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Presentazione ESPOSTO contro un geometra!
Salve, a chi va indirizzato un esposto per denunciare un comportamento illecito di un geometra?
Al Consiglio direttivo del Collegio o all'Albo dei geometri dello stesso Collegio?
Grazie a chi risponderà...
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Per caso è il CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE del Collegio?
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Ha fatto un frazionamento catastale delle particelle del mio resede senza averlo mai autorizzato!!! Ho aperto anche un altro post in cui spiego il problema...
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Esposto per una professione da diploma?
Perdi solo tempo e ti mangi i 90 giorni per la querela.
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In che senso ti mangi i 90 giorni per la querela (anzi denuncia)? Nessuno mi vieta di fare entrambe le cose...
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Le cose sono alquanto diverse, se fai la querela, non la denuncia, qui non c'è nulla d'ufficio (forse reati verso lo Stato, se te li ravvisano), non serve l'esposto.
Se vuoi proprio, potresti anche farlo, come ho detto non è una cosa molto utile, un geometra non è un titolo preferenziale da albo, ma un titolo delle scuole superiori, il geometra ha una quota associativa da pagare ed un esame pagliacciata. Quindi se vuoi proprio, manda l'esposto al Collegio Provinciale indicando quale di questi codici ha infranto:Il Consiglio Nazionale Geometri con delibera del 22/11/2006 ha approvato il nuovo Codice di deontologia professionale contenente le modifiche apportate ai sensi del decreto Bersani (CU n. 18 del 23/01/07).
Particolare attenzione si deve avere per L'ARTICOLO 20.CONSIGLIO NAZIONALE
GEOMETRI
PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
DEI GEOMETRI
Codice di deontologia professionale dei Geometri
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SOMMARIO
Introduzione Pagina 3
Titolo I – Dei principi generali
Sezione I - Ambito » 5
Sezione II Della prestazione d’opera intellettuale » 6
Titolo II – Della condotta
Sezione I - Dei valori sociali » 7
Sezione II - Della sleale concorrenza » 8
Sezione III - Della pubblicità » 8
Sezione IV - Rapporti con i colleghi » 9
Sezione V - Rapporti con il consiglio » 10
Sezione VI - Rapporti con i praticanti » 11
Titolo III – Della prestazione
Sezione I - Dell’incarico » 11
Sezione II - Dello svolgimento e formazione continua » 13
Sezione III - Della segretezza » 13
Sezione IV - Dei rapporti esterni » 13
Sezione V - Dei rapporti con i committenti » 14
Titolo IV – Sanzioni disciplinari » 15
Titolo V – Disposizioni finali » 15
Codice di deontologia professionale dei Geometri
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INTRODUZIONE
Il codice deontologico risponde alla finalità di individuare,
seppure in modo non esaustivo, la condotta a cui i professionisti devono
conformarsi allo scopo di rispettare i principi generali di etica
professionale.
Le norme deontologiche sono preordinate al fine di assicurare
l’esercizio della professione secondo canoni di correttezza, decoro e
dignità, garantendo altresì che il comportamento non pregiudichi gli
interessi superiori della collettività, ma favorisca lo sviluppo della
società.
Il codice si compone di precetti particolari che integrano i
principi generali desumibili dall’ordinamento professionale, il quale,
fra l’altro, attribuisce ai Consigli dei Collegi il compito di assicurarne il
pieno rispetto attraverso l’esercizio del potere disciplinare nei confronti
degli iscritti all’Albo.
L’obiettivo che si intende raggiungere, mediante la
predisposizione del codice deontologico nazionale, è quello di fornire un
quadro unitario di regole di riferimento per l’intera Categoria.
Il presente articolato si compone di 28 articoli suddivisi nei
seguenti cinque titoli:
– Titolo I: Dei principi generali
– Titolo II: Della condotta
– Titolo III: Della prestazione
– Titolo IV: Sanzioni disciplinari
– Titolo V: Disposizioni finali.
In particolare, il Titolo I si compone di due sezioni, la prima
attiene al dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte del
professionista, mentre la seconda riguarda le modalità di svolgimento
della prestazione intellettuale.
Codice di deontologia professionale dei Geometri
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Il Titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il
geometra deve osservare nell’esercizio della professione con riferimento
specifico all’aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla
pubblicità; particolare rilievo è inoltre attribuito ai rapporti
professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla
Categoria: i colleghi, il Consiglio del Collegio, i praticanti.
Il Titolo III è dedicato agli aspetti della prestazione professionale
che attengono ai rapporti con i soggetti terzi, estranei alla Categoria,
sia con riferimento alla clientela, poiché la prestazione costituisce
oggetto di un rapporto fiduciario, sia con riguardo ad uffici ed enti
nonché ad altre categorie professionali, con i quali il geometra
abitualmente si confronta.
