• User Attivo

    Giurista sto leggendo molto sull'argomento, e ora sto contattando un avvocato esperto in diritti d'autore ed editoria in genere, che non mi pare la pensi come te. Ha scritto anche degli articoli sull'argomento, ma non ho potuto postarli poichè non sono utente "premium" (almeno questo è quello che mi dice il sito). Come ti ripeto: mi pare semplicemente assurdo querelare una persona che racconta su internet fatti veri e incontestabili riferiti a chiccessia, indipendentemente dal fatto di essere o meno un giornalista. O meglio: è possibile querelare, ma senza alcun risultato, ammesso che le prove del querelato siano valide. Io non accuso nessuno di truffa né altro: io racconto dei fatti. Comunque approfondirò. Per il momento ti ringrazio ancora per il tempo che mi hai dedicato.


  • Super User

    Posto la seguente spiegazione a beneficio dei lettori del thread, che non vorrei fossero sviati dalle considerazioni dell'utente Nahar. A quest'ultimo replico che gli potrebbe giovare consultare un penalista che gli potrebbe spiegare in modo più diffuso la differenza tra il diritto di cronaca di cui gode il giornalista ex lege (legge sulla stampa). Scriminante che non è accordata al semplice cittadino.

    Ai sensi dell’art. 595 c.p. «chiunque comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032,00. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a € 2.065,00. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a € 516,00».

    La norma tutela l’integrità morale della persona, l’insieme delle sue doti morali (onestà, lealtà, serietà, ecc.), sociali, intellettuali, professionali, fisiche, che concorrono a determinarne il pregio nell'ambiente in cui vive.
    Il fatto determinato consiste anche nella diffusione di fatti veri.

    Con riguardo invece al momento consumativo del reato, questo si identifica con quello della comunicazione dell’espressione offensiva ad almeno due persone. La fattispecie ha pertanto natura di delitto istantaneo, ed il reato è perfetto con la percezione dell’offesa, rimanendo indifferenti le successive pubblicazioni della medesima notizia che potranno, semmai, valutarsi ai fini della liquidazione dei danni).

    L’onore, considerato il suo radicamento costituzionale negli artt. 2 e 3 Cost., è un elemento irrinunciabile della dignità esistenziale e sociale della persona umana in quanto tale.

    La nozione di reputazione coincide con il sentimento di stima, di considerazione e prestigio di cui un soggetto gode nella comunità in cui vive e, grosso modo, si articola sotto due diversi profili: anzitutto sotto un profilo morale concernente tutte le componenti della personalità prive di contenuto patrimoniale e che si manifestano nell’ambiente di riferimento del soggetto; in secondo luogo sotto un profilo di natura patrimoniale concernente le attività professionali, economiche, commerciali svolte da una persona.

    Al giornalista, laddove è riconosciuto l'interesse pubblico, è consentita la pubblicazione della notizia rispettando i limiti di continenza e verità (diritto di cronaca) L. n. 47/48.


  • User Attivo

    Se le cose stessero realmente così, proporrò la mia storia a giornalisti 'autorizzati a dire la verità', e farò in modo che siano loro a raccontare la mia storia. Soluzione semplice e indolore.


  • User Attivo

    Dopo numerose ricerche sull'argomento, non mi trovo d'accordo con Giurista. Sono infatti riuscito a reperire delle sentenze in cui il Tribunale non si è espresso secondo il punto di vista di Giiurista. Non potendo inserire direttamente dei link, invito pertanto Giurista, e chiunque fosse interessato all'argomento, a inserire le seguenti parole chiave nella casella di ricerca di Google: "Scrittori in causa la verità non è diffamazione." In cima alla lista dei risultati uscirà un articolo datato 25 novembre 2011, che riporta la vicenda di autori (sottolineo: autori, non giornalisti) querelati per diffamazione, accuse RESPINTE in entrambi casi dal Giudice. Invito a informarsi sulle vicende e a leggere il testo integrale delle sentenze (si può accedere al testo integrale di una delle sentenze cliccando sul relativo link presente nell'articolo).


