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Querela per analogia
Un parare lampo.
A oggi scopro che un utente (lasciando stare le motivazioni) ha diffamato pesantemente il mio sito su un forum più di un anno fa tramite messaggi privati. L'utente continua a postare tutt'oggi nel forum.a) Immagino che sia praticamente impossibile dimostrare che me ne sono accorto solo ora, essendo passati i 3 mesi. E' stato un passaparola a farmi arrivare la voce, ma dubito sia accettato come prova.
b) Lasciando stare il punto A, e per assurdo ammettendo che la querela viene accettata, essendo pasato un anno la corrispondenza IP-Dati personali dei messaggi incriminati è stata cancellata dal provider. (non si sa quindi a chi corrisponde IP del messaggio diffamatorio). Per analogia può essere usato IP di un post recente per rintracciare, o vale solo quello del post incriminato ai fini della prova?Cioè: Se una persona con account "Zeta_1" (uso il mio nick come esempio per non far torto a nessuno) mi ha diffamato 14 mesi fa, è possibile usare IP di Zeta_1 di un post più recente (anche in cui dice semplicemente Ciao), e per analogia dire che essendo suo l'account, è stato sempre lui a diffamare nei messaggi di cui è oggi impossibile sapere a chi appartiene IP? O è obbligatoria la prova regina IP del post incriminato-> dati corrispondenti in quell'esatto momento altrimenti nulla?
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Se criceto 14 mesi fa scrive qualcosa, anche se la corrispondenza IP-Persona di quel dato post si è persa, resta comunque il fatto che criceto a oggi è ancora su giorgiotave.it, quindi i vecchi post sono riconducibili a lui, tracciabile con IP del post qui sopra.
(senza offesa, ho usato il tuo nick per fare un esempio )
Come logica tornerebbe, ma vorrei capire giuridicamente invece se solo il post incriminato vale al fine della prova
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Allora, chiariamo una cosa:
la polizia ti rintraccia come vuole, senza se e senza me.
Secondo, come abbiamo asserito sovente, i tre mesi riguardano la conoscenza del fatto.
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Non è possibile alcuna analogia.
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Non è possibile usare il buonsenso?
Se oggi, in questo post, diffamo un azienda, un mio superiore etc....e tra 14 mesi lo scopre, e io ancora scrivo messaggi su giorgiotave.it, mi sembrava buonsenso usare ip di nuovi post per rintracciarmi, poichè sempre di me si tratta, anche se si è persa la corrispondenza originale IP post diffamatorio-persona.
Gentilmente, confermami se ho capito bene: è fondamentale ai fini processuale la corrispondenza del post incriminato con l'autore direttamente, e quindi è fondamentale che al post incriminato sia ancora possibile accertare la corrispondenza IP-Persona.
Se ciò non è possibile, anche se tramite buonsenso o logica si potrebbe comunue arrivare all'autore (tramite ip di post recenti), mancando IP dei post in cui si compie il reato, manca la prova regina, e quindi non può esserci un procedimento.
In poche parole, se diffamo Tizio oggi, anche se tra 14 mesi posto ancora su giorgiotave, non è possibile più agire contro di me, perchè del mio vecchio post si è persa la corrispondneza ip-persona.
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In ambito penalistico è proibita l'analogia in malam partem.
Ogni altra eccezione è assorbita.