Il Titolo IV è riferito alle sanzioni disciplinari previste
dall’ordinamento professionale, mentre il Titolo V sancisce le
disposizioni interpretative e finali del presente codice deontologico.
Codice di deontologia professionale dei Geometri
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TITOLO I
Dei principi generali
Sezione I
Ambito- Le regole di deontologia professionale costituiscono
specificazione ed attuazione del regolamento di Categoria e delle leggi
che disciplinano l’attività del Geometra iscritto all’Albo, individuando
altresì gli abusi e le mancanze conseguenti al non corretto esercizio
della professione. - L’osservanza delle regole deontologiche non esime il geometra
dal rispetto dei principi di etica professionale non espressamente
codificati. Le violazioni delle norme che regolano l’esercizio della
Professione possono determinare l’applicazione di sanzioni disciplinari,
in proporzione alla gravità dei fatti, tenuto comunque conto della
reiterazione dei comportamenti e delle circostanze che abbiano influito
sulle infrazioni accertate. Nell’ambito di uno stesso procedimento
disciplinare, anche quando siano mossi più addebiti, il giudizio sulla
condotta dell’iscritto deve essere formulato sulla base della valutazione
complessiva dei fatti contestati con conseguente applicazione di
un’unica ed adeguata sanzione. - Il comportamento del geometra è suscettibile di provvedimento
disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la
dignità della Categoria. La condotta è ritenuta ancor più
pregiudizievole nel caso di attività irregolari svolte dal professionista
in qualità di componente un Organo istituzionale.
Codice di deontologia professionale dei Geometri
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Sezione II
Prestazione d’opera intellettuale - Il geometra libero professionista esercita un’attività che ha per
oggetto la prestazione d’opera intellettuale, disciplinata dal Codice
Civile e dal Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successive
modificazioni ed integrazioni, e per la quale è necessaria l’iscrizione
all’albo istituito presso ogni Collegio Provinciale o Circondariale. Il
geometra è tenuto ad espletare il proprio incarico con la massima
diligenza e con l’impiego rigoroso di conoscenze scientifiche appropriate
per la preordinazione di elaborati ed atti adeguati a conseguire il
risultato oggetto dell’incarico. Nessuna responsabilità può essere
contestata o posta a carico del geometra qualora, nonostante l’idoneità
dell’operato e la insussistenza di gravi cause di negligenza,
inosservanza o imperizia allo stesso imputabili, il risultato della
prestazione non sia conforme, in tutto o in parte, alla finalità oggetto
dell’incarico salvo diversa pattuizione redatta in forma scritta. - Il geometra deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei
doveri di probità, dignità e decoro, ed esercita l’attività professionale
secondo “scienza” ovvero preparazione, competenza e capacità
professionale a servizio del committente, “coscienza” ovvero onestà,
imparzialità e disinteresse nel consigliare ed assistere il committente,
“diligenza” ovvero il comportamento secondo i principi di lealtà,
correttezza, trasparenza e tutela dei legittimi interessi dei
committenti.
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TITOLO II
Della condotta
Sezione I
Dei valori sociali - Il geometra deve conformare la propria condotta professionale ai
principi di indipendenza di giudizio, di autonomia professionale e di
imparzialità, evitando ogni preconcetto di carattere personale sul suo
operare ed ogni interferenza tra professione e affari. - Il geometra deve curare l’aggiornamento della propria
preparazione professionale, mediante l’apprendimento costante e
programmato di nuove specifiche conoscenze in tutti gli ambiti
riguardanti l’attività professionale. - Il geometra deve astenersi dall’esercitare, anche
temporaneamente, attività incompatibili con la professione di geometra
libero professionista, qualora esse presentino finalità o modalità
esplicative che possono recare pregiudizio al decoro e al prestigio della
Categoria. - Il geometra deve poter prestare un’adeguata garanzia per i
danni che possa eventualmente cagionare nell’esercizio dell’attività
professionale, mediante apposita polizza assicurativa o altre garanzie
equivalenti.
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Sezione II
Della sleale concorrenza - Il geometra deve astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale.
Configurano distinte fattispecie di sleale concorrenza:
a) la riduzione sistematica dell’onorario o la sua incompleta o
irregolare documentazione;
b) qualunque attività volta a procacciare clienti, anche avvalendosi
di intermediari.
c) l’impiego di qualunque altro mezzo scorretto o illecito volto a
procurarsi la clientela in spregio al decoro e al prestigio della
Categoria. - Il geometra pubblico dipendente, con rapporto di lavoro a tempo
parziale, è tenuto al rispetto dei limiti disciplinati dal rapporto
d’impiego, secondo le disposizioni di legge ed il ruolo che è chiamato a
svolgere. In particolare deve astenersi dall’avvalersi della propria
posizione per trarre vantaggi per se o per altri professionisti.