  • Super User

    Ho letto l'articolo... e leggo che cita una sentenza di primo grado del Trib. di Ancona e una di Bologna. Primo grado.Non fanno giurisprudenza.
    Non vi è il testo integrale della sentenza nè il numero nè l'anno. Il testo, a differenza di quel che aferma l'utente Hahar, non è integrale.

    Comunque, entriamo nel dettaglio, visto che non è accettabile fare disinformazione dopo aver letto non una sentenza di legittimità (Cassazione) ma poche righe di statuizioni di primo grado.
    Anche in tema di articoli a mezzo stampa (garantiti dalla legge 47/48 sulla stampa) la Cassazione - sent. 25157, in tema di verità della notizia ha avuto modo di dire che:

    *"in altri termini la sola verità del fatto storico, atomisticamente considerato, non significa di per sé che la notizia nuova, risultante dall'accorpamento con altre notizie e dal contesto in cui essa viene resa, sia necessariamente non offensiva"

    *Significa che anche in tema di stampa la "verità" della notizia non è sufficiente. Il tenore del testo NON deve essere lesivo dell'onore.

    Ne segue che se io affermo: "Tizio non ha onorato il contratto" senza aggiungere alcunchè di commento ho semplicemente affermato una notizia avulsa da ogni contesto.
    Ma se io affermo "Tizio non ha onorato il contratto quindi non è una persona seria" oppure: "Tizio non ha onorato il contratto... voi che dite circa la serietà di questa persona" ho commesso il reato di diffamazione.

    Prendiamo ad esempio l'utente Nahar ed una delle affermazioni che vorrebbe divulgare con nomi e cognomi:
    "In pratica io vengo raggirato, voglio denunciare la cosa nelle sedi opportune (forum creati proprio per discutere, dove il fatto di inserire nomi e cognomi è la base del forum stesso), e vengo anche denunciato per diffamazione."

    Vengo raggirato...voglio denunciare la cosa - il raggiro - nelle sedi opportune (forum e non Procure).
    Il "raggiro" è una cosa che si può accertare solo giudizialmente... dire "raggirato" senza che un giudice abbia statuito ciò, in un forum comporterebbe il rischio di essere querelati per diffamazione aggravata via Web (il mezzo della pubblicità).

    Nella mia professione ho visto condannare persone per molto meno...
    Sconsiglio vivamente di dedicarsi a tali attività.


  • User Attivo

    Giurista nel tuo ultimo intervento sono presenti numerose inesattezze, unite ad affermazioni ovvie che avevamo già avuto modo di discutere. Andiamo con ordine:

    "Non vi è il testo integrale della sentenza nè il numero nè l'anno. Il testo, a differenza di quel che aferma l'utente Hahar, non è integrale."
    Sentenza Filo contro Bianciardi: nell'articolo, cliccando sul link ipertestuale "ordinanza" si accederà a TUTTI i dati relativi alla sentenza in questione: numero di ruolo, nome e cognome del giudice, data, testo integrale della sentenza etc.

    "Comunque, entriamo nel dettaglio, visto che non è accettabile fare disinformazione dopo aver letto non una sentenza di legittimità (Cassazione) ma poche righe di statuizioni di primo grado.
    Anche in tema di articoli a mezzo stampa (garantiti dalla legge 47/48 sulla stampa) la Cassazione - sent. 25157, in tema di verità della notizia ha avuto modo di dire che:
    "in altri termini la sola verità del fatto storico, atomisticamente considerato, non significa di per sé che la notizia nuova, risultante dall'accorpamento con altre notizie e dal contesto in cui essa viene resa, sia necessariamente non offensiva"
    Significa che anche in tema di stampa la "verità" della notizia non è sufficiente. Il tenore del testo NON deve essere lesivo dell'onore."
    Assolutamente vero. Lo sto affermando dall'inizio del post. Occorre che vengano rispettate tre regole: verità, tenore non lesivo, interesse pubblico.

    "Ne segue che se io affermo: "Tizio non ha onorato il contratto" senza aggiungere alcunchè di commento ho semplicemente affermato una notizia avulsa da ogni contesto.
    Ma se io affermo "Tizio non ha onorato il contratto quindi non è una persona seria" oppure: "Tizio non ha onorato il contratto... voi che dite circa la serietà di questa persona" ho commesso il reato di diffamazione."
    Esatto.

