• User Attivo

    Questione amministrativistica sull'annullabilità di un atto e giudice ordinario

    Salve, mi è venuto un dubbio sulla seguente questione:
    ipotizziamo che vi sia un atto amministrativo contra legem; ai sensi dell'art. 21-octies paragrafo I della Legge 241/1990 (e successive modifiche) tale atto è annullabile.
    Per quanto mi risulta è ancora perfettamente in vigore la legge abolitrice del contenzioso amministrativo, la L. 2248 del 1865 All. E.
    Ai sensi dell'art. 4 il tribunale ordinario può limitarsi a decidere solo sull'oggetto convenuto in giudizio. Avrebbe potuto dichiarare la nullità dell'atto se fosse stato nullo, ma per violazione di legge esso non è nullo.

    In sostanza:
    -Interpretando l'art. 5 esso afferma che, in caso l'atto sia contra legem, il giudice ordinario può disapplicarlo, e non annullarlo (ai sensi degli articoli sopra citati), giusto?
    -Può disapplicarlo solo per l'oggetto convenuto in giudizio?

    Grazie mille, a presto.


  • Super User

    Ciao Fregior.
    Il tribunale ordinario decide secondo la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; quindi la'annullamento sarà solo in relazione all'oggetto della domanda giudiziale.