• User Attivo

    Chiarimenti sull'usucapione

    Buongiorno, mettiamo il caso di un terreno/edificio di proprietà di un privato che è occupato illecitamente. Per acquisire la proprietà tramite usucapione, l'occupante deve dimostrare il possesso per 20 anni continuativi, giusto?
    Il proprietario dell'immobile manda una raccomandata di diffida all'occupante, senza poi proseguire con azioni legali o altro.

    Domande:

    1. La raccomandata è sufficiente per interrompere il conteggio della decorrenza dell'usucapione, che quindi ricomincerà a decorrere con inizio (da zero) dalla data della raccomandata?
    2. Se sì, c'è un tempo limite per mandarla? per esempio entro i 20 anni, oppure anche dopo 20anni ma prima della richiesta di usucapione dell'occupante, ecc
    3. Inviando la raccomandata dopo i 20 anni, l'occupante può reagire chiedendo l'acquisizione per usucapione?
    4. Se l'occupante è un ente/amministrazione pubblica segue le stesse regole (cioè come se fossero due privati) o cambia qualcosa?
    5. Se l'occupante è privato e l'immobile è pubblico è possibile l'usucapione?
    6. Si può far valere l'usucapione su una servitù non scritta, fatta tramite accordo verbale o non richiesta ma di fatto esistente (es. servitù di passaggio)?

    Mi rendo conto che le domande sono tante e dense, ma la materia è complicata per me..
    Vi ringrazio per le risposte


  • User Attivo

    Nessuna info?


  • Super User

    La raccomandata è inutile; L'Usucapione è valido sia per il privato che per il pubblico, ha differenza temporale sul tipo di fondo che si andrà ad usucapire; L'Usucapione per le servitù è un altro paio di maniche, più che una domanda è una consulenza;


  • User Attivo

    Grazie per la risposta.
    Perchè dici che la raccomandata è inutile?


  • Super User

    puoi fare una ricerca, troverai che l'unico modo per fermare il decorso dell'usucapione è una causa civile o un azione giudiziaria penale. Oppure devi far rimuovere brutalmente chi usufruisce del fondo ed impedirgli di utilizzarlo per un periodo anche minimo.


  • User Attivo

    Ho capito grazie.
    Insomma senza chiamare gli avvocati non si risolve nulla.

    Sulle servitù (già esistenti) invece, cercando in internet mi par di capire che l'usucapione non è contemplato...
    Ad esempio: su una servitù di passaggio, il proprietario del lotto servito costruisce un cancello/recinzione 5 m oltre il suo confine (sul lotto servente) -> la costruzione è abusiva e non dà luogo al decorrere del tempo per l'usucapione perchè esiste già una servitù
    E' esatto?


  • Super User

    in quel caso la situazione cambia: Su una servitù di passaggio il passaggio è garantito. Il problema sorge sui 5 metri occupati, tra 20 anni, chi ha recintato in modo attualmente abusivo, potrà compilare i documenti per usucapire la percentuale di terreno occupata annettendolo al proprio. A livello civile è una causa semplice, non capisco dove sia il problema, se non si assume un avvocato incapace, c'è da prendere anche doppio risarcimento danni morali e materiali. In questo caso poi, nei primi 3 mesi si era profilato anche il reato penale esperibile a querela di parte.

    [h=2]DIRITTO CIVILE. Occupazione senza titolo di un fondo altrui: il danno è in re ipsa. Cass. civ. 1 marzo 2011 n. 5028.
    I proprietari di un fondo sul quale era stato realizzato un posto auto, concesso in comodato, convenivano in giudizio il comodatario, poiché alla scadenza del contratto non aveva provveduto al suo rilascio, e chiedevano il risarcimento dei danni per l?occupazione senza titolo del terreno per il periodo successivo.
    In primo grado, il Tribunale adito, accertata la comproprietà del terreno in capo agli attori, condannava il convenuto al rilascio del fondo e al pagamento di una somma corrispondente al reale valore locativo del bene, stabilito mediante consulenza tecnica, oltre agli interessi legali calcolati dalle singole scadenze dei canoni mensili e alla rifusione delle spese processuali. Impugnata la sentenza da parte del soccombente, la Corte di Appello riformava la pronuncia di primo grado, rigettando la domanda di risarcimento danni avanzata dagli attori, in quanto «non era sufficiente l'assenza di un titolo che legittimasse l'occupazione del bene per riconoscere l'esistenza di un pregiudizio a carico delle proprietarie, ma occorreva prova reale ed effettiva dello stesso».
    Investita della questione, la Corte di Cassazione ha chiarito, in primis, che nelle ipotesi di «occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è in re ipsa, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del dominus ed alla impossibilità per costui di conseguire l?utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso (v. da ultimo, Cass., Sez. 2, dell'8 marzo 2010, n. 5568; Cass., Sez. 3, dell'11 febbraio 2008, n. 3251; Cass., Sez. 3, dell'8 maggio 2006, n. 10498)».
    In tali casi, allora, «la determinazione del risarcimento del danno ben può essere operata [?] facendo riferimento al cosiddetto "danno figurativo" e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato. Il fatto, poi, che il valore locativo sia stato individuato in una somma determinata non fa perdere all'obbligazione risarcitoria la sua natura di debito di valore, come tale suscettibile di rivalutazione monetaria, in quanto, mirando alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, la somma di denaro stabilita non rappresenta l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria, ma solo un elemento di commisurazione del danno (v. Cass., Sez. 2, del 7 giugno 2001, n. 7692; Cass., Sez. 2, del 18 febbraio 1999, n. 1373)».
    E proprio sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di parte attrice, cassando la sentenza della Corte di Appello «relativamente alla declaratoria di insussistenza del danno per carenza di prova sulla utilizzabilità in ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, dovendosi invece affermare il principio del danno in re ipsa, la cui determinazione nel quantum ben può essere operata facendo riferimento al cosiddetto "danno figurativo" e, quindi, al valore locativo del cespite usurpato».


  • User Attivo

    Grazie Lokken, sei stato chiarissimo!
    Ultime domande:

    1. se si decide di usucapire il terreno, al proprietario viene notificato il passaggio di proprietà avvenuto o viene interpellato prima (ad esempio per opporsi con sue motivazioni)?
    2. una semplice raccomandata del proprietario del terreno che impone il ripristino del confine reale basta a interrompere il conteggio degli anni (anche se la recinzione non viene spostata) oppure no?

  • Super User
    1. Non capisco ciò che dici, (essere interpellato?) Cioè sei consenziente? (passaggio di proprietà) Il passaggio di proprietà avviene unicamente con atto pubblico dinnanzi al notaio ... quindi ....
    2. Ti avevo già risposto, con la raccomandata puoi chiedere in modo civile di spostare la recinzione, ma se non avviene alcun intervento, non interrompi nulla.

  • User Attivo

    Ho capito,
    grazie per le risposte Lokken!!