    "Prendiamo ad esempio l'utente Nahar ed una delle affermazioni che vorrebbe divulgare con nomi e cognomi:
    "In pratica io vengo raggirato, voglio denunciare la cosa nelle sedi opportune (forum creati proprio per discutere, dove il fatto di inserire nomi e cognomi è la base del forum stesso), e vengo anche denunciato per diffamazione."
    Vengo raggirato...voglio denunciare la cosa - il raggiro - nelle sedi opportune (forum e non Procure).
    Il "raggiro" è una cosa che si può accertare solo giudizialmente... dire "raggirato" senza che un giudice abbia statuito ciò, in un forum comporterebbe il rischio di essere querelati per diffamazione aggravata via Web (il mezzo della pubblicità)."
    Giurista dovresti rileggere per bene la nostra discussione. E' vero che io QUI, in questo forum, ho parlato di raggiri etc, poichè questo è ciò che penso. Ma è vero pure che io in questo forum non ho fatto nomi e cognomi, ed ho più volte ribadito che vorrei raccontare la mia vicenda, citando il nome dell'Agenzia su forum che si occupano di editori e agenti letterari, nel rispetto delle tre famose regole esimenti dal reato di diffamazione. Dunque, non mi sognerei mai di andare a parlare di truffe, raggiri etc. Nonostante ciò, tu mi hai detto che le tre regole esimenti dal reato di diffamazione valgono solo per i giornalisti. Ed io io ho dimostrato con le due sentenze riportate nell'articolo sopra citato che le cose non stanno necessariamente così. Tu dici che una sentenza di primo grado non è giurisprudenza. Dunque, la sentenza di un Tribunale in primo grado non ha alcun valore? Non costituisce un precedente? Ho molti dubbi su questo. Onestamente, Giurista, non credo proprio di trovarmi qui a fare disinformazione.


  • Super User

    Nahar, questo non è un luogo per fare alcuna polemica, comunque, vediamo di concludere questa discussione rotatoria.

    Tu affermi:
    "citando il nome dell'Agenzia su forum che si occupano di editori e agenti letterari, nel rispetto delle tre famose regole esimenti dal reato di diffamazione"
    "*tu mi hai detto che le tre regole esimenti dal reato di diffamazione valgono solo per i giornalisti."
    *
    Esatto. E' esattamente così. Le esimenti, Nahar, sono tassativamente previste dalla legge e devono essere contenute in un atto avente forza di legge.
    Queste esimenti sono contenute nella legge sulla stampa e che ha valore solo per la stampa. Per nessun altro.
    NON ESISTONO ESIMENTI ESTENSIBILI IN DIRITTO PENALE!

    Cosa pensi tu di ciò che faccia o meno giurisprudenza, francamente rileva poco. Ti basti sapere che in un tribunale un legale NON cita mai giurisprudenza di primo grado (eccetto trattasi di una norma da pochissimo approvata) e comunque mai di tribunali minori. Si cita la Cassazione e spesso non basta neppure quella.

    Circa quello che volevi /vuoi pubblicare tu hai tenuto una discussione di vari post dicendo che vuoi "denunciare" la cosa nelle sedi apposite (un forum??!) e ciò, a tuo avviso, è legittimo perchè il mezzo per sapere se l'agente A raccoglie opinioni negative su di sè oppure opinioni positive.
    Hai anche affermato che questa è attività solita in quel Forum e che comunque l'agenzia in questione potrà discolparsi intervenendo nella discussione.
    Tutto ciò ha un nome e si chiama diffamazione. Ti piaccia o no.

    Infine, hai affermato che "hai dimostrato che non è così con le due sentenze".
    In quell'articolo non sono affatto riportate le sentenze integrali. Non si ha notizia di quale sia il fatto.
    E, pervero, l'articolo cui ti rinvii utilizza toni preoccupati circa la diffusione su blog etc. di notizie riguardo ai terzi.
    Non hai dimostrato nulla.

    Comunque, se uno dice "Tizio non ha onorato il contratto" e basta, senza commenti, senza consentire che altri commentino, può essere lecito atteso che non onorare un contratto potrebbe essere condotta legittima perchè, per es. il contratto è invalido o altra causa.

