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- contratto - clausola recesso
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Dipende da che tipo di contratto si tratta, principalmente le clausole contrattuali devono seguire un certo iter. Sorvolando questo fatto, il preavviso della disdetta è annuale da comunicarsi 30 giorni prima.
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Grazie per la risposta.
E' un contratto di collaborazione di un libero professionista per una società s.r.l. in scrittura privata.
Per indicare la risoluzione anticipata del contratto in qualunque momento dell'anno io scriverei così:"Il presente contratto avrà scadenza a dicembre 201x e si rinnova tacitamente di anno in anno.
Il presente contratto potrà essere risolto da una delle parti previa comunicazione con almeno 30 giorni di preavviso"è corretto? o è meglio aggiungere anche *"in qualunque momento"?
*avete consigli da darmi? Grazie tantissimo!
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Quel tipo di clausola, per essere valida, deve essere messa in risalto e firmata anche in separata sede.
"In qualunque momento" è una semplice clausola, non vessatoria e non necessita alcuna accortezza.
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@Lokken said:
Quel tipo di clausola, per essere valida, deve essere messa in risalto e firmata anche in separata sede.
cioè deve essere specificata in fondo al contratto con apposita firma, altrimenti non è valida nè la durata, nè il recesso?
Un'ultima cosa, per un contratto professionista-s.r.l. basta far riferimento agli artt 2229 e seguenti del Cod.Civile (non al D.lgs n.276/2003) giusto?
Grazie!
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@criceto said:
Vorrei essere ben sicuro che vi capiate bene ... l'autore e Lokken.
Secondo me l'autore vuol sapere quale clausola deve essere inserita per poter "buttare a mare" il professionista in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni.
Tipo mandare la raccomandata a gennaio avvertendo che da febbraio il rapporto si conclude.
Se é così la clausola come é esposta non va bene.
Ho capito bene o sono in errore?
Sì il senso è esattamente quello!
La clausola la vuole inserire soprattutto il professionista, ma viceversa vale anche per l'azienda.Come dovrebbe essere scritta allora?
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La disciplina generale delle clausole c.d. "vessatorie" è prevista dall'art. 1341 c.c. dedicato alle "Condizioni generali di contratto", il quale al secondo comma dispone che "in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze , limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".
Le suddette clausole, tassativamente elencate dal legislatore del '42, proprio perché producono un forte squilibrio fra le parti, sono considerate, dunque, **inefficaci, se non approvate per iscritto **(Cass. n. 11594/2010).
Tuttavia, la crescente diffusione dei c.d. "contratti per adesione" (e "a distanza"), generalmente stipulati con **banche, assicurazioni o società di comunicazioni **che offrono i propri servizi a condizioni predeterminate (su moduli o formulari), mentre l'altro contraente (utente, consumatore), si limita ad **aderire automaticamente **alla sottoscrizione, ha spinto il legislatore a cercare di sanare questo squilibrio, prevedendo una **maggiore tutela **nei confronti della parte più debole contrattualmente.
In considerazione di ciò, alla regola generale di cui all'art. 1341 c.c. è stata affiancata una disciplina specifica delle clausole vessatorie, con l'aggiunta del capo XIV bis al codice civile ("Dei contratti del consumatore") composto da cinque articoli (dal 1469-bis al 1469-sexies).
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Grazie Lokken per la spiegazione, come si sarà capito non conosco l'argomento...
Ho letto gli art 1469 bis-sexies del C.C., (sostituiti dal codice del consumo?) in particolare i commi dal 7 al 9
non credo di aver scritto una clausola vessatoria visto che si prevede:- facoltà di recedere per entrambe le parti
- è previsto un "ragionevole preavviso" (30 gg)
- non c'è "termine eccessivamente anticipato" per comunicare la disdetta del contratto
mi sfugge qualcosa?
l'unica cosa, in fondo al contratto va aggiunto che la clausola Y (recesso) è letta, compresa e approvata, e mettere un'altra firma, giusto?
però ancora non capisco perchè dite che come è scritta non va bene...
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Si, esatto.
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Ah ho capito!! Io annullavo solo il rinnovo, non la scadenza
Grazie per la pazienza!