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- Molestie telefoniche contro ignoti
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3/4 telefonate configurano molestia.
In caso di rinvio a giudizio ci sarebbe una condanna (con sospensione della pena o no) cui seguirebbe il ristoro del danno morale alla signora oltre alle spese legali.
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Si,ok.....ma la mia domanda era un'altra:chiedevo se fosse possibile che il PM archivi la cosa per scarsa rilevanza o altro....puo' succedere una cosa del genere....o visto che 3/4 telefonate anche di pochissimi secondi sono considerate "molestia" il PM al 100% mi rinvierà a giudizio??
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Ti arriverebbe un Decreto penale di condanna... oblabile.
Non credo che 374 telefonate possano essere considerate di scarsa rilevanza atteso che, per giurisprudenza consolidata, il reato si configura anche con una sola azione.
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Scusa l'ignoranza in merito.....in cosa consiste un Decreto penale di condanna...oblabile??Avrei cmq la fedina penale compromessa??
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L'oblazione estingue il reato.
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La molestia consiste anche nel chiamare un numero di telefono; telefonata che il ricevente non desidera ricevere.
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....Ovvio che le telefonate siano state fatte.....risultano nei tabulati!!
Il discorso è diverso....io non ho molestato nessuno, ne tanto meno posso esser certo di aver fatto io quelle telefonate.
Potrebbe anche esser successo che abbia sbagliato numero!Io davvero non ricordo...questo e' il discorso!!La persona non la conosco!!
Nel caso del decreto penale di condanna con oblazione....dovrei risarcire anche la vittima per il danno morale?O il danno morale potrebbe esser richiesto solo dopo condanna definitiva post-dibattimento??
Scusate ma in giurisprudenza sono proprio una capra.....
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No, criceto, in quel caso vi è una giustificazione.
Dipende molto dal lasso di tempo intercorso tra le telefonate.@ paulpp
in caso di D.P. il danno morale è comunque dovuto.. ma devono farti una causa civile per chiederlo.
Ricorda che il D.P. può essere opposto e far valere le proprie ragioni.