• User Newbie

    Atti compiuti da A.U. Srl non iscritto in CCIAA

    Salve ho una domanda da porre un atto compiuto da un ipotetico ammnistratore come ad esempio la procura alle liti per stare in giudizio la società è valido anche se lo stesso amministratorew non risulta in cCIAA??
    l'altra parte non può opporre illegittimità di stare in giudizio e quindi la nullittà dell'atto??
    Grazie


  • User

    Se ti riferisci all'iscrizione nel registro delle imprese, è noto che la personalità giuridica per una s.r.l. nasce con tale iscrizione.

    Tuttavia spesso i soci o i promotori stipulana contratti o atti giuridici in nome della società prima dell'iscrizione.

    La procura alle liti è valida, ma dovrà esserci una ratifica da parte della società, cioè un atto formale con cui si accetta l'operato dell'amministratore.


  • User Newbie

    No io mi riferisco al fatto che l'amministratore iscritto in CCIAA non è quello che ha firmato la procura alle liti (in effetti da una visura storica risulta sempre lo stesso a.u. il quale non coincide con l'ipotetico amministratore che ha firmato la procura alle liti) quindi secondo me la procura alle liti è nulla in quanto la società non può apporre ai terzi che chi ha firmato la procura è o era l'a.u. come loro sostengono (in quanto non è stato comunicato alla CCIAA il nominativo di questo nuovo A.U.)
    Giusto?


  • User

    No,

    solo se la firma è illeggibile e non permette il riconoscimento della persona che ha firmato l'atto è nullo.

    Il registro delle imprese rende opponibile ai terzi i fatti in esso registrati, quindi se quel signore non è amministratore e stipula atti in nome della società, la società può opporre la mancanza di rappresentanza, e non ritenersi vincolata dalla manifestazione di volonta di quel soggetto il quale ne risponderà personalmente, art. 2193 c.c.

    A livello processuale, la mancanza del potere di rappresentanza rende nullo il procedimento in quanto manca lo jus postulandi.

    La controparte, deve avere la possibilità di controllare se sussiste tale potere di rappresentanza, per cui si va a guardare il registro delle imprese.

    Il fatto che manchi il nome nel registro non rende nullo l'atto per il solo fatto che non c'è nel registro, ma legittima la controparte a presumere, e quindi ad eccepire, la mancanza della rappresentanza.

    L'art.182 c.p.c., prevede che ?Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza, o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l?assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L?osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione?.

    Quindi, come dicevo la società può sia provare che il soggetto aveva il potere di rappresentanza, sia fare una rinnovazione della procura.


  • User Newbie

    nel caso di specie questi hanno cambiato persona (a dire loro come amministratori due volte) e non è mai stata fatta la modifica in cciaa (inquanto sono in contenzioso con l'ex amministratore originario - iscritto in cciaa- nonchè ex socio . Secondo te essendo io la controparte mi consigli di eccepirgli art. L'art.182 c.p.c ???
    grazie
    e come potranno sanare??


  • User

    Mi è difficile darti un consiglio non conoscendo bene il caso, e visto che hai già dato mandato ad un difensore, questi ti consiglierà per il meglio conoscendo la pratica.

    Rimanendo a quanto scritto sopra, se ritieni che l'annullamento degli atti sia a te favorevole fai eccezione e vedi il Giudice cosa decide.