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@giurista said:
...Del resto chi ti denuncia per questo fatto?.
Non so...magari un'intercettazione sui cosiddetti "siti civetta"...
Anche se, mi pare di aver sentito dire, l'intercettazione è fonte di prova valida solo se finalizzata all'accertamento della diffusione, vendita, divulgazione....ma non ne sono del tutto sicuro di ciò.
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Ma no... devi scaricare o registrarti nei siti civetta.. e compiere qualche attività...
Tranquillo pumino...
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@giurista said:
Ma no... devi scaricare o registrarti nei siti civetta.. e compiere qualche attività...
Tranquillo pumino...Assolutamente tranquillo; nel senso che non ho motivo di preoccuparmi per cose che non ho mai fatto e mai mi sognerei di fare (salvo infermità mentale
).
Mi piace appunto, spaccare il capello in 4!
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Ma no Non mi riferivo a te nel senso che fai tu questa attività... Tranquillo si riferiva alle tue domande in punto di diritto...
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@giurista said:
Ma no... devi scaricare o registrarti nei siti civetta.. e compiere qualche attività...
Tranquillo pumino...Che poi se non erro, anche l'attività di contrasto ha norme estremamente severe e limitazioni, perchè è la stessa Polizia a compiere un reato quando diffonde file civetta, quindi può farlo sotto precise e stringenti regole per non essere accusata a sua volta di aver compiuto tale reato.
Oppure quando agisce sotto copertura, deve limitarsi a "osservare" senza interagire troppo, o invaliderebbe tutto se in qualche modo potesse aver spinto a compiere un reato, che non c'è prova che quella persone avrebbe altrimenti commesso.
Non è che la Polizia ti invoglia a scaricare, e se lo fai, allora ti cuce adosso il reato. Compierebbe così una grave violazione. Così non può mettere nel web file vietati per tempi lunghi e segnarsi tutti quelli che lo scaricano. La Polizia è soggetta alla legge, come tutti, quindi non può compiere reati per contrastarli. Se non in vie eccezionali e con stringenti regole.
Giurista mi correggerà se ricordo male.Piumino, quello di cui tu parli, immagino, sia la visione accidentale. In tal caso la visione, ad oggi, non è mai stata punita che io sappia, e mostra evidenti problemi probatori, perchè manca il fattore "consapevolezza" se sei su youtube o un sito di streaming video, clicci su un titolo "innoquo" e ti ritrovi un file vietato. Non hai scaricato, non hai condiviso, quindi non ci sono conseguenze. Scaricare, e soprattutto condividere, sono condotte pericolose, e per questo ogni tot mesi c'è sempre una retata su emule.
Quello che viene giustamente contrastato sono gli interi siti che fanno del materiale illecito la loro priorità, dove a quanto si legge anche dalle indagini, si accede solo su invito, password, o comunque cerchie ristrette. In quel caso, c'è la piena consapevolezza di ciò che si sta vedendo o scaricando. Per dovere di cronaca, però, c'è da segnalare l'articolo postato nella pagina precedente, un imputato fu ritenuto non colpevole, anche se era in siti vietati, perchè aveva semplicemente visionato e non scaricato. Ma la condotta rimane comunque pericolosa, e una sentenza non fa legge.
Comunque non è il tuo caso immagino, mi sembra di capire che parli di visioni accidentali e non volute. Se uno non si mette a cercare queste cose, non le trova di certo.Riguardo alla showgirl, il caso è stato archiviato poichè è stato impossibile dimostrare la sua minore età.
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@Pumino said:
Esatto.
E' proprio su questo che volevo fare luce. Cioè, tanti pervertiti se non fosse punibile la sola visualizzazione, potrebbero continuare a visionare approfittando di questo cavillo normativo...E sicuramente un buon perito può rilevare se si è trattata di visualizzazione volontaria o meno...
é stata ratificata la convenzione di Lanzarote
minori.it/sites/default/files/l_ratifica_convenzione_lanzarote.pdf
"Sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto é punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali"
Quindi sembra che la tua domanda ora abbia una risposta differente da quelle avute, poichè anche assistere senza scaricare è divenuto reato. O così mi sembra di capire.
Ciò potrebbe implicare alcuni problemi appunto con visioni accidentali e non volute, e se fino a oggi il confine era appunto nella parola "consapevolezza" (quindi scaricare volontariamente), oggi sembra che anche la visione, quindi ciò che va in cache, non necessariamente consapevolemnte, sia ritenuto un grave reato. Mi chiedo se ciò non possa portare problematiche.Così come problemi probatori. Fino a ieri se non erro, il mero IP non significava nulla. Una persona accusata di detenzione o diffusione (tramite retate su emule e affini) doveva durante la perquisizione essere trovata in possesso di suddetto materiale, non bastava aver intercettato un indirizzo IP. Altrimenti non era accusabile senza la prova concreta, l'ip identificato non significava nulla.
La visione invece, come quelle descritte da te piumino, si basa solo su un IP che si collega, quindi anche qui, ci sarebbero problemi probatori.
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La ratifica della convenzione è stata voluta proprio per internet.
Deve esserci comunque il dolo (voler assistere). Esistono per internet programmi che impediscono la visione di questi "accidentali" programmi....
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@giurista said:
La ratifica della convenzione è stata voluta proprio per internet.
Deve esserci comunque il dolo (voler assistere). Esistono per internet programmi che impediscono la visione di questi "accidentali" programmi....Ma in questi casi di ratifica delle convenzioni, si applica la legge dal momento in cui il paese la converte in legge o dal momento della convenzione?
Mi spiego, se Tizio nel 2008 "visionava" senza scaricare questi film illeciti, è già punibile per la "visione" (dato che la convenzione mi pare sia del 2007) oppure si fa riferimento alla legge nazionale che decorre dal 10/2012?
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Le disposizioni sono esecutive quando recepite con legge di ratifica.
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@giurista said:
Le disposizioni sono esecutive quando recepite con legge di ratifica.
Quindi, nella materia in questione, in Italia, da ottobre in avanti...Accidenti quanta ruggine nelle mie nozioni di diritto...
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Ma no...