• User

    Grazie per la risposta.
    E' un contratto di collaborazione di un libero professionista per una società s.r.l. in scrittura privata.
    Per indicare la risoluzione anticipata del contratto in qualunque momento dell'anno io scriverei così:

    "Il presente contratto avrà scadenza a dicembre 201x e si rinnova tacitamente di anno in anno.
    Il presente contratto potrà essere risolto da una delle parti previa comunicazione con almeno 30 giorni di preavviso"

    è corretto? o è meglio aggiungere anche *"in qualunque momento"?
    *avete consigli da darmi? Grazie tantissimo!


  • Super User

    Quel tipo di clausola, per essere valida, deve essere messa in risalto e firmata anche in separata sede.

    "In qualunque momento" è una semplice clausola, non vessatoria e non necessita alcuna accortezza.


  • User

    @Lokken said:

    Quel tipo di clausola, per essere valida, deve essere messa in risalto e firmata anche in separata sede.

    cioè deve essere specificata in fondo al contratto con apposita firma, altrimenti non è valida nè la durata, nè il recesso?

    Un'ultima cosa, per un contratto professionista-s.r.l. basta far riferimento agli artt 2229 e seguenti del Cod.Civile (non al D.lgs n.276/2003) giusto?
    Grazie!


  • Vorrei essere ben sicuro che vi capiate bene ... l'autore e Lokken.

    Secondo me l'autore vuol sapere quale clausola deve essere inserita per poter "buttare a mare" il professionista in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni.

    Tipo mandare la raccomandata a gennaio avvertendo che da febbraio il rapporto si conclude.

    Se é così la clausola come é esposta non va bene.

    Ho capito bene o sono in errore?


  • User

    @criceto said:

    Vorrei essere ben sicuro che vi capiate bene ... l'autore e Lokken.

    Secondo me l'autore vuol sapere quale clausola deve essere inserita per poter "buttare a mare" il professionista in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni.

    Tipo mandare la raccomandata a gennaio avvertendo che da febbraio il rapporto si conclude.

    Se é così la clausola come é esposta non va bene.

    Ho capito bene o sono in errore?

    Sì il senso è esattamente quello!
    La clausola la vuole inserire soprattutto il professionista, ma viceversa vale anche per l'azienda.

    Come dovrebbe essere scritta allora?


  • Super User

    La disciplina generale delle clausole c.d. "vessatorie" è prevista dall'art. 1341 c.c. dedicato alle "Condizioni generali di contratto", il quale al secondo comma dispone che "in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze , limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".
    Le suddette clausole, tassativamente elencate dal legislatore del '42, proprio perché producono un forte squilibrio fra le parti, sono considerate, dunque, **inefficaci, se non approvate per iscritto **(Cass. n. 11594/2010).
    Tuttavia, la crescente diffusione dei c.d. "contratti per adesione" (e "a distanza"), generalmente stipulati con **banche, assicurazioni o società di comunicazioni **che offrono i propri servizi a condizioni predeterminate (su moduli o formulari), mentre l'altro contraente (utente, consumatore), si limita ad **aderire automaticamente **alla sottoscrizione, ha spinto il legislatore a cercare di sanare questo squilibrio, prevedendo una **maggiore tutela **nei confronti della parte più debole contrattualmente.
    In considerazione di ciò, alla regola generale di cui all'art. 1341 c.c. è stata affiancata una disciplina specifica delle clausole vessatorie, con l'aggiunta del capo XIV bis al codice civile ("Dei contratti del consumatore") composto da cinque articoli (dal 1469-bis al 1469-sexies).


  • User

    Grazie Lokken per la spiegazione, come si sarà capito non conosco l'argomento...

    Ho letto gli art 1469 bis-sexies del C.C., (sostituiti dal codice del consumo?) in particolare i commi dal 7 al 9
    non credo di aver scritto una clausola vessatoria visto che si prevede:

    • facoltà di recedere per entrambe le parti
    • è previsto un "ragionevole preavviso" (30 gg)
    • non c'è "termine eccessivamente anticipato" per comunicare la disdetta del contratto
      mi sfugge qualcosa?

    l'unica cosa, in fondo al contratto va aggiunto che la clausola Y (recesso) è letta, compresa e approvata, e mettere un'altra firma, giusto?

    però ancora non capisco perchè dite che come è scritta non va bene... :arrabbiato:


  • Non va bene perché é inserito questo passo
    "Il presente contratto avrà scadenza a dicembre 201x e si rinnova tacitamente di anno in anno"
    Il che significa che la disdetta va data in un qualunque periodo dell'anno purché almeno 30 giorni prima del 31 dicembre
    Ma significa anche che se tale disdetta venisse per esempio data il primo gennaio od anche il 3 dicembre il contratto rimarrebbe valido ancora per un anno.
    Se vuoi ottenere il risultato che hai detto di volere devi rimuovere tale passo e sostituirlo con:
    ***Il presente contratto non ha una sua naturale scadenza ma potrà essere disdettato in ogni momento da entrambe le parti con preavviso non inferiore a 30 giorni.



  • Super User

    Si, esatto.


  • User

    Ah ho capito!! Io annullavo solo il rinnovo, non la scadenza
    Grazie per la pazienza!