• Super User

    Attraverso testimoni...IL contratto di trasporto non prevede la forma scritta nè ad substantiam nè ad probationem.
    Comunque io avevo inteso che il trasportatore non aveva emesso ricevuta di pagamento, non che era assente il contratto...
    L'utente si è riferita, nel post iniziale, costantemente al pagamento...


  • User

    Ciao,
    purtroppo non si hanno nè un contratto di trasporto nè la ricevuta di pagamento in quanto il traslocatore è stato pagato in contanti.
    Anche io come Egnos penso che sia dura avere i pacchi,ammesso che ci siano ancora.
    Il traslocatore non vuole rilasciare nemmeno i dati relativi al corriere.. tergiversa ogni volta che lo si chiama al telefono dicendo che domani spedisce ma non si è visto ancora nulla,purtroppo!


  • Super User

    Ti rimangono i testimoni... registra la telefonata ai fini della prova.


  • Super User

    Però.. la prox volta.. un contrattino eh!


  • User

    Ciao,
    se fosse dipeso da me sicuramente avrei agito diversamente..essendo venuta a conoscenza di questa situazione,e volendo aiutare nel limite delle mie possibilità,accetto volentieri i consigli che mi state dando..purtroppo bisogna cercare di salvare il salvabile.E' stato inutile rimproverare la persona interessata facendole presente di aver sbagliato,anzi mi è pure dispiaciuto perchè c'è rimasta male.
    Speriamo si risolva bene.
    Manu75


  • Vedo che esiste scarsa conoscenza delle leggi che regolano i corrieri ...

    [h=2]Risarcimento convenzionale e risarcimento totaleL'assenza di riserve è il problema principale, quando si tenta di dimostrare sia il dolo sia la colpa del vettore.
    La mancanza infatti del dolo e della colpa del vettore , fa rientrare il risarcimento del danno subito non nel valore integrale della merce “secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna” (art 1696 CC), bensì nel più limitato risarcimento delle convenzioni internazionali che ogni trasportatore inserisce nel contratto di trasporto, le quali commisurano il valore rimborsabile espresso in valori di riferimento universalmente accettati e riferiti a particolari parità di conto legate al valore dell'oro fino, i cosiddetti “Diritti Speciali di Prelievo” o DSP, che corrispondono a pochi euro per ogni chilo di merce, un valore di indennizzo che può essere risibile a seconda del tipo di merce trasportata.
    Quando non vengono applicati i DSP e viene indennizzato il valore integrale? Quando il mittente lo ha dichiarato espressamente al vettore e quando ci sia un dolo e una colpa grave del vettore stesso.
    In realtà il mittente, spesso inconsapevolmente, contestualmente con l'accettazione del contratto di trasporto internazionale, accetta di essere indennizzato secondo la convenzione internazionale vigente per il tipo di trasporto usato.
    Ogni vettore infatti predispone il contratto in maniera da essere coperto dalla convenzione DSP e non dal più oneroso “prezzo corrente delle cose trasportate” del nostro codice civile.

    A questo alludevo, voi poi credete quello che volete .....


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  • Super User

    @criceto said:

    Vedo che esiste scarsa conoscenza delle leggi che regolano i corrieri ...

    Quando non vengono applicati i DSP e viene indennizzato il valore integrale? Quando il mittente lo ha dichiarato espressamente al vettore e quando ci sia un dolo e una colpa grave del vettore stesso.
    In realtà il mittente, spesso inconsapevolmente, contestualmente con l'accettazione del contratto di trasporto internazionale, accetta di essere indennizzato secondo la convenzione internazionale vigente per il tipo di trasporto usato.
    Ogni vettore infatti predispone il contratto in maniera da essere coperto dalla convenzione DSP e non dal più oneroso “prezzo corrente delle cose trasportate” del nostro codice civile.

    Criceto.. leggi bene quel che citi prima di dire che non si conoscono le norme sul trasporto...

    Tu hai citato il contratto di TRASPORTO INTERNAZIONALE...

    Lo stesso commento da te citato specifica che il nostro codice civile all'art. 1696 dispone che la merce sarà rimborsata al prezzo integrale "secondo le cose trasportate nel luogo e nel tempo della consegna".
    L'ultima locuzione dell'ultimo periodo del commento citato ribadisce. "e non dal più oneroso "prezzo corrente delle cose trasportate" del nostro c.c.
    Che c'entra citare il contratto di trasporto internazionale nel caso di specie? Mah...

    In ogni caso, in caso di "smarrimento" si risponde secondo la disciplina della buona custodia dove il trasportatore deve dimostrare di non avere avuto colpa.
    Figuriamoci che accade se, addirittura, il trasportatore neppure adempie e non ti informa delllo smarrimento. Risponderà anche in via extracontrattuale...


  • User

    Ciao,
    ennesima bufala del traslocatore.. ieri sera,durante la registrazione telefonica,ha detto chiaramente che è una persona seria,che i pacchi non sono stati spediti xchè casualmente i corrieri di cui dispone,sono impegnati in un'altra regione e non si liberano prima di venerdì,data in cui dovrebbero arrivare a destinazione.
    Inoltre,quando ha saputo che andavano fatte delle altre spedizioni dal destinatario,si è offerto volontario.. ma ci rendiamo conto?
    ASSURDO!!!
    Dopo tutte le prese in giro che ho sentito raccontate dai diretti interessati,questa è di gran lunga la più infida,perchè non solo tergiversi sulla data di consegna ma prendi x i fondelli le persone.
    E per fortuna che si fa chiamare TRASLOCATORE!
    A questo punto,si procede x altre strade.
    Saluti


  • User

    Ciao a tutti,
    venerdì scorso,dopo la diffida tramite raccomandata con ricevuta di ritorno,il traslocatore consegna i pacchi a destinazione...FINALMENTE!
    Ha detto telefonicamente che non c'era bisogno di arrivare a tanto,che prima o poi avrebbe spedito il tutto..
    La prossima volta,vista la brutta lezione imparata,si provvederà con tutte le dovute precauzioni.
    Grazie a tutti dei consigli e dell'aiuto.
    Manuela