• User

    Presentazione ESPOSTO contro un geometra!

    Salve, a chi va indirizzato un esposto per denunciare un comportamento illecito di un geometra?
    Al Consiglio direttivo del Collegio o all'Albo dei geometri dello stesso Collegio?
    Grazie a chi risponderà...


  • User

    Per caso è il CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE del Collegio?


  • Che cosa ha combinato?


  • User

    Ha fatto un frazionamento catastale delle particelle del mio resede senza averlo mai autorizzato!!! Ho aperto anche un altro post in cui spiego il problema...


  • Super User

    Esposto per una professione da diploma?

    Perdi solo tempo e ti mangi i 90 giorni per la querela.


  • User

    In che senso ti mangi i 90 giorni per la querela (anzi denuncia)? Nessuno mi vieta di fare entrambe le cose...


  • Super User

    Le cose sono alquanto diverse, se fai la querela, non la denuncia, qui non c'è nulla d'ufficio (forse reati verso lo Stato, se te li ravvisano), non serve l'esposto.
    Se vuoi proprio, potresti anche farlo, come ho detto non è una cosa molto utile, un geometra non è un titolo preferenziale da albo, ma un titolo delle scuole superiori, il geometra ha una quota associativa da pagare ed un esame pagliacciata. Quindi se vuoi proprio, manda l'esposto al Collegio Provinciale indicando quale di questi codici ha infranto:

    Il Consiglio Nazionale Geometri con delibera del 22/11/2006 ha approvato il nuovo Codice di deontologia professionale contenente le modifiche apportate ai sensi del decreto Bersani (CU n. 18 del 23/01/07).
    Particolare attenzione si deve avere per L'ARTICOLO 20.

    CONSIGLIO NAZIONALE
    GEOMETRI
    PRESSO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
    CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
    DEI GEOMETRI
    Codice di deontologia professionale dei Geometri
    2
    SOMMARIO
    Introduzione Pagina 3
    Titolo I – Dei principi generali
    Sezione I - Ambito » 5
    Sezione II Della prestazione d’opera intellettuale » 6
    Titolo II – Della condotta
    Sezione I - Dei valori sociali » 7
    Sezione II - Della sleale concorrenza » 8
    Sezione III - Della pubblicità » 8
    Sezione IV - Rapporti con i colleghi » 9
    Sezione V - Rapporti con il consiglio » 10
    Sezione VI - Rapporti con i praticanti » 11
    Titolo III – Della prestazione
    Sezione I - Dell’incarico » 11
    Sezione II - Dello svolgimento e formazione continua » 13
    Sezione III - Della segretezza » 13
    Sezione IV - Dei rapporti esterni » 13
    Sezione V - Dei rapporti con i committenti » 14
    Titolo IV – Sanzioni disciplinari » 15
    Titolo V – Disposizioni finali » 15
    Codice di deontologia professionale dei Geometri
    3
    INTRODUZIONE
    Il codice deontologico risponde alla finalità di individuare,
    seppure in modo non esaustivo, la condotta a cui i professionisti devono
    conformarsi allo scopo di rispettare i principi generali di etica
    professionale.
    Le norme deontologiche sono preordinate al fine di assicurare
    l’esercizio della professione secondo canoni di correttezza, decoro e
    dignità, garantendo altresì che il comportamento non pregiudichi gli
    interessi superiori della collettività, ma favorisca lo sviluppo della
    società.
    Il codice si compone di precetti particolari che integrano i
    principi generali desumibili dall’ordinamento professionale, il quale,
    fra l’altro, attribuisce ai Consigli dei Collegi il compito di assicurarne il
    pieno rispetto attraverso l’esercizio del potere disciplinare nei confronti
    degli iscritti all’Albo.
    L’obiettivo che si intende raggiungere, mediante la
    predisposizione del codice deontologico nazionale, è quello di fornire un
    quadro unitario di regole di riferimento per l’intera Categoria.
    Il presente articolato si compone di 28 articoli suddivisi nei
    seguenti cinque titoli:
    – Titolo I: Dei principi generali
    – Titolo II: Della condotta
    – Titolo III: Della prestazione
    – Titolo IV: Sanzioni disciplinari
    – Titolo V: Disposizioni finali.
    In particolare, il Titolo I si compone di due sezioni, la prima
    attiene al dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte del
    professionista, mentre la seconda riguarda le modalità di svolgimento
    della prestazione intellettuale.
    Codice di deontologia professionale dei Geometri
    4
    Il Titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il
    geometra deve osservare nell’esercizio della professione con riferimento
    specifico all’aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla
    pubblicità; particolare rilievo è inoltre attribuito ai rapporti
    professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla
    Categoria: i colleghi, il Consiglio del Collegio, i praticanti.
    Il Titolo III è dedicato agli aspetti della prestazione professionale
    che attengono ai rapporti con i soggetti terzi, estranei alla Categoria,
    sia con riferimento alla clientela, poiché la prestazione costituisce
    oggetto di un rapporto fiduciario, sia con riguardo ad uffici ed enti
    nonché ad altre categorie professionali, con i quali il geometra
    abitualmente si confronta.
    Il Titolo IV è riferito alle sanzioni disciplinari previste
    dall’ordinamento professionale, mentre il Titolo V sancisce le
    disposizioni interpretative e finali del presente codice deontologico.
    Codice di deontologia professionale dei Geometri
    5
    TITOLO I
    Dei principi generali
    Sezione I
    Ambito

