• User

    Compravendite tra privati... e se non voglio piu' vendere?

    Salve,
    vorrei chiedere un consiglio su una vicenda che mi e' capitata di recente.
    due settimane fa ho letto un annuncio su un giornale della mia citta' in cui un signore si offriva di acquistare monete antiche. gli ho scritto un'email proponendogli la mia collezione. dopo avere visto le foto, il signore mi ha fatto un'offerta di ?720. all'inizio ero un po' titubante perche' non conoscevo bene il valore delle monete e non mi fidavo molto, ma decido comunque di accettare. gli faccio una telefonata e ci mettiamo d'accordo: mi fa un bonifico della meta' dei soldi, che poi salderà una volta ricevuta la collezione (e' di un'altra citta', quindi avrei dovuto spedirgli la merce). ci scriviamo anche qualche email con i nostri dati e ribadendo quello che ci eravamo detti al telefono. fin qui tutto bene. poi, per motivi che esulavano dalla trattativa (la collezione di monete era di mio fratello, e lui non era piu' d'accordo a venderla), sono costretto a dirgli che non posso piu' vendere. lui mi aveva gia' bonificato i soldi, quindi gli ho risposto che glieli avrei restituiti - a me pero' non sono mai arrivati, forse perche' si e' voluto tutelare quando gli ho detto che non intendevo procedere e ha annullato la transazione. apparentemente finisce qua... poi pero' mio fratello mette all'asta la collezione e il signore riconosce le foto, a quel punto mi scrive una mail e mi chiama dicendo che la collezione devo venderla a lui perche' avevamo un accordo e dice di volere il doppio della caparra (quella che non ho mai ricevuto, ma di cui lui ha conservato il ''cedolino'') o la collezione. ho cercato di spiegare che la collezione in realta' non e' mia, che pensavo di poterla vendere ma poi il proprietario (mio fratello) ha cambiato idea. non ha voluto sentire ragioni.
    come dovrei comportarmi? rischio davvero qualcosa, tipo denuncia alla polizia postale? scriversi per email tra privati equivale ad un ''contratto''? non si puo' cambiare idea quando si vende un oggetto?

    grazie
    samuel


  • User Attivo

    Beh samuel21,
    questa mi pare più una questione del tipo: "la voglio io perchè l' ho vista prima io".
    Denuncia? Perchè non hai voluto venderla a lui? Non ha senso :smile5:


  • User

    Jacko, non lo so... denuncia perche' abbiamo stipulato un accordo (se di accordo si puo' parlare) e io poi sono venuto meno? c'e' da dire che la collezione non era propriamente mia, e non avrei dovuto provare a venderla, forse, ma pensavo che mio fratello fosse concorde. se non mi denuncia mio fratello, sono al sicuro? 😉


  • Super User

    Non capisco il problema!

    Avete firmato un contratto?

    In che mondo vive questo signore?

    Il doppio della caparra si riceve solo per le compravendita di abitazioni.
    Nel commercio "non regolato" non esiste questa procedura.

    Lui facendo , intimidazioni o minacce, in tal senso, tenta l'estorsione.

    Il signore, tecnicamente, può fare un offerta, anche se risultasse la più alta, può essere rifiutata. Salvo contratto Vincolante sottoscritto dinnanzi pubblico ufficiale.


  • User

    No Lokken, non abbiamo firmato nessun contratto, ci siamo solo scritti via email ''ti vendo la collezione per 720€, meta' da versare subito con bonifico, l'altra meta' al ricevimento del paccco''. il signore dice di intendersi di queste cose perche' ha fatto tante compravendite con privati e ha anche gia' informato il suo avvocato, che la legge è dalla sua parte. :bho:
    quindi mi pare di capire che non ci sia una qualche ''regolamentazione'' (valida ai sensi della legge, s'intende) che dica che nelle compravendite tra privati (senza siti web di mezzo) cio' che si scrive via email tra due persone e' da intendersi come ''contratto'' vero e proprio e deve essere rispettato, pena denuncia o diffida? cioe', indipendentemente dalle motivazioni, il venditore e' legittimato a cambiare idea anche ad ''accordo'' avvenuto?

    intanto grazie sia a Lokken che a Jacko!


  • Super User

    L'unico modo per ricorrere ad un giudice è dimostrate la truffa o la presenza di un contratto vincolante. Altrimenti si va in causa e si perde.

