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@giurista said:
Quando una normativa è nuova si va incontro alle difficoltà interpretative che, nel tempo, saranno risolte dalla giurisprudenza.
Faccio un esempio: nel reato di stalking è punito chi induce un grave stato d'ansia. Ebbene, la giurisprudenza punisce qualunque stato d'ansia...
I forum, blog etc... spesso sono mossi dalla "voglia che sia così".
La diligenza dell'uomo medio deve rivolgersi alla norma. Quindi, se si recherà dall'avvocato dovrà esigere un parere pro veritate, non difensivo, se interpreta da sè la norma si atterrà al tenore di quanto stabilito dal legislatore.
In tali materie siamo ancora agli albori. Ciò che posso dire è che il legislatore rigetta fortemente ogni attività diretta alla compromissione del minore, in ogni forma.
Quindi, visto il tenore letterale della legge, io non mi sentirei mai di consigliare al mio cliente di imbarcarsi in simili attività senza problemi...Concordo e mi sembra la condotta più corretta. Vorrei fare solo un osservazione.
Il fatto che esiste una sentenza (ancora unica nel suo genere essendo una normativa nuova), non orienta la giurisprudenza?
cioè il fatto che un tribunale, abbia decretato con sentenza che: "Debbono quindi essere esclusi dalla previsione normativa i disegni pornografici e dunque anche cartoni animati che rappresentano bambini e adolescenti di fantasia : la detenzione di siffatte immagini, ancorché riprovevoli per i loro contenuti contrari alla morale pubblica, sarebbe al più sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 528 CP"
non orienta a mettere nero su bianco che i disegni siano esclusi dalla normativa? Leggendola, il cittadino medio capirebbe questo.
E sarebbe paradossale, che per la stessa identica tipologia (disegni), la persona oggetto di questa sentenza sia stata assolta, e una futura sia condannata. Non è una tipologia di reato suscettibile di "variazione" da elementi soggettivi o dal contesto...o l'immagine è illecita o non lo è.
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Finchè non interviene la SC non vi è giurisprudenza. E anche quando interviene, spesso, si hanno contrasti giurisprudenziali.
In quei casi il tecnico del diritto cercherà il caso concreto che più si adegua a quello che interessa.
La sentenza che riporti, mi pare sia del tribunale di Milano, che ha giudicato in primo grado.
La strada è lunga...Da precisare che poi, anche in questa sentenza, non si esclude la rilevanza penale di una tale presunta condotta...la si qualifica solo in modo diverso.
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Ringrazio Giuristia per l'interessante scambio di opinioni.
@criceto said:
"la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".
OK questo mi chiarisce le idee, i manga di cui parlavo sono quindi legali.
Era proprio su questo punto che si dibatteva. Nella mia opinione quel comma esclude disegni (e quindi di conseguenza anche i manga di cui parlavi), ma Giurista faceva giustamente notare che non è così netta la separazione.
Inoltre, non è questione che si applichi o meno a un tipo di manga...i disegni sono disegni, tutti con la medesima creazione (foglio bianco, matita e fantasia), quindi o tutti hanno una "qualità di rapprensentazione che fa apparire come vere situazioni non reali" , o non ce l'ha nessuno. Sarebbe soggettivo andare a fare una differenza in base alla "bravura" del disegnatore come prima accennato, sempre di disegni 2d si parla.
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No, criceto...Se non ricomprendi il fatto nell'art. 600quater1 comunque lo ricomprendi nell'art. 528cp se pubblicato senza autorizzazione: "Art. 528. Pubblicazioni e spettacoli osceni
Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica,
introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti,
disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a
tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella
disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.
Tale pena si applica inoltre a chi:- adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti
indicati nella prima parte di questo articolo; - dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che
abbiano carattere di oscenità.
Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto
dell'autorità. "
- adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti
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No.. la giurisprudenza lo definisce come l'offesa al pudore. Quindi, in sintesi, ogni atto sessuale...
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Criceto, la giurisprudenza non condanna l'atto sessuale in sè.. ma la pubblicità di tale atto...
