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- Il "sentito dire" nel penale
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Ciao giovanno.
Nel caso da te prospettato non ha alcun valore. il reato è procedibile a querela della persona offesa.
In un caso di reato procedibile d'ufficio si devono fornire elementi oggettivi. Il mero sentito dire non ha nessun valore e si può rischiare di essere incolpati di procurato allarme.
Peraltro il cittadino non ha alcun obbligo di denuncia eccetto che in reati puniti con l'ergastolo.
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@giurista said:
Ciao giovanno.
Nel caso da te prospettato non ha alcun valore. il reato è procedibile a querela della persona offesa.
In un caso di reato procedibile d'ufficio si devono fornire elementi oggettivi. Il mero sentito dire non ha nessun valore e si può rischiare di essere incolpati di procurato allarme.
Peraltro il cittadino non ha alcun obbligo di denuncia eccetto che in reati puniti con l'ergastolo.No mi scusi, ho sbagliato i nomi di fantasia.
Volevo asserire ciò:"TIZIO dice a CAIO che, su un sito, una persona l’ha offeso pesantemente e che poi ha cancellato l’insulto.
Ora, CAIO va dalla polizia e denuncia segnalando la pagina web dell’insulto, ormai cancellato, e rimarcando che tale informazione gli sia giunta da una sua conoscenza virtuale(TIZIO).
In questi casi, il “sentito dire” che peso assume nel penale?"Mi scusi per l'errore.
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Ve la metto giù in maniera chiara, perché la vicenda mi riguarda personalmente. Ho insultato una persona su un sito al quale, questa persona, non era iscritta, ma, con la quale, avevo litigato su un altro blog. Ora, questa persona è stata avvisata da un suo amico virtuale e ha sporto denuncia verso ignoti. Sulla querela, però, ha indicato la pagina web in cui era inserito l'insulto, che però avevo cancellato, e ha specificato di non essere iscritto a quel blog, ma che è stato avvisato appunto da una 'sua conoscenza'. Dai miei studi giuridici, il sentito dire difficilmente assume una valenza nel penale. Questo è il punto che vorrei mi spiegaste.
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A parte ogni considerazione della sussistenza della diffamazione nel caso concreto, in generale si deve dire che riferire all'insultato dell'insulto è il senso stesso del reato di diffamazione che punisce la condotta di chi insulta taluno, determinato o determinabile, non presente e l'offesa è stata recepita da due o più persone anche non contemporaneamente presenti.
In questo caso non è un mero sentito dire.
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La ringrazio per la risposta.
Ho disquisito della questione con un amico di famiglia, avvocato in pensione, al quale ho mostrato l'atto.
Mi ha risposto in tal modo, sottolineando quell'aspetto del cd "sentito dire", che avevo rimarcato antecedentemente.
"
La querela appare quanto mai scarna , la tua controparte sicuramente non è stata assistita da un legale , contiene un imprecisione che può a mio avviso risultare ottima , ossia , il nostro ordinamento giuridico non accetta che nell'ambito del diritto penale un reato si consumi "per sentito dire" , dalla denuncia si evince che- Il denunciante non avrebbe visto il profilo "falso" , ma avrebbe appreso la notizia dell esistenza
- che una foto libera in rete nella disponibilità di chiunque acceda nel forum indicato , sarebbe stata utilizzata in un profilo .
L'ipotesi di reato non si consuma poichè vi è una foto (reperibile da chiunque) , pubblicata su un social network , e nessun altro dato che possa ricondurre ad una sostituzione di persona , il denunciante non specifica altri elementi o comportamenti necessari per ricondurre il comportamento ad un reato."
Ora, come vede tale posizione? Relativamente al sentito dire?
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Ma quindi, ripeto, questa frase del mio vicino di casa: "La querela appare quanto mai scarna , la tua controparte sicuramente non è stata assistita da un legale , contiene un'imprecisione che può a mio avviso risultare ottima , ossia , il nostro ordinamento giuridico non accetta che nell'ambito del diritto penale un reato si consumi "per sentito dire"", cos'avrà voluto significare?
Qual è il reale valore, nell'ambito penale, dei reati legati al cd "sentito dire"?
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Ciò che voglio sapere è se, nell'atto di denuncia/querela, si debbano indicare precisamente coloro che hanno avvisato il querelante dell'atto.
Per capirci, se vado dai carabinieri e dico:"Alcune mie conoscenze m'hanno detto tot", che peso assumerà tale atto?
L'indicazione generica e quindi non specifica, dettagliata, di testimoni, è valida o meno?
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@giovannio said:
Ciò che voglio sapere è se, nell'atto di denuncia/querela, si debbano indicare precisamente coloro che hanno avvisato il querelante dell'atto.
Per capirci, se vado dai carabinieri e dico:"Alcune mie conoscenze m'hanno detto tot", che peso assumerà tale atto?
L'indicazione generica e quindi non specifica, dettagliata, di testimoni, è valida o meno?Qualcuno che mi chiarisca tale punto?