    Ma, se come dici tu, lo scopo è "denunciare" una condotta illecita, è impossibile attenersi a questa mera locuzione perchè l'intento presuppone un che, alla locuzione o nel suo commento, si aggiunga altro.
    La condotta è illecita solo quando questo è affermato da un giudice.

    Comunque, Nahar, lo scopo del post è stato raggiunto ed il parere l'hai avuto. Di talchè, ferma la tua libertà di "denunciare" chi vuoi nei Forum che frequenti, ti invito fermamente a non instillare nei lettori l'illusione di questa liceità del comportamento che, viceversa, costituisce illecito.

    In conclusione, voglio anche ricordare una famosa sentenza: qualche anno fa la Cassazione stessa dichiarò che non si possono stuprare donne che portano i jeans per impossibilità nell'esecuzione del reato.
    Questo per dire che, talvolta, la stessa Cassazione dice cose singolari in sentenze isolate. Non si guarda mai ad una pronuncia isolata, ma alla giurisprudenza e dottrina costante.
    Che la diffamazione riguardi anche affermazioni che attengono a fatti veri è un principio consolidato dell'ordinamento.
    Quindi, cari lettori, attenzione a dedicarvi alla divulgazione via internet di fatti veri o no che siano...purtroppo internet è "malfrequentato" e difficilmente una notizia asettica o detta in modo asettico rimarrà tale.

    Le procure sono intasate da questi procedimenti


  • User Attivo

    Giurista nell'articolo da me indicato ai lettori è presente un link (cliccabile sulla parola "ordinanza") in cui è possibile aprire un documento pdf che riporta tutti i dati di una delle due sentenze in questione. Posterei il link qui, così da dirimere ogni dubbio, ma non essendo utente 'premium' non posso farlo. Non capisco perché ti ostini a dire che dall'articolo non è possibile risalire al testo della sentenza, dal momento che non è così.
    In quanto al resto: tutto il tuo intervento si riassume nel dire che una sentenza di primo grado ha poco o nessun valore in giurisprudenza. Ergo, anche se quelle due sentenze danno chiaramente ragione a me e a chiunque la pensi come me, tu dici che non hanno valore. Le due sentenze in questione affermano in modo chiaro e indiscutibile che gli autori interessati - non giornalisti - non hanno commesso diffamazione in quanto hanno rispettato le tre regole su verità, tono offensivo, interesse pubblico. Questo è un fatto. Tu dici che tali sentenze non hanno quasi nessun valore in giurisprudenza e che le tre regole valgono solo per i giornalisti. Dici anche che le Procure sono intasate di cause come queste: e come finiscono queste cause? In alcuni casi specifici, potrebbero benissimo concludersi con la vittoria dei presunti 'diffamatori', esattamente come avvenuto nelle due sentenze qui riportate. A titolo di esempio, aggiungo infine che a L'Aquila sono stati condannati in primo grado a sei anni di reclusione i membri della Commissione Grandi Rischi, con accuse molto gravi. Queste sentenza di primo grado (anche per la sua particolarità) ha fatto il giro del mondo. Dunque non credo che le sentenze di primo grado siano sempre e comunque trascurabili: va sempre tutto contestualizzato.
    La situazione è molto chiara, dunque. Ognuno si farà la sua idea. Nessuna polemica: si discute soltanto.


  • Super User

    Questa querelle sta assumendo propirzioni che esulano dallo scopo del Forum.

    Nahar, sulla base di un'ordinanza di Bologna ritiene normativamente canonizzati le 3 esimenti proprie SOLO della legge sulla stampa e solo ad essa dirette.

    L'utente Nahar, riferisce che un'ordinanza del tribunale di bologna statuisca che l'esimente operi per il comune cittadino; l'ordinanza in questione non fa parola delle esimenti nè sull'attività legislativa che è indispensabile per approvarle.
    Nell'ordinanza, che ho recuperato, si legge che utilizzare il termine "coglioni" e "truffa" diretto a terzi di cui si faccia il nome e cognome, NON costituisce diffamazione perchè" *appare funzionale, rispetto al legittimo risultato di valutazione e censura che si è inteso perseguire, tenuto conto del fatto che attacchi violenti possono essere giustificati se proporzionati ai valori che si ritengono compromessi"
    *
    In altre parole questa decisione di un piccolo tribunale stabilisce che non solo è legittimo utilizzare nei confronti di terzi epiteti quali "coglione" e "truffa" ma anche che attacchi violenti siano giustificabili ed esenti da reato se proporzionati al valore che si ritiene (**e non che è accertato) **compromesso.