    1. Le regole di deontologia professionale costituiscono
      specificazione ed attuazione del regolamento di Categoria e delle leggi
      che disciplinano l’attività del Geometra iscritto all’Albo, individuando
      altresì gli abusi e le mancanze conseguenti al non corretto esercizio
      della professione.
    2. L’osservanza delle regole deontologiche non esime il geometra
      dal rispetto dei principi di etica professionale non espressamente
      codificati. Le violazioni delle norme che regolano l’esercizio della
      Professione possono determinare l’applicazione di sanzioni disciplinari,
      in proporzione alla gravità dei fatti, tenuto comunque conto della
      reiterazione dei comportamenti e delle circostanze che abbiano influito
      sulle infrazioni accertate. Nell’ambito di uno stesso procedimento
      disciplinare, anche quando siano mossi più addebiti, il giudizio sulla
      condotta dell’iscritto deve essere formulato sulla base della valutazione
      complessiva dei fatti contestati con conseguente applicazione di
      un’unica ed adeguata sanzione.
    3. Il comportamento del geometra è suscettibile di provvedimento
      disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la
      dignità della Categoria. La condotta è ritenuta ancor più
      pregiudizievole nel caso di attività irregolari svolte dal professionista
      in qualità di componente un Organo istituzionale.
      Codice di deontologia professionale dei Geometri
      6
      Sezione II
      Prestazione d’opera intellettuale
    4. Il geometra libero professionista esercita un’attività che ha per
      oggetto la prestazione d’opera intellettuale, disciplinata dal Codice
      Civile e dal Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successive
      modificazioni ed integrazioni, e per la quale è necessaria l’iscrizione
      all’albo istituito presso ogni Collegio Provinciale o Circondariale. Il
      geometra è tenuto ad espletare il proprio incarico con la massima
      diligenza e con l’impiego rigoroso di conoscenze scientifiche appropriate
      per la preordinazione di elaborati ed atti adeguati a conseguire il
      risultato oggetto dell’incarico. Nessuna responsabilità può essere
      contestata o posta a carico del geometra qualora, nonostante l’idoneità
      dell’operato e la insussistenza di gravi cause di negligenza,
      inosservanza o imperizia allo stesso imputabili, il risultato della
      prestazione non sia conforme, in tutto o in parte, alla finalità oggetto
      dell’incarico salvo diversa pattuizione redatta in forma scritta.
    5. Il geometra deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei
      doveri di probità, dignità e decoro, ed esercita l’attività professionale
      secondo “scienza” ovvero preparazione, competenza e capacità
      professionale a servizio del committente, “coscienza” ovvero onestà,
      imparzialità e disinteresse nel consigliare ed assistere il committente,
      “diligenza” ovvero il comportamento secondo i principi di lealtà,
      correttezza, trasparenza e tutela dei legittimi interessi dei
      committenti.
      Codice di deontologia professionale dei Geometri
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      TITOLO II
      Della condotta
      Sezione I
      Dei valori sociali
    6. Il geometra deve conformare la propria condotta professionale ai
      principi di indipendenza di giudizio, di autonomia professionale e di
      imparzialità, evitando ogni preconcetto di carattere personale sul suo
      operare ed ogni interferenza tra professione e affari.
    7. Il geometra deve curare l’aggiornamento della propria
      preparazione professionale, mediante l’apprendimento costante e
      programmato di nuove specifiche conoscenze in tutti gli ambiti
      riguardanti l’attività professionale.
    8. Il geometra deve astenersi dall’esercitare, anche
      temporaneamente, attività incompatibili con la professione di geometra
      libero professionista, qualora esse presentino finalità o modalità
      esplicative che possono recare pregiudizio al decoro e al prestigio della
      Categoria.
    9. Il geometra deve poter prestare un’adeguata garanzia per i