A tale fine, il geometra deve comunicare al Presidente del Collegio di
appartenenza le mansioni svolte presso l’amministrazione in cui è
impiegato ed ogni eventuale variazione delle stesse.
Sezione III
Della pubblicità - Nell’esercizio della professione è consentita al geometra la
pubblicità informativa che risponda al solo interesse del pubblico. Il
geometra è inoltre tenuto ad informare tempestivamente il collegio
provinciale o circondariale della partecipazione o collaborazione, quale
geometra professionista, a trasmissioni o rubriche radio-telefoniche o
Codice di deontologia professionale dei Geometri
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giornalistiche anche in forma di intervista. E’ ammesso che il geometra
utilizzi la rete internet per fornire esclusivamente le informazioni la
cui conoscenza corrisponde all’interesse del pubblico. In tal caso deve
comunicare l’indirizzo del relativo sito internet al Consiglio del Collegio
il quale potrà effettuare gli opportuni controlli.
Sezione IV
Rapporti con i colleghi - Nei rapporti con i colleghi, il geometra deve comportarsi secondo
i principi di correttezza, collaborazione e solidarietà. A titolo
puramente esemplificativo costituiscono ipotesi di violazione:
- omettere di informare in via riservata il collega di possibili errori od
irregolarità che si ritiene questi abbia commesso; - esprimere, alla presenza del cliente, valutazioni critiche sull’operato
o sul comportamento in genere del collega non riconducibili ad
osservazioni o controdeduzioni tecniche necessarie per la corretta
esecuzione della propria prestazione; - proseguire l’esecuzione di prestazioni oggetto di incarico conferito
ad un collega, senza preventivamente informarlo; - assumere le opportune iniziative volte ad una celere e completa
definizione dei rapporti tra il committente ed il collega
precedentemente incaricato; - disincentivare o ostacolare in qualunque altro modo la composizione
di una controversia tra colleghi per il tramite del Presidente del
Collegio o di persona da lui designata; - sottrarsi volontariamente ed in maniera sistematica a scambi di
opinioni e di informazioni sull’attività professionale con i colleghi;
- Il geometra deve astenersi dall’assumere coinvolgimenti e
partecipazioni emotive con gli interessi del committente. Qualora
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nell’esercizio della professione venga a trovarsi in stridente contrasto
personale con un collega, egli deve darne immediata notizia al
Presidente di Collegio affinché questi, personalmente o tramite un
delegato scelto tra colleghi esperti in materia, possa esperire un
tentativo di conciliazione.
Sezione V
Rapporti con il consiglio - Il geometra è tenuto a prestare la più ampia collaborazione al
Consiglio del Collegio di appartenenza affinché questo assolva in
maniera efficiente ed efficace, alle funzioni di vigilanza e ad ogni altro
compito ad esso demandato dalla legge, al fine di assicurare la
massima tutela al prestigio e al decoro della Categoria. I geometri sono
tenuti a partecipare alle assemblee istituzionali del proprio Collegio.
Il geometra deve altresì:
- comunicare al Presidente del Collegio tutte le variazioni dei dati
necessari all’iscrizione ed all’aggiornamento dell’Albo; - informare il Presidente del Collegio in merito a problemi di generale
rilevanza per la Categoria; - segnalare al Presidente del Collegio eventuali difficoltà nei rapporti
con gli Uffici Pubblici, astenendosi dall’assumere iniziative
personali che possano pregiudicare il più generale interesse della
Categoria; - rispettare le direttive emanate dal Consiglio Nazionale e/o dal
Collegio di appartenenza.
- Il geometra componente il Consiglio Direttivo di un Collegio
provinciale o circondariale, o componente del Consiglio Nazionale deve
adempiere ai doveri dell’ufficio impersonato con diligenza ed
obiettività, cooperando per il continuo ed efficace funzionamento del
Codice di deontologia professionale dei Geometri
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Consiglio. Egli deve partecipare in modo effettivo alla vita e ai
problemi della Categoria favorendo il rispetto e la collaborazione
reciproca fra i geometri e stimolando la loro partecipazione alle
iniziative programmate nell’interesse degli iscritti.
Sezione VI
Rapporti con i praticanti - Nei rapporti con i praticanti il geometra è tenuto
all’insegnamento delle proprie conoscenze ed esperienze in materia
professionale ed a realizzare ogni attività finalizzata a favorire
l’apprendimento da parte dello stesso, nell’ambito della pratica
professionale, in conformità alle disposizioni legislative ed a quelle
regolamentari.
In particolare, il geometra deve favorire l’acquisizione da parte del
praticante dei fondamenti teorici e pratici della Professione, nonché dei
principi di deontologia professionale.
