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Sostituzione di persona?
Buonasera, cercherò di essere breve.
Tempo fa, almeno 3-4 anni, avevo un contatto MSN con cui chattavo con persone conosciute in un gioco online. Alcune di queste persone mi conoscevano come donna e, per rafforzare questa immagine, ad uno di essi mandai la foto di una mia conoscente, dicendo che ero io; alla ragazza confessai questa mia azione qualche tempo dopo, non avevo mai fornito nessun suo dato personale a parte appunto quella foto, e mi disse di non preoccuparmi e stare sereno.
Il ragazzo di MSN, però, mi disse di essersi invaghito di me -in realtà non ricordo se prima o dopo l'invio della foto- e mi fece delle avances, che ho prontamente allontanato in quanto non avevo nessuna intenzione di approfittarmi della situazione (ad oggi non so spiegarmi il perché di questo alter ego, ma so per certo di non averci mai fatto niente di "sporco"). Le conversazioni dopo quella storia diventarono sempre meno fino a scomparire nel giro di breve tempo. L'account email associato lo cancellai l'anno scorso perché ormai non lo usavo più, il fatto raccontato risale appunto a più di 3 anni fa.La mia paura, da qualche mese, è che questa persona scopra che quella ragazza non ero io, in particolare che fossi un uomo, facendo scattare in lui un sentimento di rivalsa. Avrebbe le facoltà, con prove alla mano (mettiamo caso che conservi ancora le conversazioni), di accusarmi di sostituzione di persona, e che questa cosa mi faccia passare guai?
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Non è così facile perseguire un reato quasi prescritto.
Non mi dilungo in particolari da consulenza, ma la cosa è piuttosto facile da risolvere, anche a procedimento penale iniziato.
Le posso consigliare di Dimenticare quello che è stato fatto nel passato e sopratutto di evitare qualunque tipo di confessione alle PG.
Se vuole fare questi giochi utilizzi foto di persone non note, cioè foto che si trovano in rete.
La persona che poteva denunciare la sostituzione era la sua amica, la quale poteva avere dei problemi seri, visto che di matti ne girano tanti.
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La ringrazio per la pronta risposta, ci tengo solo a chiarire un punto magari stupido, ma la giurisprudenza non è proprio il mio campo.
La denuncia può venire dalla persona a cui ci si è sostituiti, fin lì ok; ma non può venire, o perlomeno una segnalazione alle autorità competenti, anche da terzi? Ho letto di numerosi casi in cui a far partire le indagini non sono stati i diretti interessati soggetti alla sostituzione, rimasti persino ignari del fatto, ma appunto terzi entrati in contatto con il fake; è pur vero che c'erano sempre di mezzo situazioni generalmente più problematiche e anche reati più gravi, come minacce, truffa, estorsione fino alla pedopornografia, ma in linea teorica un reato di sostituzione di persona, ovviamente con uno straccio di prove in mano, non può essere denunciato da chiunque? In fondo è un reato contro la fede pubblica, se non erro.
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Un attimo, qui si parla di denunce??
Stop!
Qui si parla di un eventuale citazione civile per il risarcimento dalla persona offesa, la quale ha rinunciato al penale, visto che la denuncia ha termine 90 giorni.
Denuncia è penale, qui di penale non c'è nulla!
In casi di reati più gravi una persona potrebbe far valere tali diritti entro i tempi descritti. In questo caso, Ammesso che la causa inizi, lei ha dichiarato che la persona offesa è sua amica, ora mi sbottono, ma evitiamo: La sua amica può far cadere le accuse!
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Perdoni la mia errata terminologia, purtroppo sono un profano in materia.
È stato chiaro, quello che ancora non riesco a capire è una cosa. So per certo che la mia amica non agirebbe contro di me, ma la persona che ricevette la foto potrebbe fare *qualcosa *(non uso termini specifici per non cadere in errori grossolani), se dovesse venire a conoscenza dell'"inganno"? È quello che mi preme sapere di più, non credo si arriverebbe comunque alle vie legali ma nelle mie paranoie è una possibilità a cui voglio essere un minimo preparato.
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I terzi, se non ricevono danni, non sono legittimati.
Inoltre non ci sono reati puniti d'ufficio.
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Perfetto, ora mi è tutto chiaro, la ringrazio ancora per la pazienza.
Mi risultava però che la sostituzione di persona fosse perseguibile d'ufficio, ha a che fare con recenti cambiamenti?
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Devo allungarmi:
Secondo l’ordinamento italiano, la sostituzione di persona costituisce reato e, pertanto, il soggetto che ha posto in essere tale condotta è punibile penalmente. Al riguardo, l’articolo 494 del codice penale così recita: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno“. Come si evince dalla lettura dell’articolo, la condotta è penalmente rilevante allorquando il soggetto, sostituitosi ad altra persona, abbia taluno indotto in errore, allo scopo di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. In particolare, per integrare il reato di cui all’art. 494 c.p., è richiesta l’induzione in errore della “vittima” e, dal punto di vista soggettivo, il dolo specifico, ossia il fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. In mancanza di questi elementi, la condotta, qualora non costituisca altro delitto contro la fede pubblica, non è prevista dalla legge come reato.
Non c'è sostituzione di persona (in Ogni caso, sarebbe sufficiente che la sua amica dichiari di aver cancellato il suo msn, nessun tipo accusa terrebbe.)
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In realtà non sono ancora convintissimo che il reato non si configuri, soprattutto per quanto riguarda la parte del vantaggio/danno che immagino non debba essere necessariamente patrimoniale, ma suppongo che lei lavori nel ramo e ne sappia ben più di me quindi mi fido.
La ringrazio ancora, da oggi cercherò di mettermi in testa che non corro pericoli.