• Bannato User

    Procedure ed esiti reati fb

    Leggevo, non ricordo dove, che la polpost sia subissata di denunce per reati perpetrati su Facebook, si parlava di decine al giorno.
    Ora, la polizia ha l'obbligo di azione, come da legge.
    Chiedo agli avvocati del forum:
    "Ove, in caso di S.I.T., l'autore dell'illecito neghi la propria responsabilità, la polizia continua le indagini?".

    Mi spiego meglio: al giorno d'oggi, è facilissimo perforare una connessione, wardriving, wi-fi ecc..., e l'accusa deve essere precisa e circostanziata nel senso, bisogna accertare che quella specifica persona, a quell'ora, in quel giorno, si sia trovata dinnanzi al pc per compiere il determinato atto. Ora, ove l'intestatario della linea telefonica venisse escusso, e negasse di essere l'autore dell'atto, come si comporterebbe la polizia? Escutererebbe i conviventi? Indagherebbe o condannerebbe per accusa negativa?

    Ditemi, ditemi.
    Leggevo che, in mancanza di una confessione, tali procedimenti vengano sovente archiviati ed il S.I.T. serve proprio per ottenere la prova, la confessione, del querelato, sovente spaventato dinnanzi ad una convocazione della polpost.

    Attendo rapide ed esaustive risposte in merito,
    grazie.


  • User

    Secondo me dipende tutto solo dalla gravità del fatto, quindi il 99,9% di ciò che verrà segnalato verrà archiviato, magari anche senza convocare nessuno.
    Purtroppo la polizia deve prendere la cosa in carico, prima o poi, e questo fa perdere un sacco di tempo, ma del resto come si fa a saperlo a priori se la cosa merita o meno attenzione?
    Piuttosto dovrebbe essere la gente a [...] e fare denuncie solo perchè è possibile farle!


  • Bannato User

    Grazie mille per la risposta.
    Guarda, ne ho parlato con un avvocato che m'ha fornito la seguente risposta. Vorri svilupparla con gli esperti di tale sito, grazie.

    "Il suo interrogativo involge una serie di fattispecie di reato eterogenee, conseguentemente per ognuna di esse l’accertamento penale può presentare delle distinte peculiarità. Ad ogni modo, non è bene sottovalutare l’iniziativa e l’attività di indagine della polizia giudiziaria e degli organi inquirenti, anche in considerazione dell’evolversi della tecnologia, grazie alla quale si è ormai in grado di recuperare le “tracce” di qualsiasi tipo di attività informatica, anche di quelle che, all’apparenza sembrerebbero del tutto insignificanti.
    Le SIT, ossia le Sommarie Informazioni Testimoniali costituiscono un atto procedimentale attraverso il quale vengono sentite le persone informate sui fatti. In questa sede è irrilevante un’eventuale confessione che sarebbe comunque inutilizzabile. Se nell’ambito di una audizione a mezzo SIT emergono indizi di reità a carico del dichiarante, l’esame viene interrotto, il dichiarante viene invitato a nominare un difensore e le sue precendenti dichiarazioni non possono essre utilizzate contro di lui. Se il dichiarante doveva essere sentito sin dall’inizio in qualità di indagato, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate neanche nei confronti di altri.
    Come vede, la legge prevede una serie di garanzie a tutela dell’indagato, funzionali anche a “dirigere” l’attività di indagine, che non può certo basarsi sulla speranza che il responsabile rilasci dichiarazioni autoaccusatorie che comunque dovrebbero essere reiterate successivamente e in presenza del difensore".


  • Bannato User

    Ed aggiungo:

    "Si presume che l’autore del reato sia l’intestatario della linea telefonica salvo eventuali elementi a discarico quali l’età o un lavoro che costringe a passare fuori casa tutta la giornata. Poi, le ripeto, dipende dal caso concreto, se ci sono figli in età di ragione l’accertamento sarebbe più complicato, verrebbero sicuramente sentiti tutti i familiari con le conseguenti determinazioni dell’autorità inquirente.".

    Quindi, la mera intestazione di un numero telefonico postula la condanna, pur in assenza di prove certe?


  • User Attivo

    in un'altra discussione nella sezione diritto web mi sembra si fosse detto che autoaccusarsi durante SIT senza che la PG intervenga in alcun modo è comunque una confessione valida. Ma potrei sbagliarmi, lascio parlare chi è più esperto.


  • Bannato User

    Da quanto ho studiato io, a Giurisprudenza, ma vorrei un intervento di qualche professionista, in sede di interrogatorio l'indagato ha diritto di mentire. In altre parole in reati del genere la prova deve essere ricercata in altri modi e non già tramite l'interrogatorio dell'indagato che, a meno che non sia un fesso, ovviamente negherebbe tutto. La polizia postale dovrebbe sequestrare il pc per trovarvi tracce del reato, pur se la cosa è dispendiosa e dunque si tende ad archiviare se il fatto denunciato è bagatellare.

    Tra l'altro, leggevo che spesso la PG ricorre ad un trucco: interroga l'indagato facendo apparire che lo stesso stia rendendo "dichiarazioni spontanee" (e dunque che stia parlando di sua libera iniziativa e non rispondendo a delle domande). Si tratta di un "trucco" molto usato per evitare le rotture degli avvocati.

    Però, rimarco, non sono che uno studente universitario, quindi vorrei gentilmente parer autorevoli nel forum.
    Grazie.


  • User Attivo

    @zippo56 said:

    Tra l'altro, leggevo che spesso la PG ricorre ad un trucco: interroga l'indagato facendo apparire che lo stesso stia rendendo "dichiarazioni spontanee" (e dunque che stia parlando di sua libera iniziativa e non rispondendo a delle domande). Si tratta di un "trucco" molto usato per evitare le rotture degli avvocati.

    Per esperienza personale confermo l'applicazione di questo "escamotage".

    Per il resto attendiamo il parere degli esperti


  • Bannato User

    Ho continuato la discussione qui,

    giorgiotave.it/forum/leggi-per-le-professioni-web/190786-sostituzione-di-identita-4.html

    ma purtroppo non ottengo risposte da esperti del settore.
    Tu che pensi Pumino, rileggendo gli ultimi interventi?