• User

    A me basta dimostrare di essere stato il primo. Posso quindi usare una sola PEC (invio a me stesso), oppure ne uso due (da uno invio all'altra).

    Grazie


  • User Attivo

    Oltre alla Siae esistono diversi portali a pagamento che ti consentono di ottenere il copyright per le tue opere. Tali portali permettono di acquistare pacchetti di pagine da "registrare". Ti basta inviare una copia direttamente online.
    Come scrive giurista la raccomandata dà certezza, magari sulla data di creazione dell'elaborato ma, forse, non sulla paternità della medesima.


  • Super User

    Infatti, raffaelegreco. La Pec non può certificare chi ha scritto per primo, ma solo che in un dato giorno alla data ora tu l'hai inviata a te stesso.
    Se ti basta l'accertamento della data è sufficiente una sola Pec.


  • User

    Peró anche i siti per registrare le opere possono solo certificare la data di creazione, quindi tanto vale optare per la PEC direi.

    A me copiano regolarmente gli articoli, quindi partendo dal presupposto che la copia avviene dopo, io devo certificare la data di creazione. Il copiatore in sede legale sarà a mani vuote invece.


  • Super User

    Ecco, appunto. La Pec certifica la data di invio e ricezione, ma non la creazione (nel senso che io potrei inviarmi qualcosa scritto da altri 10 anni fa).
    Basta che il copiatore dichiari di avere scritto l'articolo tempo prima tu non potrai dimostrare che tempo prima non esisteva.
    Diversamente, si dovrebbe dire che basti l'attestazione di ricezione di qualcosa per dichiarare anche la data di creazione della stessa. Una cosa simile svuoterebbe di senso la registrazione nel pubblico registro che è la sola che può essere opposta ai terzi a titolo di paternità dell'opera.
    Mutatis mutandis è il prncipio dell'opponibilità ai terzi di una proprietà nei pignoramenti: la proprietà è certa solo laddove risulti da atto pubblico (atto registrato), per. es. una fattura non basta per dire che la cosa è di proprietà del destinatario della fattura.


  • User

    Vero.

    Esempio: Io creo l'articolo e lo certifico tramite invio del testo dalla mia casella PEC alla stessa casella PEC, con conseguente attestazione della data e ora. Il plagiatore copia l'articolo e in più lo registra con atto pubblico.

    Chi ha ragione in sede legale?


  • Super User

    Il plagiatore. Vi è un principio giuridico: acquista il diritto chi trascrive per primo.


  • User Attivo

    Non voglio dare adito ad intricate beghe giuridiche dottrinali e teminologiche, non è questo il luogo adatto.
    Però è necessario ribadire, ancora una volta, che inviarsi una email con una Pec non dà ragione di nulla se non, a certa data, dell'esistenza di un documento. Qui, mi pare, stiamo parlando di paternità di un'opera: in questo subentrano, appunto, i registri e la giurisprudenza sul punto è molto chiara. Occorre registrare per assumersi padrone dell'opera!
    La Siae è la scelta più sicura ma, ti garantisco, che i siti seri che garantiscono copyright si poggiano su protocolli e notai (io l'ho fatto!) che danno certezza alla paternità dell'opera. E, a latere, danno pure data certa sull'esistenza.


  • Super User

    Ma sì... io non conosco questi siti, ma non è questo il punto. L'importante, per la paternità, e che la registrazione sia iscritta a pubblici registri,,che sia a mezzo siae, siti o quant'altro.
    Il problema di Paoletto82 è che lui di articoli ne scrive parecchi e non può registrarne uno per uno. Per ovviare a questo si dovrebbe stabilire se, registrando per es. la firma su un dato mezzo di diffusione, ciò è sufficiente per stabilire che tutto quel che è pubblicato su quel mezzo da quella firma è automaticamente registrato.
    Per questo dicevo di chiedere in Siae...


  • User

    Quest'ultimo aspetto è molto iteressante