    In mia vece a questa discutibile sentenza lascio rispondere la Cassazione:
    ""esistono espressioni che oggettivamente (e dunque per l'intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano e/o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) sono da considerarsi offensive in qualsiasi contesto" (Cass. Pen. 02.07.2010 n. 30956)"

    sulla reputazione:
    "reputazione, da intendersi come il complesso della identità personale di un soggetto, costituito dal "patrimonio intellettuale, politico, religioso, sociale, ideologico o professionale dell'individuo o della persona giuridica, comprensiva anche del profilo connesso alla attività economica e professionale svolta dall'individuo e alla considerazione che essa ottiene nel gruppo sociale, sicché la condotta lesiva può attenere anche al buon nome commerciale di un soggetto" (Cass. Pen. 16.06.2011 n. 37383"

    Concludendo:
    i tre requisiti NON sono un esimente perchè nessuna norma li codifica come tali a favore di un soggetto che non sia qualificato (il giornalista cui la legge dirige l'esimente);
    l'esimente può essere dichiarata tale SOLO dal legislatore;
    dottrina e giurisprudenza ultraventennale statuiscono che nessuna notizia, anche vera, possa essere divulgata laddove leda l'onore ed il decoro della persona salvo accertamento giudiziale che statuisca la condotta illecita;
    solo l'accertamento giudiziale, che valuta le prove ha il potere di dichiarare un comportamento illecito e solo a sentenza passata in giudicato (presunzione d'innocenza);
    l'unica sede legittima di accertamento di un fatto od atto illecito è il giudizio nel contraddittoro delle parti presieduto da un giudice terzo ed imparziale;
    non è mai stato statuito in sede di legittimità che l'epiteto lesivo dell'onore e del decoro sia giustificato. ciò neppure in presenza di reato.

    a titolo di esempio la Cassazione ha ritenuto offensivi i termini: "zappatore", "bastardo", "sei una stronza" (rispettivamente Cass. Pen. 23.06.2011 n. 30187; Cass. Pen. 23.06.2011 n. 30187; Cass. Pen. 23.06.2011 n. 30187) ... figuriamoci il termine "coglione" e "truffa" detto da un qualsiasi uomo della strada...
    Preciso che ho citato solo tre sentenze tra le più recenti... ve ne sono a centinaia.

    Talchè, ripeto l'invito che ho già postato più e più volte che, peraltro, è pronunciato in ossequio alla disciplina vigente, alla giurispudenza ventennale, alla dottrina tutta, alla linea di questo Forum: ci si astenga dal fare di un sito web un'aula giudiziaria; se si ritengono i propri diritti lesi ci si rivolga ad un giudice per accertare la lesività del fatto; ci si astenga dal divulgare notizie e fatti associandoli a nomi e cognomi senza che tali fatti siano stati accertati dall'Autorità giudiziaria, l'unica che ha il potere di stabilire dov'è la verità.

    Ferma restando la libertà di ognuno di pensarla come creda meglio, atteso il noto fenomeno sociale di fare dichiarazioni in internet che poi si rivelano e sono contestate come diffamazione aggravata al punto di intasare le Procure del Paese, ho ritenuto doveroso avvertire della rischiosità di simili condotte.


  • Consiglio Direttivo

    Salve a tutti.

    La discussione è andata abbondantemente fuori tema, fino a diventare potenzialmente inutile per i lettori.

    Ciascuno ha espresso e reso disponibile agli altri il proprio parere, ed è da questo momento in avanti libero di procedere come meglio ritiene opportuno in tutte le sedi deputate, assumendosi la responsabilità di quanto affermato.

    Ulteriori commenti o intemperanze saranno sanzionati a norma del nostro Regolamento.

    Grazie dell'attenzione.