TITOLO III
Della prestazione
Sezione I
Dell’incarico - Il geometra contrae con il committente un’obbligazione avente
per oggetto la prestazione d’opera intellettuale attraverso un rapporto
personale e fiduciario improntato ai principi di trasparenza ed onestà. - L’attribuzione dell’incarico professionale è rimessa alla libera
scelta del committente ed il geometra deve astenersi da qualsiasi
comportamento volto a limitare o condizionare tale facoltà.
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12 - Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso
tra le parti, statuito dal Codice Civile la misura del compenso deve
essere adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della
Professione. - L’espletamento della prestazione del geometra è caratterizzata
dal rapporto fiduciario con il committente. La facoltà di avvalersi di
collaboratori e/o dipendenti non può pregiudicare la complessiva
connotazione personale che deve caratterizzare l’esecuzione
dell’incarico professionale.
In nessun caso il geometra può avvalersi della collaborazione di coloro
che esercitino abusivamente la Professione. - Al fine di evitare eventuali danni al committente, il geometra
deve riconoscere i limiti delle proprie conoscenze e declinare incarichi
per il cui espletamento ritenga di non avere sufficiente dimestichezza.
Nell’ipotesi di sopravvenute difficoltà connesse con l’espletamento di
una prestazione, egli ha il diritto ed il dovere di accrescere la
formazione e/o di chiedere la supervisione agli organi di categoria.
L’espletamento della prestazione non deve essere, in ogni caso,
condizionato da indebite sollecitazioni o interessi personali, di imprese,
associazioni, organismi tesi a ridurre o annullare il contenuto
intellettuale a favore della anomala economicità della prestazione.
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Sezione II
Dello svolgimento e formazione continua - Il geometra deve:
a) svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è
stato incaricato, nel pieno rispetto dello standard di qualità
stabilito dal Consiglio Nazionale, sentiti i Consigli dei Collegi
provinciali e circondariali;
b) mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione
professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle
attività di informazione, di formazione e di aggiornamento
secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i
Collegi provinciali e circondariali.
Sezione III
Della segretezza - Nell’esercizio della propria attività il geometra è tenuto a
mantenere rigorosamente il segreto professionale in merito alle
questioni conosciute per motivi d’ufficio e che, per loro natura o per
specifica richiesta dei committenti, sono destinate a rimanere
riservate, per tutta la durata della prestazione ed anche
successivamente al suo compimento. A tal fine, il geometra adotta
altresì ogni misura necessaria a garantire il rispetto dell’obbligo di
riservatezza da parte dei suoi collaboratori, praticanti e dipendenti.
Sezione IV
Dei rapporti esterni - Nei rapporti con gli Uffici Pubblici, le Istituzioni ed i
professionisti appartenenti ad altre categorie professionali il geometra
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deve comportarsi secondo i principi di indipendenza e di rispetto delle
rispettive funzioni ed attribuzioni. In particolare nei rapporti con gli
Uffici pubblici e con le Istituzioni il geometra è tenuto:
a) a rispettare le funzioni che le persone preposte all’ufficio sono
chiamate ad esercitare;
b) ad astenersi dall’utilizzare in qualunque forma la collaborazione,
eccedente gli obblighi di ufficio, dei dipendenti degli Enti Pubblici
e/o Istituzioni ed a non trarre vantaggi in alcun modo da eventuali
rapporti personali con esse intercorrenti .
Sezione V
Dei rapporti con i committenti - Nei rapporti con i committenti il geometra è tenuto a stabilire
con precisione ogni dettaglio in merito all’attività da svolgere. In
particolare è tenuto a:
a) concordare e definire, preventivamente, l’adempimento costituente
oggetto dell’incarico ed i limiti della prestazione;
b) in caso di più parti interessate, ragguagliare i committenti in merito
alla sopravvenuta sussistenza di interessi contrapposti o
concomitanti che possano influire sul consenso al proseguimento
dell’incarico;
c) non eccedere nella gestione degli interessi rispetto ai limiti
dell’incarico ricevuto;
d) astenersi dall’espletare attività professionale in contrasto con le
risultanze di una prestazione già eseguita e arrecando danno al
precedente committente interessato.
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TITOLO IV
Sanzioni disciplinari - Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali
previste dalla normativa vigente, per la violazione delle prescrizioni
contenute nel presente codice deontologico sono applicabili le sanzioni
disciplinari previste dall’articolo 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929
n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali sanzioni, da
applicare in misura proporzionale alla gravità della violazione
commessa, sono:
a) l’avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione;
d) la cancellazione.
TITOLO V
Disposizione finale - Le fattispecie regolate dalle precedenti disposizioni costituiscono
esemplificazione dei comportamenti ricorrenti con maggiore frequenza
nella prassi. Pertanto, l’ambito di applicazione delle sanzioni di cui
sopra non è limitato esclusivamente a tali fattispecie ma si estende alla
tutela di tutti principi generali di deontologia professionale.
- Le regole di deontologia professionale costituiscono