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srl in perdita
Buongiorno,
sono socio di una srl (da cui stò tentando di uscire).
Il commercialista ci ha anticipato che a fine 2011 chiudiamo in perdita,
la cifra esatta non si sà ma in pratica il capitale non è più di 10.000,00
Euro (spero di essermi spiegato).Il commercialista, con il quale sono in rotta, dice che dobbiamo andare dal notaio.
E' vero ?
A fare cosa?
Entro quando ?Ringrazio per ogni risposta.
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La perdita ha eroso il capitale sociale per più di 1/3, portandolo al disotto del minimo legale (?10.000,00 nelle SRL v. art. 2463 c.c.) e quindi si ritiene verificata una causa di scioglimento della società (v. art. 2484 c.c.) e, pertanto, l?amministratore deve ?senza indugio? convocare un?assemblea affinché i soci deliberino la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale (v. art. 2482 ter c.c.). L?amministratore deve presentare in assemblea una relazione sulla situazione patrimoniale della società. L?assemblea si deve svolgere in presenza di un Notaio e la decisione deve essere presa con le maggioranze previste per le modifiche all?atto costituivo. Ai soci spetta il diritto di opzione in proporzione alla partecipazione posseduta, non è consentito limitare o escludere tale diritto.
In alternativa alla delibera di riduzione-aumento del capitale sociale i soci potranno decidere di trasformare la SRL in una società di persone. Per tali società, infatti, la legge non impone un capitale minimo ma di conseguenza i soci perderanno il beneficio della responsabilità limitata previsto per le società di capitali. I soci assenti o dissenzienti hanno facoltà di esercitare il diritto di recesso dalla società.
Se l?assemblea non delibera l?aumento di capitale o la trasformazione della società, l?amministratore deve mettere in liquidazione la società. Perdita che intacca integralmente il capitale sociale. Sebbene gli articoli 2447 e 2482 ter c.c. facciano riferimento alla sola ipotesi di riduzione del capitale al di sotto del limite legale, e non ai casi di perdita che intacchi integralmente il capitale sociale, per giurisprudenza e prassi consolidata a tale fattispecie vengono applicate norme e principi in gran parte equivalenti.
Nel concreto:
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copertura della perdita mediante versamento di denaro a fondo perduto o rinuncia dei soci ai crediti;
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azzeramento del capitale sociale con assorbimento delle perdite per l?intero ammontare;
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successivo aumento di capitale fino al minimo legale.Il capitale sociale, intaccato dalla perdita, deve essere prima azzerato e successivamente aumentato fino ad una cifra pari al minimo legale.
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