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    Contratto a progetto terminato

    Ho un contratto a progetto con la società XXX. Questa società mi ha inviato in trasferta nella società YYY per lavorare su un progetto specifico. La società YYY ha terminato il budget a me dedicato e ha comunicato alla società XXX che nn facevo più parte del progetto dal 1 ottobre 2006.
    La società XXX è obbligata a retribuirmi l'intera somma NNNNN pattuita nel progetto o solo le mensilità per cui ho lavorato nel progetto?

    Per chiarire meglio la situazione riporto parte del contratto:
    articolo2) Decorrenza, durata e scioglimento
    Il presente contratto decorre dal 1 Dicembre 2005 e terminerà con il completamento di quanto previsto e descritto nell'art 1) e comunque non oltre il 31 Dicembre 2006. In base alle disposizioni dell'art. 67 del d.Lgs 276/2003, il presente contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti per giusta causa. E' inoltre possibile il recesso prima della scadenza del termine da entrambe le parti, con l'obbligo di preavviso non inferiore a 1 mese, da comunicarsi dalla parte che recede mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
    articolo5) Compenso, modalità di pagamento, disciplina rimborsi spesa
    Le parti, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto, hanno stabilito di comune accordo il compenso per la collaborazione, determinandolo complessivamente in ? NNNNN lordi riconoscendolo proporzionato all qualità e quantità dell'impegno lavorativo richiesto al collaboratore.Ai soli fini della corresponsione e allo scopo di garantire uniformità e costanza all'erogazione, ad esclusiva utilità del collaboratore, il compenso sarà suddiviso in tante quote mensili, corrispondenti ai mesi contenuti nel periodo di vigenza del contratto, e ciascuna quota mensile sarà pagata entro il giorno 10 del mese successivo. In corrispondenza dell'inizio e della fine del rapporto, si terrà conto anche delle eventuali frazioni del mese, proporzionando la quota mensile all'effettivo numero dei giorni. La parti convengono che, in caso di rescissione anticipata del contratto per qualunque causa ma senza che il progetto, programma di lavoro o fase di esso sia stato completato, non sarà erogato il compenso complessivo, ma la quota di esso corrispondente al rapporto fra la durata effettiva del contratto e quella prevista.
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    articolo 😎 Indennità per cessazione del rapporto di collaborazione
    La parti di comune accordo pattuiscono che al termine del rapporto di collaborazione non verrà erogata dalla committente nessuna somma a titolo di indennità per cessazione di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.