      danni che possa eventualmente cagionare nell’esercizio dell’attività
      professionale, mediante apposita polizza assicurativa o altre garanzie
      equivalenti.
      Codice di deontologia professionale dei Geometri
      8
      Sezione II
      Della sleale concorrenza
    10. Il geometra deve astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale.
      Configurano distinte fattispecie di sleale concorrenza:
      a) la riduzione sistematica dell’onorario o la sua incompleta o
      irregolare documentazione;
      b) qualunque attività volta a procacciare clienti, anche avvalendosi
      di intermediari.
      c) l’impiego di qualunque altro mezzo scorretto o illecito volto a
      procurarsi la clientela in spregio al decoro e al prestigio della
      Categoria.
    11. Il geometra pubblico dipendente, con rapporto di lavoro a tempo
      parziale, è tenuto al rispetto dei limiti disciplinati dal rapporto
      d’impiego, secondo le disposizioni di legge ed il ruolo che è chiamato a
      svolgere. In particolare deve astenersi dall’avvalersi della propria
      posizione per trarre vantaggi per se o per altri professionisti.
      A tale fine, il geometra deve comunicare al Presidente del Collegio di
      appartenenza le mansioni svolte presso l’amministrazione in cui è
      impiegato ed ogni eventuale variazione delle stesse.
      Sezione III
      Della pubblicità
    12. Nell’esercizio della professione è consentita al geometra la
      pubblicità informativa che risponda al solo interesse del pubblico. Il
      geometra è inoltre tenuto ad informare tempestivamente il collegio
      provinciale o circondariale della partecipazione o collaborazione, quale
      geometra professionista, a trasmissioni o rubriche radio-telefoniche o
      Codice di deontologia professionale dei Geometri
      9
      giornalistiche anche in forma di intervista. E’ ammesso che il geometra
      utilizzi la rete internet per fornire esclusivamente le informazioni la
      cui conoscenza corrisponde all’interesse del pubblico. In tal caso deve
      comunicare l’indirizzo del relativo sito internet al Consiglio del Collegio
      il quale potrà effettuare gli opportuni controlli.
      Sezione IV
      Rapporti con i colleghi
    13. Nei rapporti con i colleghi, il geometra deve comportarsi secondo
      i principi di correttezza, collaborazione e solidarietà. A titolo
      puramente esemplificativo costituiscono ipotesi di violazione:
    • omettere di informare in via riservata il collega di possibili errori od
      irregolarità che si ritiene questi abbia commesso;
    • esprimere, alla presenza del cliente, valutazioni critiche sull’operato
      o sul comportamento in genere del collega non riconducibili ad
      osservazioni o controdeduzioni tecniche necessarie per la corretta
      esecuzione della propria prestazione;
    • proseguire l’esecuzione di prestazioni oggetto di incarico conferito
      ad un collega, senza preventivamente informarlo;
    • assumere le opportune iniziative volte ad una celere e completa
      definizione dei rapporti tra il committente ed il collega
      precedentemente incaricato;
    • disincentivare o ostacolare in qualunque altro modo la composizione
      di una controversia tra colleghi per il tramite del Presidente del
      Collegio o di persona da lui designata;
    • sottrarsi volontariamente ed in maniera sistematica a scambi di
      opinioni e di informazioni sull’attività professionale con i colleghi;
    1. Il geometra deve astenersi dall’assumere coinvolgimenti e
      partecipazioni emotive con gli interessi del committente. Qualora
      Codice di deontologia professionale dei Geometri
      10
      nell’esercizio della professione venga a trovarsi in stridente contrasto
      personale con un collega, egli deve darne immediata notizia al
      Presidente di Collegio affinché questi, personalmente o tramite un
      delegato scelto tra colleghi esperti in materia, possa esperire un
      tentativo di conciliazione.
      Sezione V
      Rapporti con il consiglio
    2. Il geometra è tenuto a prestare la più ampia collaborazione al
