• Se è DENTRO una PEC NON E' EDITABILE ....
    Esiste una normativa, tale normativa prevede appunto che il contenuto di una PEC non si possa modificare ... infatti una PEC NON si può modificare.
    Ovviamente se il file viene estratto diventa un normale file senza alcun valore legale (tipo il fotocopiare un piego raccomandato) ... ma fino a che rimane DENTRO la PEC è sacro ed inviolabile.

    Questo per quanto riguarda gli allegati ...... i documenti inviati per PEC possono poi essere più o meno validi .... in fin dei conti spedire per raccomandata una pagina della guida telefonica priva di firme o sigle non avrebbe alcun valore ... rimane solo la certezza del contenuto, del mittente e del destinatario.
    Quindi secondo me gli allegati ad una PEC dovrebbero esser firmati digitalmente .... ovviamente solo se impegnano il firmatario a fare o non fare et simili .... nota bene .. GLI ALLEGATI, perchè il CONTENUTO di una PEC da per scontato che il firmatario sia il legittimo possessore della PEC.

    Opinione personale si intende ...


  • Super User

    Alla data odierna la PEC non garantisce la spedizione dell'allegato. Mi spiego, spedisci un file da PEC, non viene garantita la ricezione. Al contrario il contenuto di testo della PEC è garantito.

    Detto ciò passiamo oltre, il file è word, il che potrebbe portare a pensare che può essere editato, il che è vero. I file dovrebbero essere pdf protetti da password.

    Ad ogni modo basta controllare la validità del documento, magari con una telefonata. Nel caso di maggiore incertezza si chiederà il re-invio tramite PEC.


  • Dissento ... non è possibile editare gli allegati ALL'INTERNO di una PEC.
    Per quanto riguarda la ricezione posso essere del tuo parere ma in tal caso il sistema dirà che non è riuscito a recapitare quanto allegato.
    E' possibile editare un allegato ESTRATTO da una PEC che in tal caso legalmente equivale ad una fotocopia ma non un allegato all'interno della PEC.

    Riporto dal sito Legalmail:
    .Certificazione dell'invioQuando si spedisce un regolare messaggio da una casella di posta certificata si riceve dal proprio provider di posta certificata una ricevuta di accettazione, firmata dal gestore, che attesta il momento della spedizione ed i destinatari (distinguendo quelli normali da quelli dotati diPEC.); le informazioni sono disponibili sia in formato testo sia in formato xml.
    Integrità del messaggio PEC
    Il gestore di posta certificata del mittente crea un nuovo messaggio, detto busta di trasporto, che contiene il messaggio originale e i principali dati di spedizione; la busta viene firmata dal provider, in modo che il provider del destinatario possa verificare la sua integrità (ovvero che non sia stato manomesso nella trasmissione).
    Pergarantire l'integrità del messaggio, mittente e destinatario sono obbligati ad utilizzare la casella di PEC solo tramite protocolli sicuri, come descritto in precedenza.
    **Certificazione della consegna
    **Un messaggio di posta certificata viene consegnato nella casella del destinatario inserito nella sua "busta di trasporto". Non appena effettuata la consegna il provider del destinatario invia al mittente la ricevuta di consegna, un messaggio email, firmato dal gestore che attesta:

    • la consegna
    • data e ora di consegna
    • contenuto consegnato.

    Va sottolineato l'ultimo punto: infatti la ricevuta di consegna contiene, in allegato, anche il messaggio vero e proprio (con tutti i suoi eventuali allegati). Questo significa che la posta certificata fornisce al mittente una prova, firmata dal provider scelto dal destinatario, di tutto ilcontenuto che è stato recapitato (con data e ora di recapito). Questa è una delle caratteristiche più significative che distingue la posta certificata dai normali mezzi per l'invio di documenti ufficiali in formato cartaceo.


  • Super User

    Criceto, vallo a dire alla Cassazione, che fino a prova contraria emette sentenza.

    La posta elettronica certificata è il nuovo sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68). Questo sistema presenta delle forti similitudini con il servizio di posta elettronica "tradizionale", cui però sono state aggiunte delle caratteristiche tali da fornire agli utenti la certezza, a valore legale, dell?invio e della consegna (o meno) dei messaggi e-mail al destinatario.
    La Posta Elettronica Certificata ha lo stesso valore legale della raccomandata con la ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione.
    Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno si che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati.
    La Posta Elettronica Certificata, garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.
    Il termine "certificata" si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell?avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.
    I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute":

    • che il messaggio è stato spedito
    • che il messaggio è stato consegnato
    • che il messaggio non è stato alterato

    In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

    Vantaggi

    Semplicità: il servizio PEC si usa come la normale posta elettronica sia tramite programma client (Es. Outlook Express) che via web tramite webmail.
    Sicurezza: Il servizio utilizza i protocolli sicuri POP3s, IMAPs, SMTPs ed HTTPs. Tutte le comunicazioni sono protette perché crittografate e firmate digitalmente. Per questo avrete sempre la certezza che i messaggi inviati o ricevuti non possano essere contraffatti.
    Valore legale: a differenza della tradizionale posta elettronica, alla PEC è riconosciuto pieno valore legale e le ricevute possono essere usate come prove dell'invio, della ricezione ed anche del contenuto del messaggio inviato. Le principali informazioni riguardanti la trasmissione e la consegna vengono conservate per 30 mesi dal gestore e sono anch?esse opponibili a terzi.
    No Virus e Spam: l'identificazione certa del mittente di ogni messaggio ricevuto ed il fatto che non si possano ricevere messaggi non certificati, rendono il servizio PEC pressoché immune dalla fastidiosa posta spazzatura.
    Risparmio: Confrontando i costi di una casella PEC con quello di strumenti quali fax e raccomandate è evidente il risparmio che si può ottenere non solo in termini economici, ma anche di tempo. Si possono infatti spedire documenti senza perdere tempo ad inviare fax o facendo code agli uffici postali.
    Comodità: L'invio e la consultazione della casella possono essere fatti tramite qualsiasi computer collegato ad internet.

