• Super User

    Ad un organismo di Stato con poteri ispettivi?
    Hai voglia di scherzare, oggi, criceto...
    La GdF accede lei stessa a ogni documento che voglia accedere. Non credo proprio chieda il permesso di alcunchè.
    In ogni caso, per opporre un ipotetico rifiuto, si dovrebbe dire che si è in possesso delle mail altrui, criceto...
    Ed una cosa è "gestire" un account non di proprietà... altra le mail del proprio indirizzo mail...


  • Super User

    Dunque, rispondo prima sulla sentenza che hai postato: il caso riguarda taluno che ha utilizzato quanto a sua conoscenza ( e lasciato nella sua disponibilità infatti è stato contestato il SECONDO comma del 616 non il primo...quindi non protetto da nulla come può essere una password nel pc) per produrlo in giudizio. Esclusivamente in giudizio.
    E' come nel caso in cui si riprendano persone che stanno commettendo un illecito...o la moglie che produce in giudizio di separazione la cartella clinica del marito (perchè lasciata nella sua disponibilità ) senza il di lui consenso..

    Quel che si discuteva qui era di ben altra natura: indurre un dipendente a violare le mail di qualcuno (primo comma 616)per prenderne coscienza(divulgare e quindi contestare al dipendente).
    So che, forse, è difficile cogliere le differenze... ma sussistono. Te le spiega proprio l'art. 616 cp.

    Nel caso da te prospettato (GdF) il finanziere accederà a tutto quanto contenuto nel pc. Nessuna liberatoria... è un loro potere e la loro attività sarà attestata in un verbale.
    La GdF, che opera in funzione di PG, non ha necessità di permesso alcuno, criceto...

    Qui si stava parlando tra privato e privato... che c'entrano i poteri di PG?

    Inoltre, Criceto, io so leggere...non è affatto necessario che tu utilizzi il maiuscolo così di frequente.

    La giusta causa di cui all'art. 616 cp riguarda esclusivamente la divulgazione e non l'accesso non autorizzato. Vale a dire documenti a cui si aveva avuto accesso in modo legittimo (per es. lasciati aperti sul tavolo dall'interessato o dimenticati e ben visibili)

    So bene che esiste la giusta causa nella divulgazione... conosco il cp. Io stessa ho portato, a volte, in giudizio documenti personali di terzi cui il mio cliente aveva avuto accesso in modo legittimo... Ribadisco, il maiuscolo non è necessario circa la normativa vigente.


  • User

    Scusa giurista, non voglio insistere sull'argomento, ma chiedo a te perchè tu hai voce in capitolo in quanto esperto del settore.

    Ma lo spazio di archiviazione aziendale, non è uno strumento messo a disposizione dalla ditta solo per svolgere compiti di natura lavorativa? Se il dipendente (licenziato) lo ha usato per memorizzare dati personali, ad esempio fotografie, sono problemi del lavoratore che è stato poco attento. Il datore di lavoro può leggere persino le mail spedite, ci sono varie sentenze della cassazione, quindi non capisco perchè non possa leggere una cartella protetta nel proprio spazio di archiviazione. Se il datore di lavoro chiede al dipendente di leggere il contenuto di una cartella protetta di un ex-dipendente, non ne ha diritto?

    Ripeto, lo chiedo per capire, non per fare polemica, anche perchè queste sono situazioni comuni ai giorni nostri.

    Grazie


  • Super User

    La Cassazione si è espressa distinguendo tra corrispondenza "aperta" e corrispondenza "chiusa". Il discrimen è dato dal possesso o meno della chiave informatica di accesso.
    Se si possiede la chiave informatica di accesso la corrispondenza sarà aperta ed è possibile accedere, diversamente sarà chiusa e l'accesso configurerà gli estremi del reato ex 616 cp.
    Solo se le password poste a protezione dei computer e della corrispondenza di ciascun dipendente sono o dovevano essere a conoscenza dell’organizzazione l'operazione è consentita.

    Il Garante, poi, ha definito una serie di obblighi cui deve sottostare il datore di lavoro tra i quali fornire al dipendente, per contratto, le informazioni sulle procedure che l'azienda potrà eseguire (se e come verranno effettuati i controlli) in caso di necessità aziendale nonchè il delegato informatico addetto a tali controlli.
    In caso di assenze e per necessità aziendali il datore può eseguire l'accesso delegando il terzo come da informazioni date ed informando per iscritto il lavoratore dell'avvenuto accesso.

    Tutto ciò, si ripete, se si possiede o si dovrebbe possedere la password per accedere alla casella ed in presenza di casella mail non di proprietà del dipendente ma solo in uso a lui stesso.
    es. [email][email protected][/email]

    Tutto è possibile in diritto... bisogna distinguere tra le varie situazioni.


  • Super User

    Non mi pare che l'utente abbia dichiarato che la casella di posta sia stata fornita dall'azienda...perchè se così è non si può parlare di casella di posta di proprietà del dipendente (es. [email][email protected][/email]).


  • User

    La casella di posta di per se è di proprietà dell'azienda, questo è vero, ma i messaggi sono "dati personali" (forse c'è un decreto che lo dice), infatti chi spedisce il messaggio lo spedisce a mariorossi. Difatti se per ipotesi nella casella mariorossi@ arrivano una serie di parolacce separate da una virgola, è ovvio che viene offeso mario in quanto persona, non l'azienda. Quindi non saprei dire quanto possa essere lecito leggere tali messaggi da una cartella protetta di un disco rigido, è difficile stabilirlo, sembra di capire che non esistano leggi specifiche.


  • Super User

    Solare, non trovo, nelle indicazioni di "senzalavoro" la notizia che la casella di posta fosse di proprietà dell'azienda.


  • User

    Ooops, scusate, neanche io avevo capito bene questa cosa. Allora la storia diventa ancora più paradossale: il server aziendale sta facendo da storage a dati che potrebbero anche essere totalmente personali? Come ci si comporta in situazioni come queste? Contattare il Tizio e chiedere dettagli?


  • Super User

    Le aziende non sempre forniscono la casella di posta.
    Comunque, se l'azienda non è essa stessa proprietaria della casella, dovrà inviare al dipendente una raccomandata in cui chiede quale sia la natura dei documenti salvati sul proprio sistema informatico.
    In ogni caso, signori, a meno che non si tratta di brevetti o simili, io credo di aver capito che l'azienda volesse fare accesso solo per avere prova del "tradimento" del dipendente.
    Se si tratta di cose come: divulgazione prezzi di vendita o cose del genere sarebbe meglio lasciar perdere... perchè ogni azione potrebbe costare di più del beneficio.
    L'azienda deve valutare la natura della fuga fi notizie che noi non conosciamo.

    Il mio parere è generale data la mancanza dei dettagli. La regola generale è che a ciò che è tuo puoi accedere, a ciò che non lo è no.