      Consiglio del Collegio di appartenenza affinché questo assolva in
      maniera efficiente ed efficace, alle funzioni di vigilanza e ad ogni altro
      compito ad esso demandato dalla legge, al fine di assicurare la
      massima tutela al prestigio e al decoro della Categoria. I geometri sono
      tenuti a partecipare alle assemblee istituzionali del proprio Collegio.
      Il geometra deve altresì:
    • comunicare al Presidente del Collegio tutte le variazioni dei dati
      necessari all’iscrizione ed all’aggiornamento dell’Albo;
    • informare il Presidente del Collegio in merito a problemi di generale
      rilevanza per la Categoria;
    • segnalare al Presidente del Collegio eventuali difficoltà nei rapporti
      con gli Uffici Pubblici, astenendosi dall’assumere iniziative
      personali che possano pregiudicare il più generale interesse della
      Categoria;
    • rispettare le direttive emanate dal Consiglio Nazionale e/o dal
      Collegio di appartenenza.
    1. Il geometra componente il Consiglio Direttivo di un Collegio
      provinciale o circondariale, o componente del Consiglio Nazionale deve
      adempiere ai doveri dell’ufficio impersonato con diligenza ed
      obiettività, cooperando per il continuo ed efficace funzionamento del
      Codice di deontologia professionale dei Geometri
      11
      Consiglio. Egli deve partecipare in modo effettivo alla vita e ai
      problemi della Categoria favorendo il rispetto e la collaborazione
      reciproca fra i geometri e stimolando la loro partecipazione alle
      iniziative programmate nell’interesse degli iscritti.
      Sezione VI
      Rapporti con i praticanti
    2. Nei rapporti con i praticanti il geometra è tenuto
      all’insegnamento delle proprie conoscenze ed esperienze in materia
      professionale ed a realizzare ogni attività finalizzata a favorire
      l’apprendimento da parte dello stesso, nell’ambito della pratica
      professionale, in conformità alle disposizioni legislative ed a quelle
      regolamentari.
      In particolare, il geometra deve favorire l’acquisizione da parte del
      praticante dei fondamenti teorici e pratici della Professione, nonché dei
      principi di deontologia professionale.
      TITOLO III
      Della prestazione
      Sezione I
      Dell’incarico
    3. Il geometra contrae con il committente un’obbligazione avente
      per oggetto la prestazione d’opera intellettuale attraverso un rapporto
      personale e fiduciario improntato ai principi di trasparenza ed onestà.
    4. L’attribuzione dell’incarico professionale è rimessa alla libera
      scelta del committente ed il geometra deve astenersi da qualsiasi
      comportamento volto a limitare o condizionare tale facoltà.
      Codice di deontologia professionale dei Geometri
      12
    5. Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso
      tra le parti, statuito dal Codice Civile la misura del compenso deve
      essere adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della
      Professione.
    6. L’espletamento della prestazione del geometra è caratterizzata
      dal rapporto fiduciario con il committente. La facoltà di avvalersi di
      collaboratori e/o dipendenti non può pregiudicare la complessiva
      connotazione personale che deve caratterizzare l’esecuzione
      dell’incarico professionale.
      In nessun caso il geometra può avvalersi della collaborazione di coloro
      che esercitino abusivamente la Professione.
    7. Al fine di evitare eventuali danni al committente, il geometra
      deve riconoscere i limiti delle proprie conoscenze e declinare incarichi
      per il cui espletamento ritenga di non avere sufficiente dimestichezza.
      Nell’ipotesi di sopravvenute difficoltà connesse con l’espletamento di
      una prestazione, egli ha il diritto ed il dovere di accrescere la
      formazione e/o di chiedere la supervisione agli organi di categoria.
      L’espletamento della prestazione non deve essere, in ogni caso,
      condizionato da indebite sollecitazioni o interessi personali, di imprese,
      associazioni, organismi tesi a ridurre o annullare il contenuto
      intellettuale a favore della anomala economicità della prestazione.
