• User

    Socio di minoranza - scontento - in srl

    Ciao a tutti, conosco un socio di minoranza "scontento" di una srl e vorrei un aiuto per capire le possibili vie di uscita.

    La srl esiste da una ventina d'anni e per quanto ne so non è in nessuna delle condizioni previste per recedere.

    Il socio di maggioranza non è interessato all'acquisto di questo circa 20%, per cui non so proprio a chi altro potrebbe cederle.

    La società va molto bene e si occupa di materie plastiche, il valore delle quote è ingente (milioni di euro).

    Idee ?


  • User Attivo

    La questione non è di facile soluzione se l'atto costitutivo non dice nulla a proposito. Pertanto come prima indicazione le consigilerei di verificare attentamente questo e poi magari si potrà approfondire altre eventuali soluzioni. Saluti


  • User

    La via dello statuto per il recesso non sembra lasciare speranze per cui resta solo la possibilità di trovare qualcuno interessato all'acquisto e poi vedere se il socio di maggioranza eserciterà o meno la prelazione.

    E qui torniamo al punto di partenza, chi può essere interessato a delle quote di minoranza ?

    A parte i concorrenti non mi viene in mente altro.


  • User Attivo

    Quindi esiste una prelazione nel caso di cessione delle quote? cosa dice esattamente lo statuto?
    In questi casi comunque è sempre bene cercare un accordo con l'altro socio, se possibile. Saluti


  • User

    Art. 8 - Diritto di prelazione. Ogni socio ha il diritto di prelazione sull'acquisto delle quote sociali che vengono cedute dagli altri soci in proporzione della quota da ciascuno posseduta. Il socio che intende cedere tutta o parte della sua quota dovrà offrirla con lettera raccomandata R.R., indirizzata a ciascun socio, al domicilio risultante nel libro dei soci specificando prezzo e condizioni dando come termine della prelazione almeno trenta giorni.
    Scaduto tale termine, senza che sia stata esercitata la prelazione, sarà libero di vendere alle condizioni indicate, purchè perfezioni l'operazione entro novanta giorni. Ogni socio esercitando la prelazione può dichiarare di rendersi acquirente della parte di quota per la quale gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione.
    Analoga disciplina sarà osservata anche per la cessione di diritti di opzione in caso di aumento di capitale. Il diritto di prelazione non sussiste in caso di cessione di quote fra parenti entro il terzo grado e del coniuge.
    Il socio potrà cedere la propria quota o l'usufrutto della stessa a terzi senza seguire la procedura di cui sopra, quando ottenga il consenso scritto di tutti gli altri soci.

    L'accordo è stato lungamente cercato ma non si è arrivati a nulla.


  • User Attivo

    Salve sailer, visto che l'accordo non si trova non rimane che agire in altro modo. Le consgilio di consultarsi con un professionista che la guidi in questa azione. saluti