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    Calunnia e diffamazione

    Gentili utenti di ForumGT Vi chiedo un parere in merito alla mia situazione ringraziandovi anticipatamente e sperando in una vostra risposta, in quanto sono molto amareggiato per quanto accadutomi.
    Ho accusato di fatti veri un ex amico ad una persona, essendo stato provocato da questi da accuse infondate tramite e-mail. L'ex amico mi ha querelato portando l'email con le accuse che gli rivolgevo in questura. A distanza di 1 anno e mezzo dai fatti mi arriva l'avviso di proroga delle indagini a mio carico per i reati di diffamzaione e calunnia. Ma la calunnia in questo caso esiste?? Ho letto cercando in rete che il reato di calunnia si attiva qualora una persona denunci formalmente alle autorità un altra persona per fatti che sa non essere veri, oppure si simulino le tracce di un reato con lo stesso dolo. Nel mio caso, io ho sì accusato l'ex amico ma non ho sporto denuncia formale contro di lui e non ho simulato nulla. Semmai è stato lui a mettere a conoscenza l'autorità dei fatti! Il reato può sussistere anche se l'accusa si comunica ad una persona? E' questa la simulazione?
    La diffamazione poi, esiste solo se si comunica a più persone non solo ad una! La diffamazione non mi preoccupa ma la calunnia è un reato pesante. Se l'ex amico dovesse rimettere la querela resterebbe in piedi la calunnia, ma rimettendo la querela quali possibilità ci sono che il P.M archivi tutto? Considerando che io ho precedentemente querelato l'ex amico per molestie e minacce? Grazie mille...


  • User

    Quoto la tua teoria, e segnatamente:
    **Ingiuria, diffamazione, calunnia ** Commette il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ed è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a ? 516,46.
    Commette invece il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi offende l'altrui reputazione in assenza della persona offesa. In questo caso la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a ? 1032,91.
    Dall'ingiuria e dalla diffamazione deve distinguersi il reato di calunnia (art. 368 c.p.) che si ha quando taluno, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato. Per il reato di calunnia la pena è della reclusione da due a sei anni, salvo i casi di aggravante. La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che sia iniziato un procedimento penale a carico della persona offesa dal reato, essendo sufficiente la mera potenzialità che un tale procedimento si avvii. :ciauz: