• User

    Riportabilità delle perdite fiscali

    Sul sito dell'agenzia delle entrate tra le guide fiscali ce n'è una per i giovani avvocati, nella quale a pag. 20, nel descrivere le agevolazioni dei contribuenti minimi, si legge:
    "Le perdite fiscali possono essere portate in diminuzione dagli altri redditi di qualsiasi natura nell?esercizio di formazione; l?eventuale eccedenza non può essere utilizzata negli anni successivi (si veda la circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007)".

    Proprio nella circolare citata (al par. 4.3) avevo letto che le perdite fiscali sono riportabili negli anni successivi, entro il limite di 5 (o senza limiti se trattasi di perdite fatte nel primo triennio di attività).

    Dove sta la verità?

    E poi... quale sarebbe la differenza nella disciplina delle perdite tra lavoratori autonomi minimi e NON minimi ?


  • User Attivo

    Per i contribuenti minimi è previsto il riporto delle perdite fino al limite dei cinque anni, oppure illimitato se entro il primo triennio. Vedi art. 108 finanziaria 2008 e anche risposta n. 6.1 della circ. 7 del 28.01.08.
    Forse questa guida dei giovani avvocati si riferisce al lavoro autonomo in generale.
    Saluti


  • User

    Grazie mariovannini

    concordo pienamente con il tuo intervento, però posso assicurarti che sulla guida fiscale di cui parlo, realizzata dall'agenzia delle entrate, A PAG. 20 dicono esattamente il contrario e si riferiscono proprio ai contribuenti minimi!

    La guida è consultabile sul sito dell'AE seguendo il percorso Documentazione --> Guide fiscali --> Guide per i giovani professionisti


  • User Attivo

    Sono andato a leggere la guida a pag.20. Non so cosa dirti, sicuramente si sono sbagliati, non vedo altra spiegazione.
    Quello che loro scrivono si riferisce al lavoro autonomo in generale e non al regime dei contribuenti minimi.
    Il comma 108 dell'art. 1 della l. finanziaria, a quanto mi risulti, non è stato cambiato. Quindi in questa guida c'è un errore.
    Saluti.


  • User

    Hai perfettamente ragione :wink3:

    Peraltro in quella guida a sostegno della fesseria che scrivono hanno richiamato la Circolare sui contribuenti minimi n. 73/E del 21/12/2007 che però, al par. 4.3, dice esattamente il contrario, espressamente menzionando il comma 108 cui accennavi.

    E meno male che queste guide ci dovrebbero guidare... eheh