• User Newbie

    Società s.a.s

    Salve,
    sono un socio (1% del capitale) di una società s.as. di cui sono dipendente (settore tecnico) vorrei sapere, in caso di fallimento, i rischi a cui vado incontro.


  • Super User

    Il socio accomandante per le obbligazioni sociali risponde solo nei limiti della quota conferita (art. 2313 c.c.).
    Saluti.


  • User Newbie

    Grazie per la celerità della risposta, ma ... " l'accomandante non può compiere atti di amministrazione interna, nè atti di rappresentanza, pena la perdità della responsabilità limitata e la sua eventuale possibilità di subire fallimento" ... per atti di ammistrazione interna e di rappresentanza cosa si intende??
    Grazie.


  • Super User

    L'art. 2320 del c.c. stabilisce che: "I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'art. 2286."
    Solo in tal caso il socio accomandante diventa solidalmente e illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, esponendosi di fatto all'esclusione dalla società.
    Saluti.