    Senza ciò una semplice mail, prevede il ripensamento, se la legge è dalla sua parte, saprà per certo che un diritto rinunciato, non si può far valere.

    Ad ogni modo in questo caso ci sta molto bene una diffida, per impedire altri messaggi alla sua persona. Voglio vedere questo avvocatuccio, che ha la legge dalla sua parte, conosce il diritto penale.


  • User

    Quindi posso tranquillamente scrivergli una mail dove gli dico che puo' fare quello che crede piu' opportuno. e' un mio diritto avere un ripensamento, indipendentemente dalle motivazioni. vediamo cosa succede...


  • User Attivo

    Pongo comunque una domanda a Lokken: da un punto di vista di diritto teorico l'art. 1326 (c.c.) specifica quando il contratto è concluso e, da quel che mi pare di capire, in questo caso il contratto era stato concluso, ipotizzando - per semplicità - che l'utente in questione avesse la proprietà della collezione (anche perché non è richiesta una forma specifica ad substantiam). In questo caso la controparte poteva citarlo per eventuali danni (dimostrabili) di danno emergente e lucro cessante? (anche se non è questo il caso specifico)


  • Super User

    Fregior ti metto anche io qualcosa.

    Il contratto non può essere semplicemente orale ma deve rispecchiare determinate caratteristiche, una forma. In questo caso non è nemmeno la casistica di contratto in un negozio, quindi è un contratto a distanza (altro paio di maniche):

    Contratti a distanza e fuori dai locali commerciali: in vigore le nuove norme

    Decreto legislativo 21.02.2014 n° 21 , G.U. 11.03.2014

    DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 21. Attuazione direttiva 2011/83/UE recante modifiche al Codice del consumo. G.U. n. 58 del 11 marzo 2014

     Con la pubblicazione in Gazzetta del D.Lgs. n. 21/2014   il codice del consumo subisce sostanziali modifiche relative ai contratti a **distanza **e ai contratti conclusi **fuori dai locali commerciali**.
    

    Queste le principali novità:

    • obbligo di informativa precontrattuale: l'obbligo più gravoso rispetto al precedente, riguarda l'identità del professionista, caratteristiche del prodotto o del servizio, modalità di pagamento, garanzie a favore del consumatore;

    • obbligo di **forma scritta **e di linguaggio chiaramente comprensibile;

    • diritto di ripensamento: il consumatore se correttamente informato dell'esistenza di tale diritto può, unilateralmnete, entro 14 giorni e senza necessità di motivazione reecdere dal contratto; se non informatoil termin e per ripensarci si allungherà a 12 mesi (contro gli attuali 60 giorni dalla conclusione del contratto e i 90 dalla consegna del bene);

    • **restituzione **del prodotto: quale logica conseguenza dell'esercizio del diritto di ripensamento, il consumatore ha la possibilità di restituire il prodotto, anche se deterioratoto, essendo ritenuto responsabile soltanto per la diminuzione del valore.

      Le nuove disposizioni entrano in vigore dal 13 giugno 2014, le modifiche e le abrogazioni entrano invece in vigore il 26 marzo 2014.
      Art. 48.
      Obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali

      1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano gia' apparenti dal contesto:
        a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
        b) l'identita' del professionista, l'indirizzo geografico in cui e' stabilito e il numero di telefono e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista per conto del quale egli agisce;
        c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita' di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
        d) se applicabili, le modalita' di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista;
        e) oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia legale di conformita' per i beni, l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;
        f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e' a tempo indeterminato o e' un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto;
        g) se applicabile, la funzionalita' del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
        h) qualsiasi interoperabilita' pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si puo' ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili.
      2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
      3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione.
      4. E' fatta salva la possibilita' di prevedere o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti ai quali si applica il presente articolo.
      5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del presente Codice. Sezione II Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
        Art. 49.
        Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali
      6. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
        a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
        b) l'identita' del professionista;
        c) l'indirizzo geografico dove il professionista e' stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista per conto del quale agisce;
        d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformita' della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore puo' indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;
        e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita' di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalita' di calcolo del prezzo;
        f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
        g) le modalita' di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
        h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonche' il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B;
        i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovra' sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;
        l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, egli e' responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma 3;
        m) se non e' previsto un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore non beneficera' di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;
        n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformita' per i beni;
        o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
        p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;
        q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e' a tempo indeterminato o e' un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;
        r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;
        s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore e' tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;
        t) se applicabile, la funzionalita' del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
        u) qualsiasi interoperabilita' pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si puo' ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;
        v) se applicabile, la possibilita' di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista e' soggetto e le condizioni per avervi accesso.
      7. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
      8. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste.
      9. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate.
      10. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti.
      11. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.
      12. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.
      13. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformita' a tali disposizioni.
      14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalita' di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevale quest'ultima.
      15. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.

