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Bravo Criceto mi risparmi di spiegare cose da evitare
Apthu se fai 1 + 1 ti ho dato una dritta, informati bene sui rischi della vendita di prodotti a fini alimentari (integratori) anche le creme di bellezza potrebbero dare grane.
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L'estensione del sito non rileva in alcun modo se il venditore è italiano, anche se usa il .com.
Venditore italiano è obbligato a mettere tutti i dati necessari a identificarlo. inoltre se devi vendere cibarie hai bisogno di autorizzazioni/comunicazioni al comune e/o prefettura.
Anche nel caso in cui crei una società all'interno della ue, a) il foro applicabile è quello del consumatore, b)e la legge pure per tutte le norme imperative della legge di appartenzneza del consumatore!Quindi anche se in teoria il venditore è francese, il sito francese, lingua del sito francese, ma il consumatore è italiano, egli è protetto dalla normativa di origine europea, che come detto gli garantice i punti a) e b) brevemente indicati. In questo caso l'unica cosa che cambia per venditore francese di cui ho fatto esempio sono i regimi autorizzativi cui deve sottostare, che molto probabilmente sono solo quelli francese (ormai armonizzati a livello europeo). Invece, nel caso in cui il venditore straniero avesse una stabile organizzazione in italia quasi sicuramente egli sarebbe sottoposto anche al regime autorizzativo italiano previsto per i soggetti stranieri operanti in Italia.
Questo dice la legge a grandissime linee.
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Quello che hai detto è completamente diverso dalla realtà. Per capirlo basta fare un acquisto non in Francia (è troppo facile), mettiamo in India. Vediamo quanto considerano il magistrato se dopo l'assunzione del prodotto il cliente muore.
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Certo, se la realtà aderisse completamente alle leggi che cercano di governarla vivremmo in un mondo perfetto!
L'esempio francese è facile proprio perchè è un esempio, è il suo scopo, aiutare a capire un concetto o una questione.
Inoltre l'esempio e' basato su un'ipotesi più facilemente ricorrente, cioè quello di acquisti e vendite di prodotti all'interno dell'unione europea.Il tuo riferimento all'india, non è chiaro, puoi spiegarlo meglio?? Poi, Se si deve per forza trovare un modo di far vedere di conoscere la materia penale, è un altro conto (ma non mi sembrava la materia oggetto iniziale della discussione..)
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Siamo talmente "unificati" che ognuno ha una iva diversa....
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Come ho detto in precedenza rischi sempre che qualcuno utilizzi quei dati (è il rischio del mestiere)
Se hai letto alcuni post di 1 mesetto fa un utente aveva il problema che, alla scadenza del contratto, non solo avevano rubato i sui dati ma continuavano ad usare il contenuto del sito e li usavano anche.
Se tieni il sito hai sempre il rischio che qualcuno doppi il sito con i recapiti e si spacci per te, o altre pratiche criminose del genere.
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per Apthu, allora, riguardo ai dati da inserire nel sito, c'è una legge chiara. La norma di riferimento è l'art. 7 del D.lgs. del 2003:
*"Art. 7 (Informazioni generali obbligatorie)
*
1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni:- il nome, la denominazione o la ragione sociale;
- il domicilio o la sede legale;
- gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
- gli elementi di individuazione nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
- *per quanto riguarda le professioni regolamentate:
- l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
- il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
- il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;*
- il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta;
- l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
- l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.
2. Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1.
*3. La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62."*Per criceto, hai fatto un pò di confusione su come funziona la normativa europea, e in particolare quella sul commercio on line. Lanormativa cui ho fatto riferimento riguarda la tutela dei consumatori tout court, oltre al regolamento 44/01 sulle'obbligazioni alll'interno dell'unione euorpea coordinata con le norme di diritto internaizonale privato.
Sempre sul decreto legislativo n.70 del 2003, riguardo il commercio elletronico, incide sul mezzo e sulla modalità di vendita di beni o servizi, NON su cosa. Su quello è ovvio che una cosa che non puoi vendere in un negozio fisico non la puoi vendere nemmeno on line!!!!! non c'è bisogno di ulteriori spiegazioni.
