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Scusate la mia ignoranza è diffamazione se dico "Tizio è stu..do" ma se dico "Tizio produce le sedie di pioppo invece che di ulivo come scrive in etichetta" se è vero non corro rischi?
Quindi se non si danno giudizi personali me si dice "la verità" su questioni oggettive citando la fonte di informazione non si corre rischi?
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@bsaett said:
Ciao g_p,
non vedo su cosa ci sia da mettersi d'accordo.
Se Tizio diffama Caio, Caio potrà sempre denunciarlo per diffamazione, perchè così dice la legge.
Il "messaggio di consenso", non consente nulla, non stiamo parlando di privacy....Per quanto riguarda il mettersi d'accordo:
Criceto ha detto: "se invece di dirlo lo scrive"..una persona che non sa niente di legge pensa:"se lo scrive non posso essere denunciato per diffamazione"..poi lei ha detto che invece si può essere denunciati lo stesso. Da quello che capisco io, se 2 persone dicono cose opposto, c'e bisogno di mettersi d'accordo..non trova?Per quanto riguarda il "messaggio di consenso": esso può o non può essere utilizzato come difesa?
ps. Io, per non sapere niente di legge, la vedo così: è come se una persona "x" dice alla persona "y" che vuole morire e di ucciderla: y la uccide e poi viene condannata per omicidio anche se era "x" che gliel'aveva chiesto. Non mi sembra giusto. Da qui nascono i dubbi sull'utilità o meno del "messaggio di consenso"..se Tizio dice a Caio di poter scrivere quello che vuole, non capisco il motivo del quale Tizio possa denunciarlo lo stesso quando era espressa volontà di Tizio che venisse pubblicato un blog (nel nostro caso) in qui Caio scrivesse quello che gli aveva detto..
Questi sono i dubbi..Perchè non ha valore il messaggio di consenso? (perche da quel poco che ho capito il messaggio di consenso non vale nulla)..
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Un reato è sempre un reato...Se Tizio dice a Caio "puoi dire tutto quello che vuoi su di me" e poi Caio dice qualcosa di molto sconveniente/offensivo su di lui, può essere accusato di diffamazione. Mi sembra chiaro che in tribunale "mi aveva detto che potevo dire quello che volevo..." non regga molto come scusante.
Non penso però che si possa essere accusati di diffamazione se si fa riferimento a questioni oggettive delle quali si hanno prove certe.
Il "messaggio di consenso" in questo caso non vale niente. Probabilmente criceto si riferiva ad altri casi nei quali un'autorizzazione scritta può valere mentre una orale no (per esempio per il testamento).
Ciao
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Ciao G_p,
non so cosa intendesse Criceto.
Ribadisco che non siamo in presenza di diritti disponibili, nè sono consentiti nell'ordinamento italiano le autorizzazioni preventive a commettere reati. Cioè non esiste una norma che prevede la possibilità di autorizzare altra persona a commettere un reato tenendolo immune dalle conseguenze. E per fortuna aggiungerei, altrimenti sarebbe possibile estorcere un consenso ad un terzo e poi ucciderlo con un consenso scritto che ci esime da conseguenze.
Di conseguenza, qualsiasi cosa dica (o scriva) Caio, se Tizio lo diffama potrà sempre essere denunciato dopo. Ovviamente è anche possibile che poi Caio non lo faccia, ma questo è altro discorso, e suggerirei di evitare di porsi in una condizione di rischio evidente.Il discorso sulla configurabilità della diffamazione è diverso. Fermo restando che l'interpretazione della norma rimane di competenza di un giudice, in linea di massima è vero che scrivere qualcosa che mette in cattiva luce altra persona non dovrebbe essere considerata diffamazione se quella cosa è vera ed è dimostrabile. E' anche vero, però, che si può essere condananati per diffamazione anche scrivendo cose del tutto vere, se quelle cose vengono presentate in maniera comunque denigratoria ed offensiva. A grandi linee si può dire che si dovrebbe rimanere esenti da condanna nel momento in cui si racconta un fatto vero, dimostrabile e lo si fa in maniera oggettiva senza eccedere con espressioni allusive e dubitative che possano far pensare chissà chè.
Come dicevo questa valutazione spetta al giudice in quanto interprete della legge.
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Ciao Criceto,
ho risposto nel post precedente. Dire il vero non è sufficiente, è anche necessario che il racconto sia oggettivo e non allusivo.
Tra l'altro, dire "Tizio non paga i suoi debiti" comporterebbe la necessità di dimostrare che non paga tutti i suoi debiti, per cui facilmente una frase del genere potrebbe portare a rischi. Meglio dire "Tizio non paga il debito tale!".
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No, se il fatto è raccontato in maniera allusiva può configurarsi diffamazione anche in presenza di un fatto vero e dimostrabile.
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"Allusivo" non è un termine legale, ma un termine comune. Diciamo che se io racconto un fatto vero, tipo che Tizio ha rubato una macchina una volta, ma nel contempo il racconto è strutturato in modo da lasciar intendere che Tizio sia dedito a questa attività, allora l'allusione può portare ad una condanna per diffamazione. COme già detto molto dipende dall'interprete del caso, il giudice.