    Per rendere un documento allegato certificato, serve un apposito modulo per la firma degitale, altrimenti sono solo allegati.


  • Bene, vedo che adesso siamo in sintonia.
    Secondo il ragionamento fatto però anche una raccomandata regolarmente firmata non ha valore se non con firma autenticata da un notaio ...
    A me sembra una cosa piuttosto strana ...


  • Super User

    Criceto sono pienamente d' accordo con te.

    Questi cavilli sono ideati per prendere in giro le persone oneste.

    Però cosa vogliamo fare?

    Quando si inizia un procedimento, sopratutto nel ramo civile, basta un cavillo, un operazione non congrua che si perde una causa vinta.

    Bisogna avere sempre la totale certezza di quello che si va a fare.

    Considera che nel tuo esempio: la raccomandata, è una prova "dipendente" dall'opposizione della controparte.
    Tutte le raccomandate sono opponibili, basta sapere cosa dichiarare ed il vizio che annulla la prova si trova sempre.

    Per quanto riguarda l'autentica non serve infatti un notaio, ma basta un avvocato il quale apponendo la sua firma rende "originale" la firma del richiedente.
    Andare dal notaio per una autentica è costoso, a quel punto basterebbe andare al Comune.
    Ad ogni modo come detto, un cavillo di forma lo si trova sempre.

    Esempio:

    Di recente un creditore ha proposto ingiunzione, un cliente è venuto da me con le carte, in poco tempo ho proposto querela con istanza di punizione.
    Il creditore erroneamente inviava la raccomandata, prova essenziale, ad un nominativo sbagliato (ha spedito ad un cognome diverso per mero errore) però nel decreto asseriva a raccomandata come piena prova dichiarando di non aver ricevuto risposta.
    In tal senso è bastata un irregolarità minima per far scattare le manette, è ai domiciliari ma ci resterà un bel pezzo, e successivamente un congruo risarcimento (che è stato superiore al totale ottenuto tramite decreto).


  • Admin

    Il fatto che ad esempio per aprire il file Word sia necessario dotarsi di una licenza non può rendere ulteriormente non valido il documento?


  • No, innanzitutto perchè non occorre per niente dotarsi di licenza, esistono visualizzatori gratuiti della stessa Miscrosoft come per il file PDF ... nonchè software di pubblico dominio compatibili ..
    Seguendo il discorso sarebbe la stessa PEC per esempio a non poter esser letta senza un accesso a internet od un browser ...
    Inoltre il ricevere una raccomandata cartacea scritta in una lingua a noi non nota non invalida il contenuto ... sarà cura del destinatario provvedere per farsela tradurre ..


  • Super User

    juanin, dimmi che senso ha fare storie su questo particolare?

    Al massimo dovrai avvisare chi ha spedito il documento che il formato non è valido non per il formato ma per la certificazione e dovrà rispedirlo, non ottieni di più a riguardo cmq:

    [INDENT]Solo la firma digitale attribuisce al documento allegato la stessa efficacia dell’originale, al pari di una firma olografa nel tradizionale documento cartaceo.
    [/INDENT]
    Attenzione a non sbagliare: nelle comunicazioni digitali, la Pec non è sempre lo strumento più adatto. Infatti, quando si devono inviare degli allegati, allora la posta elettronica certificata non ha più quel valore di prova legale che, normalmente le compete. Nel caso, infatti, in cui si voglia inviare, insieme al testo dell’email, un file, conferendo allo stesso il valore di originale, sarà necessario utilizzare il sistema di firma digitale. Lo ha chiarito una recente circolare della Ragioneria Generale dello Stato [1].

    Come noto, l’attuale legge **[2] **riconosce alla **Pec **la funzione di piena prova della data di invio e di ricezione di una email; dall’altro lato però essa non garantisce, ai documenti trasmessi in allegato, la stessa efficacia probatoria degli originali. Per far sì che questi ultimi possano essere considerati alla stregua di atti “originali” è invece necessario apporre la **firma digitale **sul documento. Infatti, i documenti originali informatici, sottoscritti con firma elettronica qualificata o digitale, hanno piena efficacia giuridica così da soddisfare il requisito della forma scritta.
    In pratica, le copie informatiche dei documenti vengono equiparate agli originali da cui sono tratti solo se ad esse è apposta o associata la firma digitale di persona idonea ad attestare la conformità agli originali.

    Ecco perché è sempre meglio utilizzare, quando possibile, la firma digitale: essa infatti soddisfa il maggior numero di requisiti di qualità tra quelli previsti dalle norme vigenti. Essa inoltre è del tutto equiparabile a una sottoscrizione autografa apposta sul tradizionale documento cartaceo.

    Infine, è sempre bene porre attenzione al mezzo di trasmissione di tali documenti: la Pec va bene, ma solo se seguita dalla firma digitale sul documento.

    [1] Ragioneria Gen. Stato circolare n. 3/2014.
    [2] L. 123/2011


  • Admin

    Grazie dell'informazione Lokken.

    Questo tuo ultimo commento direi che conferma quello che pensavo. Girerò la discussione al mio amico e credo che gli sarà molto utile.