli dell’imputato. Ciò soprattutto se la persona offesa si è costituita parte civile nel processo penale e quindi detiene un rilevante interesse, anche economico, all’esito del processo.La testimonianza della persona offesa dovrebbe essere non solo presa in considerazione di per sé (ai fini di valutarne la coerenza e la sua intrinseca logicità), ma anche, e soprattutto, alla luce di altre testimonianze che possono confermare quanto rappresentato. In casi quali il reato in esame, è infatti ragionevole pensare che la vittima riferisca ad altre persone circa telefonate o messaggi aventi contenuto offensivo o che comunque l’hanno disturbata.A questo scopo, circostanza ancora più utile potrebbe essere resa dal fatto che testimoni terzi, oltre ad essere stati messi a conoscenza delle chiamate, possono anche riferire di aver sentito le telefonate o letto i messaggi di testo. La prova così sarebbe ancora più schiacciante.Quanto ai messaggi o ai video questi possono oltretutto essere salvati e mostrati alle forze dell’ordine al momento della denuncia-querela o al momento del processo.Può essere, inoltre, estrapolato il tabulato telefonico da cui si ricava che dal cellulare dell’imputato effettivamente sono state effettuate chiamate verso il cellulare della persona offesa. In questo caso, seppur non verificando direttamente il contenuto delle chiamate/messaggi, quanto meno può essere provata l’effettiva presenza delle telefonate sul tabulato telefonico.[CENTER]Gli elementi costitutivi del reato[/CENTER]Ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 660 c.p., il comportamento penalmente rilevante deve essere “petulante”, ovvero deve essere posto in essere un comportamento dettato da un atteggiamento di insistenza eccessiva, e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e pressante nell’altrui sfera di quiete e libertà. L'elemento oggettivo del reato si estrinseca nel molestare taluno e, all'uopo, appare indispensabile rimpinguare la nozione di “molestia” di contenuti concreti, atteso il rischio di una configurazione della fattispecie criminosa carente sotto il profilo della tassatività. Soccorre, al riguardo, l'opera della giurisprudenza che ha delimitato i contorni degli atti molesti astrattamente riconducibili nell'alveo della fattispecie di cui all'art. 660 c.p.A parere della Suprema Corte “ai fini della configurabilità del reato di molestie, previsto dall'art. 660 cod. pen., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà, con la conseguenza che la pluralità di azioni di disturbo integra l'elemento materiale costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all'ipotesi del reato continuato” (Cass. Pen. 24.11.2011 n. 6908).Ed ancora “ai fini della configurabilità del reato di molestie previsto dall'art. 660 c.p., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nella altrui sfera di libertà. Ne consegue che la pluralità delle azioni petulanti costituisce elemento costitutivo del reato e non è, quindi, riconducibile all'ipotesi del reato continuato” (Cass. Pen. 13.3.2008 n. 17308).Inoltre “*posto che per "petulanza”, ai fini della configurabilità del reato di molestie di cui all'art. 660 c.p., non può che intendersi un atteggiamento di insistenza eccessiva e perciò fastidiosa, di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera, deve escludersi che l'effettuazione di due sole telefonate mute possa costituire espressione di petulanza nel senso anzidetto”. (Cass. Pen. 13.2.1998 n. 7044).*Dunque, in buon sostanza, il comportamento violato e contestato all’imputato deve essere caratterizzato da insistenza eccessiva.
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Grazie mille della sua risposta dettagliata davvero..Sa per caso perché i carabinieri non mi hanno ancora contatto mentre l'altro imputato lo hanno già contattato da ben 4 giorni? Interrogano prima lui poi passano a me? Come funziona in questi casi ? Grazie in anticipo
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No il suo amico ha fatto da imputato/teste, senza nemmeno sapere quello che andava a fare.
L'elezione a domicilio non è così semplice! Non si può andare dalle pg a farsi 2 chiacchiere.Il suo amico avrebbe dovuto richiedere l'avvocato tecnico, per lo meno sapeva cosa stava facendo quando rilasciava spontanee dichiarazioni. In assenza, non sarebbe dovuto andare in caserma. (Considerando che le dichiarazioni rilasciate possono essere usate contro di lui). E nel caso, potrebbero utilizzare le dichiarazioni del suo amico contro di lei.
Non si aspetti la volante sotto casa. Non passa proprio niente! Aspetti una notifica rituale, in carta intestata, con il mandato scritto redatto dal PM, se le forze dell'ordine non posso produrlo, facendo chiamate telefoniche o pezzi di carta generici, li ignori semplicemente.
Se insistono contatti un legale e si presenti con il legale da loro, esigendo spiegazioni, se le spiegazioni sono relativamente vaghe denunci le forze dell'ordine, così che un domani non rischi un accusa per falsa testimonianza, su un processo mosso da accuse ridicole.
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Va bene grazie mille delle sue brillanti risposte!
Cordiali Saluti