  • Super User

    Quando si considera concluso un contratto a mezzo e-mail?
    La posta elettronica costituisce senza dubbio un valido strumento sia per l'invio della proposta e dell'accettazione, sia per rispondere a offerte commerciali contenute sul Web. Se il contratto viene concluso per mezzo della posta elettronica non sembrano esservi particolari difficoltà ad applicare alla fattispecie l'art. 1335 c.c.. Il contratto si conclude quando l'accettazione giunge all'indirizzo del proponente. Poiché la norma dell'art. 1335 c.c. non fornisce alcuna definizione del termine "indirizzo" si è posto, in dottrina e in giurisprudenza, il problema di definire la suddetta espressione. Più in particolare ci si è chiesto se esso indichi la residenza del proponente, il suo domicilio effettivo o quello eletto. Si ritiene che l'indirizzo coincida con il luogo più idoneo per la ricezione e quindi con il luogo indicato dal proponente o in mancanza in base a un criterio di collegamento ordinario (dimora o domicilio) o di normale frequenza (luogo di esplicazione di un'attività lavorativa). Non vi è dubbio, quindi, che qualora il proponente abbia fornito il proprio indirizzo di posta elettronica e questo sia stato utilizzato da terzi per l'inoltro della dichiarazione negoziale, la fattispecie rientri nell'art. 1335 c.c. Ciò trova conferma anche nel Regolamento di attuazione della legge n. 59/1997 che contiene un'importante norma in tema di indirizzo elettronico. L'art. 1 definisce l'indirizzo elettronico come "l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici". Sotto questo profilo la casella postale ubicata sul server dell'Internet provider potrebbe essere considerata come "indirizzo elettronico" dal momento che costituisce un sistema informatico in grado di ricevere e registrare il documento. Risolto il problema dell'indirizzo, ci si domanda a questo punto, quando il contratto si conclude, dal momento che l'art. 1335 c.c. sembra volere anticipare tale momento all'arrivo del documento all'indirizzo del destinatario, momento che normalmente interviene in una fase anteriore a quella della conoscenza vera e propria. Si ritiene infatti che l'art. 1335 c.c. introduca una presunzione di conoscibilità e non di conoscenza.

    Il contratto si conclude quando il messaggio contenente l'accettazione giunge presso la casella postale ubicata sul server dell'internet provider, o quando il destinatario prende effettiva conoscenza della posta arrivatagli, scaricandola sul proprio computer?
    La prima soluzione sembra essere quella più rispondente al dettato normativo dell'art. 1335 c.c.: infatti, la norma non richiede la conoscenza effettiva dell'accettazione, ma la sua conoscibilità e, conseguentemente impone al proponente l'onere di provare che l'accettazione, sebbene giunta al suo indirizzo, è stata da lui incolpevolmente ignorata. Ne consegue che il proponente deve controllare la propria posta in arrivo poiché non può invocare a propria discolpa il fatto di non avere avuto conoscenza del messaggio. Solo l'impossibilità senza colpa di conoscere l'accettazione può esentare da responsabilità il proponente. Nel caso di reti telematiche questa impossibilità potrà, per esempio, dipendere dal mancato funzionamento del sistema informatico del provider o dello stesso proponente.

    Quando si considera concluso un contratto a mezzo web?
    Navigando in Rete si incontrano siti commerciali nei quali le imprese espongono i propri prodotti o cataloghi elettronici che l'utente può consultare all'interno di una vero e proprio supermercato virtuale. In questi casi il meccanismo di conclusione del contratto avviene nel seguente modo: l'utente che è intenzionato ad acquistare dovrà compilare un formulario elettronico. Si tratta di moduli predisposti dalla parte venditrice che vengono visualizzati sul computer del compratore quando questi accede al servizio di vendita telematica. All'utente verrà quindi chiesto di compilare questo modulo inserendo le proprie coordinate d'identificazione, il codice del bene che intende acquistare, le quantità desiderate, il luogo della consegna, il momento e le modalità del pagamento. In questo caso il tempo di conclusione del contratto coinciderà con quello in cui gli impulsi elettronici che trasmettono l'accettazione giungono al sistema informatico del proponente incontrandosi con gli impulsi elettronici contenenti la proposta.

