• User Newbie

    E' più affidabile chiedere un accertamento tecnico preventivo 'classico'?

    Dopo aver richiesto un vostro consiglio giorni fa, è sorto nel frattempo un altro problema con il mio avvocato che vi espongo ora.

    Nel maggio 2009 ho effettuato privatamente un intervento di chirurgia plastica di ginecomastia che mi ha procurato cicatrici bruttissime.Ottenuta con molte difficoltà la cartella clinica dal chirurgo 'ostruzionista' e avuta una valutazione dei danni dal mio medico legale,ho tentato con il mio avvocato un procedimento di Mediazione nel maggio 2011,che è però fallito perché il chirurgo non vi si è presentato.Ora,volendo io a breve effettuare un altro intervento presso un altro chirurgo(perchè la ginecomastia è rimasta e le ghiandole mammarie non mi sono state rimosse nel precedente intervento nonostante fosse volto proprio a questo scopo)ho proposto al mio avvocato un Accertamento Tecnico Preventivo ex art.696 c.p.c. classico(non bis)non volendo aspettare i lunghi tempi di un giudizio civile.In tal modo potrei fotografare tramite CTU la mia situazione fisica attuale e farla valere come prova in un futuro giudizio civile,avendo le mani libere di fare un altro intervento in attesa del lungo giudizio civile.Il mio avvocato mi ha invece obiettato che nel mio caso non sarebbe possibile ricorrere per l'Accertamento Tecnico Preventivo classico(art. 696 c.p.c.)per due motivi:1) è solo un danno estetico e secondo lui non sarebbe dimostrabile il periculum in mora nè l'urgenza di fare un altro intervento;2) è passato molto tempo dall'effettuazione dell'intervento(maggio 2009)e secondo lui non ci sarebbero i requisiti dell'urgenza.Secondo lui posso solo chiedere una Consulenza Tecnica Preventiva(art. 696 bis c.p.c.).Io però sono contrario a questa consulenza conciliativa ritenendola inutile:dato che il chirurgo non si è presentato alla Mediazione,sicuramente non si presenterà nemmeno alla consulenza conciliativa davanti al CTU.E inoltre la rilevanza della relazione del CTU,se la controparte non vuole partecipare alla consulenza tecnica preventiva(art. 696 bis c.p.c.),è ridotta rispetto alla rilevanza della relazione del CTU in un accertamento tecnico preventivo classico(art. 696 c.p.c.).Insomma,in un futuro giudizio civile tale relazione del CTU 'conciliativa' sarebbe una mera acquisizione di atto se(come è molto probabile)la controparte osteggerà la conciliazione e il giudice potrà chiedere un ulteriore ATP nel corso del lungo giudizio civile, il che andrebbe a mio detrimento ai fini probatori avendo intenzione di fare un altro intervento chirurgico a breve. Invece nell'ATP classico la relazione del CTU ha un'influenza maggiore sul giudizio civile successivo.Insomma,io ritengo di avere tutti i requisiti per chiedere un ATP classico ex art.696 c.p.c. : la mia intenzione di fare un altro intervento dovrebbe bastare a dimostrare al giudice il pericolo che le prove vengano distrutte e pertanto la necessità di 'fotografarle' adesso con un ATP classico.Inoltre, aspettare significherebbe far crescere maggiormente le mie ghiandole mammarie,di qui l?urgenza di operarmi subito ora e chiedere un ATP classico che attesti la mia situazione attuale. Ciò detto, avrei secondo voi i requisiti per chiedere un ATP classico? Il mio avvocato si sbaglia nel non ritenerlo possibile?
    Vi ringrazio per la vostra cortese risposta


  • User Attivo

    Tra cliente ed avvocato non mettere il dito. Comunque, in linea di diritto, l'A.T.P. condotto a' sensi dell'art.696 o 696 bis C.P.C. sono strumenti utili. Nel secondo caso, non mi pare inutile il procedimento anche se il medico non si presentasse. Il risultato della relazione del C.T.U. si avrebbe comunque ed Egli rinuncerebbe ad una difesa preventiva. Inoltre, il Bis concede anche di identificare la causa del danno e così di quantificarlo in moneta.