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    Diffamazione, ingiuria e calunnia: quando si configura il reato?

    Un individuo continua ingiustamente ad accusarmi di vari reati tra cui truffa e pagamenti in nero. Niente di più falso: è tutto tracciabile. Definire la vicenda assurda è un eufemismo e volutamente non entro nel merito perché non ho più la forza neanche per scrivere. Detto questo, sono certo che simili contumelie vengono vomitate anche davanti ad altre persone da questo individuo, ma non ne ho la certezza. Come devo comportarmi? Il reato di diffamazione, ingiuria o calunnia (non so in quale rientri il mio caso) può configurarsi anche quando simili accuse vengono mosse in assenza di altre persone? Non voglio querelare l'individuo, solo fargli presente che potrebbe essere perseguibile per legge.


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    1. Diffamazione.
      Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 (1) (2).
      Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 (3) (4).
      Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] (5), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (6).
      Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate [c.p. 29, 64] (7) (8).

    (1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).
    (2) La competenza per il delitto previsto dal presente comma è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.
    (3) La competenza per il delitto previsto dal presente comma è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.
    (4) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).
    (5) Sulla diffamazione a mezzo stampa, vedi il D.Lgs.C.P.S. 3 marzo 1947, n. 156, e l'art. 13, L. 8 febbraio 1948, n. 47. Vedi, inoltre, l'art. 11, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
    (6) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.
    (7) La Corte costituzionale, con sentenza 4-20 gennaio 1977, n. 42 (Gazz. Uff. 26 gennaio 1977, n. 24), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all'art. 3 Cost.
    (8) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

    1. Ingiuria.
      Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona [c.p. 278, 297, 298, 341, 342, 343] presente è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 (1).
      Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica (2), o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
      La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 (3) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
      Le pene sono aumentate [c.p. 64] qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone (4) (5).

    (1) La multa risulta così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale. Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).
    (2) Vedi l'art. 11, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in materia di bancoposta e di telecomunicazioni.
    (3) Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Tale disposizione si applica a decorrere dal 2 gennaio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 65 dello stesso D.Lgs. n. 274 del 2000, come modificato dall'art. 1, D.L. 2 aprile 2001, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 maggio 2001, n. 163).
    (4) La competenza per il delitto previsto dal presente articolo è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, L. 24 novembre 1999, n. 468 e dell'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.). Vedi, anche, gli articoli 64 e 65 dello stesso decreto.
    (5) Per l'aumento della pena per i delitti non colposi di cui al presente titolo commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, vedi l’art. 36, comma 1, L. 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal comma 1 dell’art. 3, L. 15 luglio 2009, n. 94.

    1. Calunnia (1).
      Chiunque, con denuncia 333 c.p.p.], querela 336 c.p.p.], richiesta 342 c.p.p.] o istanza 341 c.p.p.], anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale (2), incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
      La pena è aumentata 64] se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
      La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; [e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte] (3).

    (1) Per un particolare aumento delle pene, si veda art. 16 septies, c. 7, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv., con modif., in L. 15 marzo 1991, n. 82.
    (2) L'art. 10, L. 20 dicembre 2012, n. 237 ha introdotto, dopo le parole «o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne», le parole: «o alla Corte penale internazionale».
    (3) In ordine alla pena di morte, si veda nota sub art. 9.