    Come si stabilisce il luogo della conclusione di un contratto concluso in internet?
    Stabilito il tempo di conclusione del contratto non resta che esaminare quale sia il luogo della sua conclusione. Sebbene l'art. 1326 c.c. regola soltanto il momento della conclusione del contratto sia dottrina che giurisprudenza ritengono che il primo comma della norma possa essere riferito anche al luogo della conclusione del contratto. Il contratto è concluso nel luogo in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione. Con riguardo ai contratti conclusi via fax (i quali presentano una qualche analogia a quelli conclusi via Internet) la giurisprudenza chiarisce che il luogo di conclusione del contratto coincide con quello in cui si trova il fax che contiene l'accettazione. Se applichiamo questo principio a Internet, dovremmo ritenere che il luogo coinciderà con quello in cui si trova ubicato il server contenente la casella postale del proponente o quello in cui si trova l'elaboratore o il terminale che riceve gli impulsi elettronici dichiaranti l'accettazione.

    Che tipo di tutela ha il consumatore quando acquista via internet?
    Nel momento in cui un contratto è concluso tra un consumatore e un commerciante di prodotti e di servizi on line, specifiche normative a tutela del contraente più debole regolano questo tipo di transazione. Gli operatori commerciali attivi su Internet dovranno prestare attenzione a queste normative e conseguentemente adeguare le proprie proposte contrattuali di vendita di beni o di prestazione di servizi alla disciplina del D. Lgs. 50 del 1992 e della direttiva Unione Europea n. 7 del 1997. Infatti il D.Lgs. n. 50 del 1992 disciplina i contratti di fornitura di beni o di prestazioni di servizi stipulati fuori dai locali commerciali tra un operatore commerciale e un consumatore mediante l'uso di strumenti informatici o telematici, mentre la direttiva europea 97/7 riguarda la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza. E' da segnalare inoltre che il Regolamento di attuazione della legge n. 59/1997 ha riconosciuto che ai contratti stipulati per via telematica si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/1992 ha individuato, quale legge regolatrice del contratto, quella del foro del consumatore. Questa precisazione risulta, peraltro, superflua dal momento che già il D.Lgs. n. 50/1992 prevede espressamente che le norme in esso contenute si applicano anche "ai contratti conclusi mediante l'uso di strumenti informatici e telematici". Il D.Lgs. n. 50/1992 si incentra essenzialmente sul riconoscimento del diritto di recesso da parte del consumatore, mentre la Direttiva appare più organica e dettagliata. La Direttiva definisce contratto a distanza: "qualunque contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza, organizzato dal fornitore che per tale contratto impieghi esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso". Per tecnica di comunicazione a distanza si intende qualunque mezzo che senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore possa impiegarsi per la conclusione del contratto. Tra queste la Direttiva prevede la posta elettronica

    Quali obblighi ha il fornitore di merci e di servizi nei confronti del consumatore?
    La Direttiva impone al fornitore una serie di obblighi che vanno:

    • dall'obbligo di comunicare al consumatore prima della conclusione del contratto una serie di informazioni preliminari (identità del fornitore, caratteristiche essenziali del bene o del servizio, prezzo, eventuali spese di consegna, modalità di pagamento, esistenza del diritto di recesso ecc.)

    • a quello di confermare, per iscritto o su supporto duraturo, le informazioni preliminari di cui sopra all'atto dell'esecuzione del contratto o al più tardi al momento della consegna

    • all'obbligo di eseguire l'ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione al fornitore

      In caso di mancata disponibilità della merce richiesta, il consumatore ne deve essere informato e deve essere rimborsato delle somme eventualmente pagate non oltre il termine di trenta giorni.