In ultimo, sulle norme unificate in europa, è la realtà, bisogno solo apere come funziona il procedimento. Con la direttiva uno stato è obbligato a riversare compatibilmente con il proprio ordinamento il contenuto della direttiva. Per intenderci da uno stato all'altro la stessa norma viene applicata con nome diverso ma i principi sono gli stessi. Volete un esempio?? La legge sul commercio elettronico citata sopra non è altro che la trasposizione della direttiva uuropea sul commercio elettronico 2000/31/CE.
Poi esistono i regolamenti direttamente aplicabili, ma di quelli parliamo alla prossima puntata..-)
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Siamo alle solite che vuol dire??
Io ti ho semplicemente riportato la norma di riferimento riguardo agli obblighi infomativi previsit per legge. Poi ovviamente ogni norma va coordinata con le altre e sussunta nle caso specifico.
Se tu rientri nel regime delle presatazioni occasionali è ovvio che tu non debba mettere la partita iva che non hai, però probabilmente dovresti mettere il codice fiscale in quanto destinatario comunque di un'imposta (la ritenuta d'acconto).
Su questo dovresti vedere, o chiamare, l'agenzia delle entrate.
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Apthu, le norme generiche, che sono quelle inserite da totinio si applicano per le imprese.
Ora dovresti chiedere al commercialista, ma da quello che ricordo, se non inserisci le informazioni obbligatorie per le imprese, quando il tuo incasso non supera i 49.999€ e non 5.000 a questa cifra serve la partita iva. Nessuno ti contesterà la mancanza di tali dati, ovviamente a 5000 ed oltre "volendo", non è detto che accada, potrebbero sanzionarti.
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@criceto said:
Resta il problema fiscale ... al di la del volume di affari un sito di vendita on line non é certamente una attività occasionale ... secondo me la partita IVA é necessaria ... che poi nessuno vada a beccarlo visto l'andazzo dei controlli nel nostro paese é un diverso discorso.
Sono d'accordo. Anche perchè ora per essere in regola con un e-commerce bisogna fare la dichiarazione telematica di inizio attività online come "commercio elettronico". Assolutamente non occasionale, partita iva necessaria al 101%.
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Ho dato un occhiata ai codici in questione e pare che Criceto abbia ragione.
Ti metto una piccola guida. Ovviamente tu non produci nulla, quindi credo che la tua attività non sia considerata e-commerce, ma un branco "commerciale pubblicitario".
[h=2]Aggiornamento Gennaio 2015 - norme per la vendita online Ecco le 5 domande che ci fanno più spesso sulla vendita online:
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E? indispensabile avere la P.IVA per vendere online (anche se vendo poco)?
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Devo essere iscritto necessariamente alla Camera di Commercio e all?INPS? Se sì, quanto mi costa all?anno?
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E? vero che se fatturo (o guadagno) meno di 5.000 euro l?anno non serve la partita IVA e nemmeno l?iscrizione alla Camera di Commercio e all?INPS?
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Se oltre che in Italia vendo in altri paesi europei, ho dei costi diversi?
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Quanto mi costerà il commercialista?
