• User Attivo

    La Corte di Cassazione fa il punto sui blog: non sono prodotti editoriali!

    Sono state depositate le motivazioni della sentenza della III Sezione penale della Corte di Cassazione che lo scorso 10 maggio 2012 ha assolto ? perché il fatto non sussiste (e quindi con la formula assolutoria più ampia) ? il giornalista Carlo Ruta dall?accusa di aver commesso il reato previsto dall?art. 16 della legge sulla stampa per non aver registrato (come previsto dall?art. 5 della stessa legge sulla stampa) il suo blog accaddeinsicilia.net.

    E la rilevanza dell?interpretazione è data dal fatto che per la Cassazione il blog, o comunque, il ?nuovo prodotto ?media? costituente il giornale informatico diffuso in via telematica?** non rientra nella nozione di stampa data dalla Legge del 1948** e, per tale ragione, è anche sottratto all?obbligo di registrazione.
    Le ragioni dell?esclusione dagli elementi oggettivi della norma di cui all?art. 16 della L. 47/48 sono date dalla Cassazione in pochi punti:

    1. Il blog non rientra nella definizione di stampato previsto dall?art. 1 della L. 47/48 (?Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione?) perché manca un?attività di ?riproduzione tipografica? e non ci troviamo di fronte al risultato di una riproduzione tipografica che sia destinata alla pubblicazione;
    2. La registrazione dei prodotti editoriali online è stata introdotta dalla** legge 62 del 2001** esclusivamente come presupposto per poter usufruire delle provvidenze economiche previste per l?editoria;
    3. Anche il** d.lgs. 70/2003** (che ha recepito in Italia la nota direttiva 2000/31/CE) ribadisce quanto già visto a proposito della L. 62/2001, ossia che ?la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.?
      La Cassazione, pertanto, assolve con formula piena il Ruta annullando senza rinvio la sentenza della Corte d?Appello di Catania (che confermava quella di primo grado del Tribunale di Modica) in quanto un?eventuale condanna sarebbe il risultato di un?estensione della norma penale incriminatrice oltre la sua portata attraverso un?interpretazione analogica ?in malam partem? non consentita ai sensi dell?art. 25 della nostra Costituzione.

    Alcune parti di questo post sono tratte da Leggi Oggi.


  • User Newbie

    ottima spiegazione grazie!