    Che cos'è il diritto di recesso?
    La Direttiva europea, considerato che il consumatore non ha in concreto la possibilità di visionare il bene o di prendere conoscenza della natura del servizio prima della conclusione del contratto, riconosce al contraente debole un diritto di recesso entro sette giorni lavorativi senza alcuna penalità e senza dovere specificare il motivo. L'unico onere che può essere imposto al consumatore è quello di accollarsi le spese di spedizione dei beni al mittente. E' da notare che il termine di sette giorni decorre dal giorno del ricevimento del bene solo ove siano stati soddisfatti gli obblighi di conferma scritta delle informazioni preliminari di cui sopra. Altrimenti il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di tre mesi. Il rimborso del prezzo deve avvenire entro trenta giorni. Va sottolineato che il diritto di recesso non è previsto nel caso in cui l'oggetto del contratto sia costituito da un programma di elaboratore. Evidentemente si teme che il consumatore possa copiare il software e quindi esercitare il diritto di recesso per ottenere la restituzione del prezzo pagato. Non bisogna tuttavia trascurare il fatto che gran parte dei contratti conclusi via Internet hanno proprio a oggetto programmi di elaboratori, per cui si finisce per privare il consumatore del diritto di recesso nelle fattispecie contrattuali più diffuse. La Direttiva si occupa anche del caso in cui il prezzo di acquisto sia coperto da un credito concesso al consumatore dal fornitore o da terzi in base a un accordo tra questi e il fornitore. In tali casi gli stati membri possono prevedere che il contratto di credito sia risolto di diritto senza alcuna penalità nel caso in cui il consumatore abbia esercitato il diritto di recesso. La Direttiva prevede inoltre che gli stati Membri possano stabilire che l'onere della prova dell'esistenza di un informazione preliminare, di una conferma scritta o del rispetto dei termini e del consenso del consumatore possa essere imposto a carico del fornitore. Nei contratti di cui è parte un consumatore si dovranno altresì osservare le disposizioni del codice civile relative alle clausole vessatorie di cui agli artt. da 1469-bis a 1469-sexies. Come è noto, le clausole vessatorie, perchè possano avere effetto, devono essere specificatamente approvate per iscritto. In passato ciò aveva sollevato alcuni problemi in relazione ai contratti conclusi attraverso reti telematiche, dato il mancato riconoscimento giuridico della firma digitale. Parte della dottrina propendeva per la validità di clausole vessatorie sottoscritte elettronicamente, ma l'orientamento maggioritario era contrario ritenendo che l'attuale sistema di sottoscrizione autografa fosse tassativo e non sostituibile con altro mezzo. Il Regolamento di attuazione della legge n. 59/1997 sembra avere risolto questo problema avendo equiparato la firma digitale alla sottoscrizione prevista per atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo. Si può quindi ritenere che la sottoscrizione scritta prevista dall'art. 1341 c.c. possa essere validamente sostituita con quella digitale.

    (mi prendo un'altra pausa)


  • Super User

    Ora stringo il discorso nel caso specifico:

    Da come descritto, il contratto in questione, non è mai sorto.

    Per aversi il contratto non si sono avverate le formalità minime (descritte).

    In questo caso parliamo di accordo (probabilmente tra anonimi), essendo un semplice accordo, non c'è nulla di vincolante. Inoltre ho già specificato che anche se fosse un contratto valido, vista la disdetta del venditore e la restituzione dei soldi, non si è fatto alcun abuso.

    Anzi se vi siete letti tutta la trattazione, una richiesta monetaria del genere, risulterebbe una vera e propria estorsione, visto che si minacciano persino vie legali.

    [cmq mi sono stancato, ho scritto troppo, la prossima volta lasciamo perdere tutte queste spiegazioni]


  • User

    Lokken, mi dispiace che ti sia stancato, ma ti ringrazio per aver riportato l'intero articolo. ammetto di non averlo ancora letto tutto, ma in proposito al tuo ''riassunto'' vorrei specificare che l'accordo non era tra anonimi perche' eravamo gia' arrivati a scambiarci i dati (nome, codice fiscale, indirizzo, iban) per poter procedere con il pagamento/spedizione e conseguente vendita. non so se questo possa fare la differenza. tuttavia, per un'eventuale prossima volta, il ''diritto di ripensamento'' vale anche per il venditore, o solo per il compratore?


  • Super User

    Se lo leggi c'è scritto tutto.

    Nello specifico dovete aver sottoscritto questo tipo di caparra:

    Dispositivo dell'art. 1385 Codice Civile
    Fonti → Codice Civile → LIBRO QUARTO - DELLE OBBLIGAZIONI → Titolo II - Dei contratti in generale (Artt. 1321-1469 bis) → Capo V - Degli effetti del contratto → Sezione II - Della clausola penale e della caparra

    Se al momento della conclusione del contratto [1326 ss.] una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
    Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
    Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

    Se non avete stipulato un contratto con questa clausola espressa e firmata, non è tra i principi generali della compravendita.