[h=3]Ed ecco le risposte dei nostri commercialisti: **DOMANDA 1** L?obbligo di apertura della partita iva scaturisce dalle indicazioni contenute nei primi articoli del DPR 633 del 1971 che prevedono i requisiti oggettivo, soggettivo e territoriali per l?assoggettamento a IVA delle operazioni effettuate nell?ambito della propria attività di cui si riportano alcuni estratti. **Articolo 1 Operazioni imponibili** L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. **Articolo 4 Esercizio di imprese** Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile. **Articolo 5 Esercizio di arti e professioni** Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse. **Articolo 7 Territorialità dell'imposta** ?.prevede alcune definizioni per definire una operazioni da considerarsi italiana, comunitaria o extracomunitaria. In linea di massima la mancanza di almeno uno di questi requisiti comporta l?esclusione dalla normativa. Negli articoli citati si parla di professione abituale: presupposti dell?abitualità e della professionalità nell'effettuazione di prestazioni di servizi e di compravendita di beni sussistono ogni volta che un soggetto pone in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo. Da quanto esposto si desume che è assoggettato alla normativa IVA e quindi tenuto all?apertura della partita Iva colui che svolge in maniera non occasionale una attività di commercio. L?ammontare delle vendite effettuate non è un carattere essenziale per definire occasionale una attività. Un singolo affare può essere indice di attività non occasionale come viceversa più affari conclusi possono comunque rientrare nel concetto di occasionale. **Si tratta di vendita occasionale quando il soggetto non ha predisposto nulla per poter compiere questi atti**. Nel caso specifico, se attivo un sito internet al fine della compravendita o prestazioni di servizi, ho predisposto una struttura e quindi potrei rientrare nel caso della **vendita NON occasionale** anche se compio una singola vendita di pochi euro- Si dovrà affrontare un'analisi caso per caso delle varie fattispecie. **DOMANDA 2** **Iscrizione al Registro imprese**: L'iscrizione nel Registro Imprese è obbligatoria oltre che per le società anche per gli imprenditori individuali e gli imprenditori agricoli/coltivatori diretti. Pertanto, sono obbligati a richiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese le persone fisiche che esercitano l?attività di Imprenditore commerciale individuale (non piccolo) così definito: colui che esercita un'attività compresa fra quelle indicate dall'art. 2195 c.c. ovvero: un'attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi; un'attività intermediaria nella circolazione dei beni; un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; un'attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti. **Sono piccoli imprenditori** (art. 2083 C.C.): i coltivatori diretti del fondo; gli artigiani; i piccoli commercianti; coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Data una sostanziale difficoltà a interpretare la legislazione al riguardo, è ostico identificare con precisione quando un imprenditore è «piccolo». L?iscrizione in camera di commercio prevede il versamento di un contributo annuo parametrato alla natura del soggetto (impresa individuale, società di persone, di capitali?) **Iscrizione INPS**: La nascita dell'impresa non è il presupposto automatico per il sorgere dell'obbligo contributivo nella Gestione previdenziale dei Commercianti/Artigiani, ma ad essa deve essere collegato l'esercizio dell'attività in via abituale e prevalente pertanto non sono iscrivibili i seguenti casi: svolgimento di attività da lavoro dipendente a tempo pieno; partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite conferimento di capitale; altra attività prevalente con iscrizione alla relativa cassa/ente previdenziale; iscrizione alla gestione previdenziale degli artigiani o commercianti per altra attività d'impresa. L?iscrizione alla gestione commercianti prevede il versamento minimo di un contributo annuo di euro 3.451,99 (3.444,55 IVS + 7,44 maternità) da versarsi in quattro rate trimestrali, e il versamento di un saldo e di un acconto da versarsi sulle quote di reddito eccedenti i minimali fissati e calcolati in ragione di una aliquota pari al 22,29 % (per il 2014) **DOMANDA 3** E? vero che se fatturo (o guadagno) meno di 5.000 euro l?anno non serve la partita IVA e nemmeno l?iscrizione alla Camera di Commercio e all?INPS? No, entrambe sono affermazioni errate, l?obbligo di apertura della partita iva e l?obbligo di iscrizione a una gestione contributiva non è collegata a un dato quantitativo. **DOMANDA 4** Si, per la compravendita di beni e la prestazione di servizi con soggetti non domiciliati in Italia ma in paesi della Unione Europea o extra Unione Europea sono previste regole diverse in termini di emissione dei documenti contabili, di registrazione contabile, di rendicontazione e di comunicazioni alla Agenzia delle Entrate (Comunicazione Intrastat, comunicazione polivalente Black List o San Marino?). **DOMANDA 5** Il costo del commercialista varia a seconda di diversi parametri tra cui: ammontare degli acquisti e delle vendite; numero di documenti contabili da registrare; tipologia degli acquisti e vendite (acquisti Italia, acquisti intracomunitari, importazioni, esportazioni); numero di conti correnti dell?impresa, presenza di dipendenti etc etc?).
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