• User Newbie

    Regime del margine o art. 27 quinquies

    Buongiorno, ho da sottoporvi una domanda su una vendita di un autocarro.
    La ditta edile (mia cliente) ha comprato l'anno scorso un autocarro da un privato (senza iva) Quest'anno l'ho rivende ad una società. Che articolo devo usare in fattura? Operazione in regime del margine ex dl 41/199 oppure articolo 10 n°27 quinquies?
    Grazie.


  • Super User

    Hai due soluzioni:

    1. emettere fattura in regime del margine (analitico) ex art. 36 c. 1 D.L. 41/95;

    2. emettere fattura normale con IVA.

    Non è ravvisabile in tal caso l'applicazione dell'art. 10 c. 27-quinquies del D.P.R. 633/72 perché non siamo in presenza della mancanza del requisito oggettivo per la detrazione dell'IVA bensì siamo in presenza della mancanza del requisito soggettivo in quanto il venditore era non soggetto passivo di imposta.
    Saluti.


  • User Newbie

    In base alla normativa che allego confermi la facoltà di poter applicare l'iva in alternativa all'applicazione del regime del margine ?
    Grazie

    1. Vendita di auto acquistata usata
      In questo caso l’operazione di cessione ai fini Iva ha un trattamento differenziato in
      funzione del fatto che l’auto usata sia stata acquistata presso un soggetto che ha
      detratto integralmente l’Iva o parzialmente a seguito di limitazioni di natura
      soggettiva (pro-rata di detraibilità tra 1 e 99 percento), oppure, che sia stata acquistata
      presso un soggetto che non ha detratto integralmente l’Iva o che l’ha detratta
      parzialmente a seguito di limitazioni di natura oggettiva (acquisti effettuati
      dall’01/01/2001 con Iva detraibile al 10%), infatti:
      a) nel caso di auto acquistata presso un soggetto che ha detratto integralmente l’Iva
      o parzialmente a seguito di limitazioni di natura soggettiva, che all’atto della
      vendita avrà emesso una fattura imponibile Iva, si realizzano le stesse fattispecie
      viste in precedenza nel caso di vendita di auto acquistata nuova;
      b) nel caso di auto acquistata presso un soggetto che non ha detratto integralmente
      l’Iva (tra cui gli acquisti da privati) o l’ha detratta parzialmente a seguito di
      limitazioni di natura oggettiva, che all’atto della vendita avrà emesso una fattura
      esente Iva ai sensi dell’art. 10, p. 27-quinquies, (nel caso di indetraibilità totale) o
      una fattura per il 10% imponibile Iva e per il 90% non soggetta ad Iva (nel caso
      di indetraibilità parziale), indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto che
      effettua la vendita dell’auto usata (imprenditore soggetto alle ordinarie regole di
      detraibilità, agente di commercio, commerciante di auto, ecc…), l’operazione è
      soggetta al regime speciale del margine (beni usati) ai sensi dell’art. 36 d.l.
      41/95.