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No criceto, perchè non offendono il pudore. Nel caso di specie non conta cosa ne pensi tu o io o un altro... conta che vi siano persone che provano pudore circa certi atti.
Quindi, nel rispetto di tutti, si vieta la divulgazione senza autorizzazione.Gli animali non sono generalmente ricompresi in tale divieto. Dipende dalle pubblicazioni.
Comunque, criceto, io rispondo su ciò che dice la legge. Non mi interessa criticare la normativa atteso che io ritengo sia giusto rispettare il senso del pudore di tutti.
Poi, ognuno ha il diritto di pensare quel che vuole, ma, di fatto, la normativa è questa.
Dura lex sed lex.
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No. non basta una persona.
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@giurista said:
No, criceto...Se non ricomprendi il fatto nell'art. 600quater1 comunque lo ricomprendi nell'art. 528cp se pubblicato senza autorizzazione: "Art. 528. Pubblicazioni e spettacoli osceni
Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica,
introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti,
disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a
tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella
disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.
Tale pena si applica inoltre a chi:- adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti
indicati nella prima parte di questo articolo; - dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che
abbiano carattere di oscenità.
Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto
dell'autorità. "
questo si applica comunque solo a chi vuole farne commercio o pubblicarli, non halla mera detenzione (visto che mi pare criceto si riferisse alla pura detenzione)
- adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti
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@criceto said:
Questo è il VERO nocciolo della questione ....
Nel nostro paese i gidizi sono SEMPRE soggettivi ....
In parole povere une vera ed imparziale giustizia non esiste ... anzi non è mai esistita ...la Giustizia dovrebbe essere amministrata da macchine per avere la piena oggettività...e forse è anche un bene, per evitare conseguenze nefaste nell'applicazione esatta senza occhio critico.
Però è anche vero ciò che rileggendo tutta la discussione, era stato accennato, riguardo al concetto di "soggettivo"
E' impossibile stabilire, qualunque sia il contesto, l'età di una persona con esattezza. Quindi l'obiezione mossa a inizio topic credo sia fondata.
Magari Tizio ritiene che la protagonista di una foto abbia 18 anni, quindi la ritiene legale. Caio invece pensa ne abbia 17, quindi illegale...ma senza sapere chi sia, è difficile dire chi abbia ragione.Credo, ma magari mi sbaglio e sarà Giurista a dire esattamente, che in questi casi, dove la cosa sia molto soggettiva, non possa esserci condanna...cioè, la minore età del soggetto debba essere al di sopra di ogni ragionevole dubbio. Non può essere valutata a 17 anni, quando potrebbe anche averne 18, e non c'è metodo "oggettivo" per definirlo.
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Zeta_1, il detentore che non ha intenzione di neppure mostrare tali materiali non è punibile; sarà punibile chi li fornisce.
In diritto mai nulla può essere soggettivo (tenendo presente che, il Giudice. è comunque una persona e non una macchina). Devono esserci degli elementi oggettivi per stabilire che, il soggetto dei materiali, è un minore d'età.
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Ma se invece, venisse trovato del materiale illecito nella cosiddetta "cache"...ovvero nei file memorizzati automaticamente dal pc in seguito a visualizzazioni di siti?
Perché, non ho capito, visualizzare on-line è lecito o no?Non che mi interessi personalmente, è solo per capire....
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Il materiale illecito resta illecito. Quindi non può nè essere visualizzato nè altro.
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@giurista said:
Il materiale illecito resta illecito. Quindi non può nè essere visualizzato nè altro.
Ok.
Ma supponiamo che un pedofilo conosca un sito che fornisce in visione on-line gratuita questo materiale (tipo youtube, per intenderci).
Egli si connette e visiona (non scarica nulla, perché on line) ma nella "cache" o "file temporanei" (salvati automaticamente dal sistema) rimane traccia delle sue frequentazioni...non necessariamente il file o parte di esso...magari una traccia che solo un perito potrà decifrare...Ecco, questa condotta sarebbe punibile?