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Contratto stipulato a mia insaputa
Buongiorno,
ho affittato per alcuni mesi un appartamento a Milano. Visti gli accordi con l'agente immobiliare, dato che comunque avrei affittato la casa solo per un breve periodo, avrei dovuto pagare direttamente i consumi di energia elettiva e gas. Ma alla stipula del contratto d'affitto qualcuno (presumo la proprietaria) ha stipulato un contratto a mio nome con una società di fornitura di energia elettrica e gas, senza che io fossi informata o contattata, né dalla proprietaria né da questa società. Mi sono accorta di questa cosa quando mi è arrivato il contratto da firmare e a questo punto mi sono rivolta all'agente immobiliare, attraverso cui tenevo tutti i contatti con la proprietaria. Una lettera di accompagnamento del contratto riportava che se non l'avessi rimandato firmato entro 15 giorni sarebbe stata annullata la fornitura. L'agente immobiliare mi disse che avrebbe sistemato la situazione e di non rimandare il contratto firmato.
Adesso è subentrato un nuovo inquilino e questa società mi chiede non solo il pagamento dei consumi, che sono ovviamente volenterosa di pagare (tra l'altro sono bassissimi avendo usato l'appartamento pochissimo), ma anche le spese per l'attivazione e la disattivazione della fornitura. Ho scritto una lettera alla società informandola che io non ho mai stipulato questo contratto e soprattutto che non ho mai avuto alcun contatto con loro e loro mi hanno risposto che il data xx è stato stipulato il contratto telefonicamente e che gli sono stati forniti tutti i miei dati e che poi non gli è mai arrivato il contratto firmato. Ma nonostante questo tutte le spese rimangono a mio carico.Ora, io sicuramente ho gestito tutta la situazione con ingenuità ed ho commesso qualche errore di valutazione, ma è possibile che qualcuno possa stipulare un contratto così, a mia insaputa, e che questo risulti valido??
Grazie mille per ogni aiuto
Evelina
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Per la fornitura di energia elettrica, come per tutti i contratti di somministrazione, non è necessario che il contratto sia concluso per iscritto: la proposta e l'accettazione possono avvenire, ad esempio, anche al telefono, o tramite Internet.
Se il contratto viene concluso al telefono, il cliente deve ricevere le informazioni obbligatorie al più tardi in occasione della telefonata; i documenti obbligatori (contratto, nota informativa, scheda di riepilogo prezzi) devono invece essere inviati al più tardi entro 10 giorni dalla telefonata.Una volta ricevuti i documenti il cliente domestico ha il diritto di ripensamento, cioè ha 10 giorni di tempo per comunicare per iscritto il proprio ripensamento all'esercente, utilizzando un mezzo che consenta di dimostrare la data di spedizione (ad esempio, lettera raccomandata).
I 10 giorni nel caso di contratto concluso con mezzi di comunicazione a distanza si contano dal momento in cui il cliente riceve il contratto.
In tal caso nulla è dovuto dal cliente alla società.La normativa tutela quindi sia il consumatore che la società che fornisce i servizi. Per poter rispondere velocemente alla richiesta del cliente l’impresa può attivare il servizio già con il contatto telefonico; rimane poi una possibilità del cliente “bloccare” o “interrompere” una fornitura non corretta.
(vedi normativa AEEG Autorità per l’energia elettrica e il gas)