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- Querela archiviata - Azione Civile?
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Mah... bisognerebbe conoscere la conversazione...
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Beh si trattava di continue lusinghe, con finalità di adescamento e incontro, spesso condite da espressioni piuttosto esplicite ...
Tra l'altro, per timore, la ragazza aveva dovuto cambiare alcune sue abitudini...e per l'ansia derivante aveva avuto alcune crisi di panico (con tanto di certificati medici).
Poi il tizio non si è più rifatto sentire, e quindi la questione morta li (pensavamo) e non è stata fatta alcuna denuncia o esposto alle autorità
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Dopo alcuni mesi il tizio si rifà vivo, e da lì il mio sfogo con relative conseguenze...Come dicevo, la Postale volendo avere un quadro chiaro della situazione ci ha richiesto quelle conversazioni...e le abbiamo fornite.
Ora non so (ma spero) se porteranno a qualcosa di concreto, indipendentemente dal mio caso, perchè non si può permettere che circolino persone del genere.Fatto stà che il mio Avv. pensava di "ricattare" il querelante sulla base di queste conversazioni. Nel senso "tu ritira la querela, e noi non diciamo nulla delle tue maialate alle ragazzine" (anche se le autorità lo sanno già).
Però non so, se tutto ciò possa avere fondamento ...
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Se è archiviata la querela non vedo perchè tu ebba metterti in altri pasticci...il tuo avvocato ha suggerito una cosa poco corretta e che potrebbe causarti ulteriore disagio.
Aspetta di conoscere il motivo per cui è stata archiviata.
La notizia data alla Procura potrebbe integrare il reato di stalking che, nei confronti di un minore, è procedibile d'ufficio ovvero circonvenzione d'incapace.
Ribadisco... si dovrebbe leggere che vi è scritto nonchè le repliche della minore.
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Non è archiviata; è stata richiesta l'archiviazione ...
Forse è meglio che abbandono i miei pensieri dedicandomi ad altre occupazioni...magari nel frattempo il querelante muore ...
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Pumino...sono rari i casi in cui a seguito della richiesta il gip decida altrimenti...stai tranquillo e aspetta di conoscere i motivi. Poi si potranno formulare ipotesi fondate.
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" sono rari i casi in cui a seguito della richiesta il gip decida altrimenti "
ah!! ora mi è tutto più chiaro!
Anche su questo non ero del tutto afferrato ...Pertanto la ringrazio per la consulenza e la pazienza dimostrata!
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@giurista said:
Ma stia tranquillo!... a meno che non ha arrecato un danno significativo (perdita del lavoro etc) che la p.o. deve dimostrare, al massimo la condannano a pagare 1000/2000 Euro di danno morale oltre alle spese legali (max 3000 Euro oltre iva cpa 12,50%).
E in caso di danno significativo fino a dove si può arrivare ????
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Te l'ho già detto... dipende dal danno...
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"La diffamazione consiste anche nel dire fatti veri che ledono l'altrui reputazione a due o più persone anche non contemporaneamente presenti.
Non conta il mezzo di comunicazione."Come, come come????
è una battuta spero!
Altrimenti tutti i commenti sui vari siti web / forum dei "furboni" sarebbero diffamazione???
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Si deve bilanciare il diritto di critica tra un interesse giuridicamente rilevante e l'offesa all'onore e alla reputazione.In sintesi, si deve valutare il caso concreto. Riporto 2 massime oramai passate ala storia che possono dare un'idea di come è regolata la materia:
In tema di diffamazione a mezzo stampa, la veridicità dei fatti riportati, la pertinenza della notizia e la continenza di questa costituiscono canoni comparativi che il giudice del merito deve utilizzare per svolgere l'accertamento intorno alla sussistenza del diritto di cronaca e di critica e, dunque, intorno alla liceità o meno dell'espressione giornalistica utilizzata. Tuttavia, non ogni inesattezza conferisce di per sé stessa carattere diffamatorio all'articolo giornalistico, essendo pur sempre necessario che il giudice accerti se la discrasia tra realtà oggettiva ed i fatti così come esposti nell'articolo abbiano effettivamente la capacità di offendere llaltrui reputazione. Costituisce questo un giudizio di merito che, se motivato in modo congruo e logico, resta immune da censure in sede di legittimità (Cassazione civile sez. III 19 novembre 2010 n. 23468 conforme a Cass. 18 ottobre 2005, n. 20140).
E' necessario pesare quindi ogni parola senza temere di affermare la verità. In questo senso, non integra il reato di diffamazione la condotta del condomino che definisce pubblicamente latitante e incompetente l'amministratore di condominio; nella specie, infatti, sussiste la scriminante del diritto di critica (la Corte ha osservato che rivolgendo delle critiche all'operato dell'amministratore, per le gravi carenze di manutenzione del palazzo e invitando gli altri condomini ad attivare i loro poteri di controllo sull'amministratore, il condomino-imputato aveva esercitato non solo il proprio diritto di libera manifestazione del pensiero, ma anche lo specifico diritto, quale condomino dello stabile, di controllare l'operato dell'amministratore e di denunciare le eventuali irregolarità riscontrate. In particolare, la parola latitante non determinava alcuna aggressione alla sfera morale dell'amministratore, ma solo una censura delle attività non svolte; in tale contesto, tale termine era stato usato nell'accezione corrente di qualcuno che evita di farsi vedere al fine di non ottemperare ai suoi doveri, per i quali è pagato), Cassazione penale sez. V 11 novembre 2010 n. 3372.In sintesi, costituisce diffamazione ogni espressione offensiva e gli epiteti recepiti come socialmente denigratori; le informazioni denigratorie anche se vere che non rientrino nel pubblico interesse non siano riportate con obiettività e corretteza di linguaggio.
la diffamazione tramite internet costituisce un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità. Del resto, essendo internet un potente mezzo di diffusione di notizie, immagini ed idee (almeno quanto la stampa, la radio e la televisione), anche attraverso tale strumento di comunicazione si estrinseca il diritto di esprimere le proprie opinioni, tutelato dall'art. 21 cost., che, per essere legittimo, deve essere esercitato rispettando le condizioni e i limiti dei diritti di cronaca e di critica, Cassazione penale sez. V 01 luglio 2008 n. 31392.
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Ma nel caso scoprissi che la parte offesa volesse intentarmi una causa per risarcimento danni; sarei ancora in tempo a "donare" tutti i miei beni a terzi per evitare pignoramenti?
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Fino all'esecuzione si è in tempo salvo revocatorie. Ma se l'azione di risarcimento danno non è stata ancora esperita la revocatoria non ha successo.
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Quindi, ora come ora, e fino al momento di un eventuale rinvio a giudizio, sarei in tempo?
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Teoricamente si è in tempo sino allla liquidazione del danno in sentenza. Ma se si prendono queste decisioni prima è meglio è.
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Potrebbe anche essere disposto un sequestro conservativo prima della sentenza?
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Sì. E' previsto dall'art. 316 cpp ma la parte istante deve dimostrare il fondato timore di dispersione del patrimonio. (fumus boni iuris e periculum in mora)
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quale può essere un "fondato timore" ?
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Elementi che possano far dire che l'imputato potrebbe liberarsi dei suoi beni. Per es. il patrimonio è incapiente per il risarcimento del danno..o appena capiente.
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Ma potrebbe essere concretamente praticabile nei miei confronti, nel mio caso?