    Diffidalo da contattarti nuovamente.


  • User Attivo

    per samuel21,
    io la penso diversamente..se ho capito bene tu e il compratore siete soggetti privati,Giusto? In tal caso non si applica il codice del consumo.. Se c'è stato uno scambio di mail con relative proposte e accetazione il contratto è valido, dell'eventuale danno che gli hai procurato avendo effettuato una vendita di cosa altrui (ipotesi esistente..) ne risponderesti tu.
    Potresti, però, contestare il versamento della somma di denaro, è quindi il suo preteso diritto al doppio della stessa per tua inadempienza, dimostrando che non ti è mai arrivata. Magari la ricevuta che ha in mano è solo l'ordine di bonifico che ha immediatamente annullato, oppure, il suo conto non aveva la provvista. Ricordati però che se lui ha una ricevuta TU devi dimostrare il mancato pagamento(magari con il tuo elenco movimenti bancari del periodo).
    In definitiva mi permetto di dirti che hai fatto un pò un pasticcio.-) e che sarebbe auspicabile perseguire una risoluzione amichevole evitando il muro contro muro.
    Ciao


  • User

    @totinio said:

    per samuel21,
    io la penso diversamente..se ho capito bene tu e il compratore siete soggetti privati,Giusto? In tal caso non si applica il codice del consumo.. Se c'è stato uno scambio di mail con relative proposte e accetazione il contratto è valido, dell'eventuale danno che gli hai procurato avendo effettuato una vendita di cosa altrui (ipotesi esistente..) ne risponderesti tu.
    totinio, si', siamo soggetti privati. ne risponderei in che modo?

    @totinio said:

    Potresti, però, contestare il versamento della somma di denaro, è quindi il suo preteso diritto al doppio della stessa per tua inadempienza, dimostrando che non ti è mai arrivata. Magari la ricevuta che ha in mano è solo l'ordine di bonifico che ha immediatamente annullato, oppure, il suo conto non aveva la provvista. Ricordati però che se lui ha una ricevuta TU devi dimostrare il mancato pagamento(magari con il tuo elenco movimenti bancari del periodo).
    In definitiva mi permetto di dirti che hai fatto un pò un pasticcio.-) e che sarebbe auspicabile perseguire una risoluzione amichevole evitando il muro contro muro.
    si', ha in mano solo l'ordine del bonifico, perche' l'ho avvisato che non potevo piu' vendere le monete praticamente contemporaneamente al suo invio dell'email con i dati del bonifico. comunque posso anche produrre una copia dei movimenti bancari. concordo di aver fatto un pasticcio...non che sia una scusa valida, ma non era certo programmato.
    risoluzione amichevole di quale tipo? non posso certo dargli la collezione che mio fratello non vuole neanche più vendere...:bho:


  • Super User

    Forse non è chiaro che se non segui la mia linea dovrai sborsare molti quattrini? LOL

    Totinio ti ha messo una lettura puramente civilistica, seguendola dovrai risarcire, perchè accetteresti il contratto tacitamente.
    La tua unica difesa è negare il contratto, in modo dettagliato, specificando che non ci è stata alcuna sottoscrizione e quindi non si può dimostrare alcun contratto ma soltanto un vago accordo (senza penali).


  • User

    beh grazie Lokken, mi sento proprio molto meglio ora... 😢


  • User

    @Lokken said:

    La tua unica difesa è negare il contratto, in modo dettagliato, specificando che non ci è stata alcuna sottoscrizione e quindi non si può dimostrare alcun contratto ma soltanto un vago accordo (senza penali).
    questo lo faro' con l'aiuto di un avvocato qualora lui dovesse denunciarmi o diffidarmi (o quello che si fa in questi casi...)?
    da quando gli ho scritto che puo' fare quel che crede e che non mi contattasse piu', non l'ho piu' sentito. inizio a preoccuparmi?


  • Super User

    Non mi preoccuperei, la firma digitale "leggera" non può garantire clausole come quelle che ho elencato. Quindi sarà una causa molto difficile, nessuno vieta di intentarla.

    Meglio avere un buon legale, nel diritto civile quando si afferma una fesseria, se la controparte non ribatte, potrebbe andare bene al giudice.