      Codice di deontologia professionale dei Geometri
      13
      Sezione II
      Dello svolgimento e formazione continua
    8. Il geometra deve:
      a) svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è
      stato incaricato, nel pieno rispetto dello standard di qualità
      stabilito dal Consiglio Nazionale, sentiti i Consigli dei Collegi
      provinciali e circondariali;
      b) mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione
      professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle
      attività di informazione, di formazione e di aggiornamento
      secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i
      Collegi provinciali e circondariali.
      Sezione III
      Della segretezza
    9. Nell’esercizio della propria attività il geometra è tenuto a
      mantenere rigorosamente il segreto professionale in merito alle
      questioni conosciute per motivi d’ufficio e che, per loro natura o per
      specifica richiesta dei committenti, sono destinate a rimanere
      riservate, per tutta la durata della prestazione ed anche
      successivamente al suo compimento. A tal fine, il geometra adotta
      altresì ogni misura necessaria a garantire il rispetto dell’obbligo di
      riservatezza da parte dei suoi collaboratori, praticanti e dipendenti.
      Sezione IV
      Dei rapporti esterni
    10. Nei rapporti con gli Uffici Pubblici, le Istituzioni ed i
      professionisti appartenenti ad altre categorie professionali il geometra
      Codice di deontologia professionale dei Geometri
      14
      deve comportarsi secondo i principi di indipendenza e di rispetto delle
      rispettive funzioni ed attribuzioni. In particolare nei rapporti con gli
      Uffici pubblici e con le Istituzioni il geometra è tenuto:
      a) a rispettare le funzioni che le persone preposte all’ufficio sono
      chiamate ad esercitare;
      b) ad astenersi dall’utilizzare in qualunque forma la collaborazione,
      eccedente gli obblighi di ufficio, dei dipendenti degli Enti Pubblici
      e/o Istituzioni ed a non trarre vantaggi in alcun modo da eventuali
      rapporti personali con esse intercorrenti .
      Sezione V
      Dei rapporti con i committenti
    11. Nei rapporti con i committenti il geometra è tenuto a stabilire
      con precisione ogni dettaglio in merito all’attività da svolgere. In
      particolare è tenuto a:
      a) concordare e definire, preventivamente, l’adempimento costituente
      oggetto dell’incarico ed i limiti della prestazione;
      b) in caso di più parti interessate, ragguagliare i committenti in merito
      alla sopravvenuta sussistenza di interessi contrapposti o
      concomitanti che possano influire sul consenso al proseguimento
      dell’incarico;
      c) non eccedere nella gestione degli interessi rispetto ai limiti
      dell’incarico ricevuto;
      d) astenersi dall’espletare attività professionale in contrasto con le
      risultanze di una prestazione già eseguita e arrecando danno al
      precedente committente interessato.
      Codice di deontologia professionale dei Geometri
      15
      TITOLO IV
      Sanzioni disciplinari
    12. Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali
      previste dalla normativa vigente, per la violazione delle prescrizioni
      contenute nel presente codice deontologico sono applicabili le sanzioni
      disciplinari previste dall’articolo 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929
      n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali sanzioni, da
      applicare in misura proporzionale alla gravità della violazione
      commessa, sono:
      a) l’avvertimento;
      b) la censura;
      c) la sospensione;
      d) la cancellazione.
      TITOLO V
      Disposizione finale
    13. Le fattispecie regolate dalle precedenti disposizioni costituiscono
      esemplificazione dei comportamenti ricorrenti con maggiore frequenza
      nella prassi. Pertanto, l’ambito di applicazione delle sanzioni di cui
      sopra non è limitato esclusivamente a tali fattispecie ma si estende alla
      tutela di tutti principi generali di deontologia professionale.