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- Deduzioni e regime minimo, commercialista
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Sono d'accordo con il fatto che non è possibile detrarre, in sede di dichiarazione dei redditi, le spese mediche o scontrini farmaceutici in quanto il regime dei minimi non lo consente.
Al contrario, è possibile portare come costo, al fine della determinazione del reddito imponile, le spese di affitto e le utenze se effettivamente la casa/studio viene utilizzata per l' attività.
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Dunque le uniche spese deducibili sono: bollette, canone annuale affitto? E le fatture di acquisto per materiale informatico?
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Riesci a confermarmi anche lo "sconto" per i contribuenti tra i 20-30, ovvero le €900 affitto come leggo sul seguente articolo di "tasse e fisco":
"Contratti di affitto o locazione ordinario**
Per coloro che affittano casa senza alcuna paticolarità ossia non sono studenti universitari o non hanno stipulato un contratto di affitto o locazione concordata (come vedrete sotto), ossia il classico contratto 4 più 4 rinnovabile tacitamente allo scadere dei primi 4 anni (e chiaramente non sono in affitto in nero), i contribuenti spesso non sanno che possono avvalersi dell’assistenza delle associazioni di categoria per farsi assistere.
**Per tali soggetti se de l’abitazione è destinata alla proria abitazione principale sarà possibile portare in detrazione una somma pari a 300 euro per i redditi imponibili al di sotto dei 15.493, 71 euro mentre una somma pari a 150 euro per redditi imponibili compresi tra 15.493,71 e 30.987,41, mentre non sono previste detrazioni per redditi imponibili superiori.*Per i contribuenti con età compresa tra 20 e 30 anni e semprechè l’appartamento sia destinato ad abitazione principale sarà possibile detrarsi 991,60 euro per i primi 3 anni di locazione e semprechè abbiano un reddito imponibile inferiore ai 15.4093,71 euro."grazie
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Si, affitto e utenze rientrano fra i costi dell'attività. Più in generale tutti le spese strettamente inerenti l'attività rappresentano dei costi che abbatteranno il reddito imponibile.
Per quanto riguarda invece l'affitto (in sede di dichiarazione dei redditi), non puoi detrarre il canone. Questa regola non vale per i minimi.
Il discorso cambia se hai altri tipi di redditi. In questo caso potrai anche detrarre le spese mediche o gli scontrini farmaceutici.
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Nella prima frase accenni a affitto e utenze come costi attività ma poi parli di impossibilità di detrarne il canone. Ti riferivi ad un costo, legato all'affitto, diverso dal canone?
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Perché una cosa è detrarre una quota del canone in sede di dichiarazione (che non puoi fare se hai solo redditi d'attività in quanto il regime dei minimi non te lo consente) e una cosa è il costo che il canone rappresenta per la tua attività.
Visto che la casa la utilizzi anche come studio, il canone rappressenta un "costo" (da non confondere con "quota da portare in detrazione" in sede di dichiarazione dei redditi).
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Ti ringrazio per la pazienza; ti chiedo un esempio pratico in quanto mi sono sempre tenuto lontano dalla terminologia burocratica (non essendo il mio mestiere).
Pago €6000,00 l'anno di affitto. Qual'è l'impatto che avranno questi €6000,00 sul mio unico?
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Oggi ho fatto parecchia ricerca e questo è quello che ritengo un contribuente del nuovo regime agevolato, riassumendo con i relativi riferimenti legislativi:
- Il 50% del canone di locazione e il 50% delle relative utenze - articolo 54, comma 3, del TUIR
- L' 80% delle spese sostenute tramite telefonino - articoli 102 e 54 del Tuir
- 50 % spese relative ad auto - Circolare delle Entrate n.7/2008
- 100% spese inerenti attività e 50% spese promiscue
- contributi previdenzia obbligatori INPS - art.1 c.104 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008)
C'è una bella differenza tra questo e quanto mi è stato segnalato dal commercialista...
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le percentuali del canone di locazione e utenze sono giuste. Più in generale tutte le spese ad uso promiscuo (quindi anche il telefono. l'80% vale per il regime ordinario) ed è esatto anche il fatto che i contributi INPS versati rappresentano un costo che andrà ad abbattere il reddito ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva IRPEF.
Beh a questo punto ti consiglio di fare 2 chiacchiere col tuo commercialista (il suo compenso deve avere anche un senso!).Se hai bisogno di altro fammi sapere.
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Le spese telefoniche sono deducibili al 50%.
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Ho tralasciato un pezzo nella mia risposta.
[...più in generale tutte le spese ad uso promiscuo sono deducibili al 50%...]