• User Newbie

    quota srl e comunione legale tra coniugi

    Buon giorno a tutti! Sto cercando di trovare una risposta ala seguente questione. Tizio possiede una certa quota della società ALFA s.r.l., presso la quale presta pure la propria attività lavorativa, non so a che titolo. Nel contempo Tizio è sposato con Caia in regime di comunione dei beni. Tizio e Caia stanno per separarsi e Tizio, e soprattutto gli altri soci della srl, vorrebbero sapere che fine fanno le quote sociali. Da quanto ho potuto capire, le quote di una società di capitali cadono in automatico nella comunione, quindi Caia dovrebbe rimanere nella compagine sociale anche dopo la separazione.Ha qualche rilevanza il fatto che Tizio sia anche socio lavoratore? C'è un modo per estromettere Caia dalla società che è composta e gestita da Tizio e da tutti suoi fratelli e genitori?Grazie infinite e a tutti!


  • Bannato User

    In questo caso Caia potrebbe uscire dalla compagine societaria solo venendo liquidata.
    I rapporti di parentela tra i soggetti che fanno parte della Società Alfa non vengono in rilievo trattandosi di un'attività che ha una precisa forma giuridica ovvero quella di S.r.l. in assenza della quale si sarebbe potuto parlare di Impresa Familiare ex art. 230bis c.c..

    Nemmeno ha rilievo che Tizio presti lavoro nella Società.

    I titoli come le partecipazioni societarie sono beni che se acquistati in costanza di matrimonio in presenza del regime matrimoniale della Comunione legale ricadono automaticamente in essa.


  • User Newbie

    GRAZIE INFINITE.Era proprio come temevo...Sapevo che i rapporti di parentela non rilevano nel caso di specie, essendo la società un soggetto giuridico a se stante. Ho inserito il dettaglio per lasciare intendere che nessuno dei soci ha piacere di tenersi nella società Caia fedifraga, la quale, nullatenente ed economicamente dipendente dal marito, ha tutto l'interesse a non mollare la presa.Ma a questo punto qual'è il modo per liquidarla? Si può liquidare la sua quota pur senza il suo consenso?Ovviamente il fatto che la separazione venga eventualemnte pronunciata con addebito a carico di Caia nulla rileva per quanto attiene ai beni della comunione...:?La mia idea sarebbe quella di suggerire a Tizio di proporre una certa cifra a Caia in cambio della sua quota, a meno che non esista un modo più immediato e meno costoso per Tizio per estrometterla...Ancora tante grazie!!!!:ciauz:


  • Bannato User

    ovviamente non esistono metodi coattivi per obbligare un soggetto a vendere una propria quota.

    Si può sicuramente offrire una cifra in cambio della quota ...è perfettamente legittimo ovviamente con il consenso dell'altro.

    L'infedeltà di Caia può portare ad una separazione con addebito che però non pregiudica i beni che sono sempre in comunione legale.

    Le ricordo che la comunione dei beni tra i coniugi si scoglie con lo scioglimento del matrimonio stesso.

    Su particolari beni, quindi, viene ad applicarsi la comunione residuale che ha lo scopo di garantire al coniuge proprietario del bene, o che esercita un'attività separatamente dall'altro, di destinare i frutti ed i proventi al soddisfacimento delle proprie personali necessità.

    Nella fattispecie la circostanza che Tizio presti la propria attività lavorativa nella società può produrre un qualche effetto successivamente allo scioglimento del matrimonio.
    Le riporto la massima di una Sentenza del Tribunale di Roma su di un caso analogo: ****di Roma 18/2/94 -

    "Le quote di società a responsabilità limitata acquistata dal coniuge in regime di comunione legale va inclusa nella comunione "de residuo", in base al carattere dell'impegno economico, quando per l'effettivo coinvolgimento del socio nella vita sociale risulti che la partecipazione costituisce uno strumento per l'attività professionale del coniuge acquirente e non un investimento suscettibile di tradursi in immediata ricchezza. "


  • User Newbie

    Direi che la sentenza citata fa esattamente al caso mio. Tizio trova nella società in questione e nell'attività lavorativa in essa prestata, l' unica fonte di reddito sua e del proprio nucleo familiare e la partecipazione sociale non è da considerarsi un mero investimento. Quindi si potrebbe tentare di percorrere la strada della comunione de residuo, sperando che la giurisprudenza sia quanto più possibile allineata. Dai testi che ho a disposizone vedo che la comunione si scioglie già al momento della separazione dei coniugi, senza necessità di attendere la pronuncia di divorzio, il che vuol dire che la "questione" si potrebbe risolvere abbastanza in fretta.
    Certo è che Tizio avrebbe potuto interpellarmi un pò prima...avrei potuto espirmere il mio giudizio su Caia, o, quantomeno suggerire la separazione dei beni!!!!!(Giusto per sdrammatizzare...).
    Ancora mille grazie.