• User Newbie

    Proprietario file sorgente Flash

    Salve a tutti,
    mi trovo a dover rispondere per vie legali ad un mio ex cliente che mi richiede i file sorgente del suo sito da me realizzato in Flash, nel contratto ho specificato la tecnologia da me utilizzata ma niente a riguardo dei sorgente.
    Dopo un giro di telefonate a colleghi che mi hanno tranquillizzato, la ricerca sulla rete mi porta a voi con un esempio identico al mio ("Proprietario file sorgente" di Eugene)
    Sfogliando la legge 22 Aprile 1941, n 633 sui diritti d'autore svelata da Gero, sicuramente per mia ignoranza ma non trovo il passaggio che mi riguarda.
    Qualcuno di voi saprebbe indicarmi questo passaggio?
    Grazie


  • User Newbie

    Se non l'hai specificato il codice sorgente rimane di tua proprietà. Ovvero, se tu fai un sito web e consegni al cliente (magari solo mettendoglielo on-line) i file html e quelli swf tu hai fatto il lavoro e sei a posto.

    I file sorgenti come quelli di flash o photoshop dove hai elaborato i file finali per il sito rimangono a te SE NON diversamente specificato dal contratto stupulato col cliente.

    Normalmente uno tiene i file sorgenti proprio come garanzia per non vedersi il lavoro "soffiato" da un altro almeno fino a quando non sei stato pagato. In teoria sul contratto dovrebbe essere specificato che SE il cliente desidera venire in possesso dei file sorgenti, deve acquistarli a parte poiché frutto dell'opera e dell'ingegno del lavoratore.

    Occhio, pero', perche' se tu invece hai operato nell'azienda del cliente o peggio ancora risulti in qualche modo dipendente i file invece sono dell'azienda.

    Qui c'è una bella pappardella da spulciare. Cmq ho avuto un caso simile, in conciliazione il cliente ha desistito eprche' su questo fronte i miei file lui non poteva averli manco sotto tortura.


  • Super User

    Ciao roccosurf,
    leggi il testo coordinato con le modifiche del 18/8/2000 n° 248 --> [url=http://www.agcom.it/L_naz/l_633_41.htm]qui 🙂

    come evidenziato da madelyne, se il lavoro svolto è da dipendente:

    Art. 12-bis

    Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

    se nessuna cessione è espressa nel contratto allora i codici sorgente rimangono di tua proprietà fino al 70° anno solare postmortem, e cmq anche in caso di cessione puoi rivendicarne la paternità come espresso nella sezione II della legge .

    i filmati in flash invece ricadono nel:
    CAPO I-BIS - Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento

    Cmq in assoluto sarebbe buona norma far firmare, in forma vessatoria, al committente un contratto dove è chiaramente specificato che i diritti e la proprietà sulle opere rimangono dell'agenzia/artista/professionista che ne autorizza l'uso per i fini specificati nel contratto.


  • User Newbie

    Grazie Ragazzi
    siete una grande famiglia :vai: