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Diritti d'autore per proiezioni cinematografiche
Salve a tutti,
io e un mio amico siamo interessati ad allestire una sorta di "festival" filmico, la fortuna è che il padre di questo mio amico ha una struttura con all'interno una sala cinematografica ridotta (credo massimo 200 posti). L'idea sarebbe quella di fare delle proiezioni di cortometraggi di amici studenti ogni sera per 4 giorni seguite dalla proiezione di un film vero e proprio da noi selezionato e con un tema inerente, la sera del quarto giorno ci sarebbe poi stata la premizione del corto vincitore.
So che per i corti non ci dovrebbero essere problemi essendo opere dei ragazzi si può chiedere direttamente a loro per quanto riguarda lo sfruttamento dell'opera. Ma per i flm veri e propri non sapevamo come muoverci.
Sono andato sul sito della siae dove però c'è scritto che essa non fa da intermediaria per le proiezioni cinematografiche e che vanno contattati direttamente i possessori dei diritti.
Quindi dovrei chiamare direttamente le case di produzione dei film, o la casa che la distribuisce in italia?Ho inoltre letto che se non vi è scopo di lucro non ci sono problemi, se facessimo l'iniziativa gratuita per gli spettatori siamo esonerati dal pagare i diritti? (mi sembra strano)
Vi sono opere cinematografiche che hanno perso i diritti d'autore perchè molto datate? (sono ignorante in materia e voglio sapere il più possibile)Grazie in anticipo
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nessuno riesci a darmi una mano?
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Ciao Bran. Benvenuto nel Forum Gt.
La legge sul diritto d'autore, dove puoi trovare tutte le informazioni, visto che vuoi sapere il più possibile è la seguente:Legge 22.04.1941 n° 633 , G.U. 16.07.1941.
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Gli avevo già dato una lettura veloce, ma faccio fatica a capire il linguaggio e soprattutto non so dove guardare per quello che cerco... soprattutto per sapere che implicazioni può avere sul costo dei diritti se facciamo la proiezione senza scopo di lucro.
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[CENTER]Art. 15.[/CENTER]
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell'opera musicale, dell'opera drammatica, dell'opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell'opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.Questa norma risponde alla tua domanda. Laddove l'opera sia eseguita pubblicamente, e cioè al di fuori delle ipotesi presviste al secondo comma, si deve pagare il diritto d'autore.
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Grazie