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    Fallimento di Cooperativa Sociale Onlus

    Salve, vorrei sapere cosa succede in caso di fallimento (impossibilità di pagare i debiti verso stato, fornitori, dipendenti, etc) di una Cooperativa Sociale Onlus. In particolare, i rischi per un consigliere di amministrazione della Cooperativa.
    Segue un estratto dello statuto e dell'atto costitutivo per maggiore chiarezza.
    Grazie.

    D) MODELLO SOCIETARIO E MUTUALITA' PREVALENTE
    La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata.
    Ai sensi di quanto disposto nell'art. 111 septies disp. att. c.c. la società è considerata cooperativa a
    mutualità prevalente a prescindere dai requisiti di cui all'art. 2513 c.c..
    A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi
    troveranno applicazioni nella cooperativa:
    1. Il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali
    fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effetivamente versato;
    2. Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in
    misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
    3. Il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
    4. L'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale,
    dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per
    *la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

    *Art. 3 ? Modello societario
    *La Cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità limitata. Per le obbligazioni
    *sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
    Ai sensi di quanto disposto nell'art. 111 septies disp. att. c.c. la società è considerata cooperativa
    a mutualità prevalente a prescindere dai requisiti cui all'art. 2513 c.c.
    *Art.

    *Art. 30 ? Nomina, composizione e durata del Consiglio di Amministrazione
    1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di tre consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria.
    2. Gli amministratori restano in carica da tre a cinque anni.
    3. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente.
    4. Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad
    uno dei suoi componenti.
    5. L'Amministratore delegato di cui al precedente comma del presente articolo, ove nominato,
    provvede alla gestione della Cooperativa, cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e
    contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni della Cooperativa e riferisce al Consiglio di
    Amminstrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, con la periodicità di almeno sei mesi, sul
    generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di
    maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.
    6. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza
    dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Cooperativa.